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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 10677/2026

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RCO, MONTANARIPIERPAOLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BIANCONIEMANUELE e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di BIANCONICLAUDIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eZUPPANI RICCARDO in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-Numero registro generale 2600/2024Numero sezionale 2155/2025controNumero di raccolta generale 10677/2026Data pubblicazione 22/04/2026MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che lo rappresenta e difende ex lege;-controricorrente-avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1406/2023, depositato il 12/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/09/2025 delConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1.

Le parti indicate in epigrafe ricorrono avverso il decreto n.1406/2023 della Corte d’appello di Venezia che ha respinto ladomanda di equa riparazione da essi proposta.2.

I ricorrenti avevano chiesto l’equa riparazione per l’irragionevoledurata del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,per ciascuno dei nove anni eccedenti la ragionevole durata dellaprocedura, esponendo di essere tutti lavoratori dipendenti dellasocietà dichiarata fallita il 28 aprile 1992 e di essere creditoriammessi allo stato passivo, che nel 2006 era stato reso esecutivo ilquarto riparto parziale con il quale i ricorrenti erano stati soddisfattiper l’intero credito ammesso e il pagamento era avvenuto in partenel dicembre del 2006 e per il resto nel giugno del 2007. [OSCURATO:PERSONA] di Venezia con decreto monocratico del 2018 ha rigettatoil ricorso, avendo le parti conseguito, per effetto dell’irragionevoledurata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggioririspetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto, in quantoproprio la durata abnorme del procedimento aveva permesso ilcompleto pagamento dei crediti vantati dai lavoratori.

Contro ildecreto monocratico i ricorrenti hanno proposto ricorso inopposizione davanti alla medesima Corte d’appello di Venezia, che2 di 5Numero registro generale 2600/2024Numero sezionale 2155/2025Numero di raccolta generale 10677/2026ha ritenuto tardiva la domanda di equa riparazione, perchéData pubblicazione 22/04/2026proposta oltre il termine semestrale di decadenza.

Avverso ildecreto collegiale è stato proposto ricorso davanti a questa Corte,che con sentenza n. 24174/2022 lo ha accolto in relazione allatardività dell’opposizione e ha cassato con rinvio la causa, che èstata riassunta dai ricorrenti davanti alla Corte d’appello di Venezia.3.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.4.

I ricorrenti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è articolato in quattro motivi.1.

Il primo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art.2, comma 2-septies, della legge n. 89/2001, in relazione all’art. 6della CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale e agli artt.111 e 117 Cost.: la Corte d’appello di Venezia ha erroneamenteritenuto che la percezione da parte dei lavoratori ricorrentidell’intero credito ammesso al passivo a distanza di quindici annidalla dichiarazione di fallimento abbia integrato la presunzione dicui al comma 2-septies dell’art. 2 della legge n. 89/2001;aggiungono che la Corte territoriale è incorsa in errore nel reputareche il soddisfacimento del credito da lavoro, intervenuto a distanzadi quindici anni dalla dichiarazione del fallimento, possa costituire il“vantaggio patrimoniale” predicato dalla disposizione normativa, laquale deve intendersi faccia riferimento non già alla soddisfazionedel credito vantato, bensì a un beneficio aliunde conseguito, nellemore del procedimento, beneficio, quindi, ulteriore e diversorispetto al soddisfacimento del diritto in controversia.Il motivo è fondato.Con specifico riguardo alle procedure concorsuali questa Corte haavuto modo di sottolineare, in maniera del tutto condivisibile, comesia evidente che “il protrarsi della tempistica di effettivosoddisfacimento dei crediti insinuati al passivo fallimentare –considerata anche la marcata impermeabilità di tale tempistica3 di 5Numero registro generale 2600/2024Numero sezionale 2155/2025Numero di raccolta generale 10677/2026rispetto a un eventuale ruolo attivo dei creditori – in alcun modoData pubblicazione 22/04/2026può essere intesa come forma di vantaggio per i creditorimedesimi, che invece vedono dannosamente differito il momentodel soddisfacimento del loro diritto al riparto fallimentare, conconseguente perdita dei vantaggi personali conseguibili da unasollecita risposta del servizio giustizia” (Cass. n. 10412/2009,nonché più di recente Cass. n. 35319/2022).

Quello che la Corte diVenezia asserisce costituire vantaggio patrimoniale conseguito pereffetto dell’irragionevole durata della procedura fallimentare, per lomeno eguale alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto, finiscecon l’identificarsi con la riscossione del credito vantato nei confrontidel fallito, a distanza di parecchi anni dall’inizio della procedura econ conseguente patema d’animo derivante dal protrarsi dellastessa.

Il conseguimento di un tal scopo non può reputarsi, dinorma, vantaggio patrimoniale ulteriore e diverso, effetto della nonragionevole durata di essa.

Una tale soddisfazione, infatti, devegiungere nel rispetto della durata ragionevole della procedura e ilprotrarsi di essa oltre una tale soglia, salvo prova contraria,procura patema d’animo indennizzabile.

Anche nel caso in cui restieffettivamente accertato che l’allungamento, oltre il temporagionevole, della procedura abbia procurato l’implementodell’attivo, così divenuto capiente al fine di soddisfare i creditori chesi dolgono dell’irragionevole durata, deve escludersi l’ipotesi del“vantaggio patrimoniale” contemplato dalla legge in viad’eccezione.

Non si è infatti in presenza di un vantaggio diverso eulteriore, determinato della durata del processo, ma estraneo allafinalità propria del processo, bensì della soddisfazione del credito,ottenuta tardivamente, oltre il limite della durata ragionevole.2.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento deisuccessivi motivi che rispettivamente denunciano:A) il secondo motivo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2,comma 2-septies, della legge n. 89/2001, in relazione all’art. 64 di 5Numero registro generale 2600/2024Numero sezionale 2155/2025Numero di raccolta generale 10677/2026della CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale, nonché inData pubblicazione 22/04/2026relazione agli artt. 111 e 117 Cost., per avere la Corte d’appelloerroneamente assegnato efficacia retroattiva alla modifica dell’art.2, introdotta con disposizione normativa entrata in vigore il primogennaio 2016, quando il diritto all’indennizzo era ormai maturato(la dichiarazione di fallimento risaliva al 20 febbraio 1992 e il 24ottobre 2006 era stato reso esecutivo il quarto riparto parziale);B) il terzo motivo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2,comma 2-septies, della legge n. 89/2001, in relazione all’art. 6della CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale, agli artt. 111e 117 Cost. e all’art. 2697 c.c., per avere la Corte d’appellorigettato la domanda di equa riparazione facendo applicazioneofficiosa della presunzione normativa, in assenza di qualsivogliasollecitazione della difesa erariale sempre contumace;C) il quarto motivo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101,comma 2, c.p.c., in quanto la Corte d’appello non ha previamentesottoposto alle parti la questione posta d’ufficio alla base delladecisione.II.

Il decreto impugnato va, pertanto, cassato in relazione almotivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello diVenezia, in diversa composizione, che provvederà anche inrelazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti motivi diricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per lespese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della SezioneSeconda civile, in data 9 settembre 2025.La PresidenteMilena Falaschi5 di 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RCO, MONTANARIPIERPAOLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BIANCONIEMANUELE e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di BIANCONICLAUDIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eZUPPANI RICCARDO in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-Numero registro generale 2600/2024Numero sezionale 2155/2025controNumero di raccolta generale 10677/2026Data pubblicazione 22/04/2026MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che lo rappresenta e difende ex lege;-controricorrente-avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1406/2023, depositato il 12/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/09/2025 delConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1. Le parti indicate in epigrafe ricorrono avverso il decreto n.1406/2023 della Corte d’appello di Venezia che ha respinto ladomanda di equa riparazione da essi proposta.2. I ricorrenti avevano chiesto l’equa riparazione per l’irragionevoledurata del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,per ciascuno dei nove anni eccedenti la ragionevole durata dellaprocedura, esponendo di essere tutti lavoratori dipendenti dellasocietà dichiarata fallita il 28 aprile 1992 e di essere creditoriammessi allo stato passivo, che nel 2006 era stato reso esecutivo ilquarto riparto parziale con il quale i ricorrenti erano stati soddisfattiper l’intero credito ammesso e il pagamento era avvenuto in partenel dicembre del 2006 e per il resto nel giugno del 2007. [OSCURATO:PERSONA] di Venezia con decreto monocratico del 2018 ha rigettatoil ricorso, avendo le parti conseguito, per effetto dell’irragionevoledurata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggioririspetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto, in quantoproprio la durata abnorme del procedimento aveva permesso ilcompleto pagamento dei crediti vantati dai lavoratori. Contro ildecreto monocratico i ricorrenti hanno proposto ricorso inopposizione davanti alla medesima Corte d’appello di Venezia, che2 di 5Numero registro generale 2600/2024Numero sezionale 2155/2025Numero di raccolta generale 10677/2026ha ritenuto tardiva la domanda di equa riparazione, perchéData pubblicazione 22/04/2026proposta oltre il termine semestrale di decadenza. Avverso ildecreto collegiale è stato proposto ricorso davanti a questa Corte,che con sentenza n. 24174/2022 lo ha accolto in relazione allatardività dell’opposizione e ha cassato con rinvio la causa, che èstata riassunta dai ricorrenti davanti alla Corte d’appello di Venezia.3. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.4. I ricorrenti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in quattro motivi.1. Il primo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art.2, comma 2-septies, della legge n. 89/2001, in relazione all’art. 6della CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale e agli artt.111 e 117 Cost.: la Corte d’appello di Venezia ha erroneamenteritenuto che la percezione da parte dei lavoratori ricorrentidell’intero credito ammesso al passivo a distanza di quindici annidalla dichiarazione di fallimento abbia integrato la presunzione dicui al comma 2-septies dell’art. 2 della legge n. 89/2001;aggiungono che la Corte territoriale è incorsa in errore nel reputareche il soddisfacimento del credito da lavoro, intervenuto a distanzadi quindici anni dalla dichiarazione del fallimento, possa costituire il“vantaggio patrimoniale” predicato dalla disposizione normativa, laquale deve intendersi faccia riferimento non già alla soddisfazionedel credito vantato, bensì a un beneficio aliunde conseguito, nellemore del procedimento, beneficio, quindi, ulteriore e diversorispetto al soddisfacimento del diritto in controversia.Il motivo è fondato.Con specifico riguardo alle procedure concorsuali questa Corte haavuto modo di sottolineare, in maniera del tutto condivisibile, comesia evidente che “il protrarsi della tempistica di effettivosoddisfacimento dei crediti insinuati al passivo fallimentare –considerata anche la marcata impermeabilità di tale tempistica3 di 5Numero registro generale 2600/2024Numero sezionale 2155/2025Numero di raccolta generale 10677/2026rispetto a un eventuale ruolo attivo dei creditori – in alcun modoData pubblicazione 22/04/2026può essere intesa come forma di vantaggio per i creditorimedesimi, che invece vedono dannosamente differito il momentodel soddisfacimento del loro diritto al riparto fallimentare, conconseguente perdita dei vantaggi personali conseguibili da unasollecita risposta del servizio giustizia” (Cass. n. 10412/2009,nonché più di recente Cass. n. 35319/2022). Quello che la Corte diVenezia asserisce costituire vantaggio patrimoniale conseguito pereffetto dell’irragionevole durata della procedura fallimentare, per lomeno eguale alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto, finiscecon l’identificarsi con la riscossione del credito vantato nei confrontidel fallito, a distanza di parecchi anni dall’inizio della procedura econ conseguente patema d’animo derivante dal protrarsi dellastessa. Il conseguimento di un tal scopo non può reputarsi, dinorma, vantaggio patrimoniale ulteriore e diverso, effetto della nonragionevole durata di essa. Una tale soddisfazione, infatti, devegiungere nel rispetto della durata ragionevole della procedura e ilprotrarsi di essa oltre una tale soglia, salvo prova contraria,procura patema d’animo indennizzabile. Anche nel caso in cui restieffettivamente accertato che l’allungamento, oltre il temporagionevole, della procedura abbia procurato l’implementodell’attivo, così divenuto capiente al fine di soddisfare i creditori chesi dolgono dell’irragionevole durata, deve escludersi l’ipotesi del“vantaggio patrimoniale” contemplato dalla legge in viad’eccezione. Non si è infatti in presenza di un vantaggio diverso eulteriore, determinato della durata del processo, ma estraneo allafinalità propria del processo, bensì della soddisfazione del credito,ottenuta tardivamente, oltre il limite della durata ragionevole.2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento deisuccessivi motivi che rispettivamente denunciano:A) il secondo motivo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2,comma 2-septies, della legge n. 89/2001, in relazione all’art. 64 di 5Numero registro generale 2600/2024Numero sezionale 2155/2025Numero di raccolta generale 10677/2026della CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale, nonché inData pubblicazione 22/04/2026relazione agli artt. 111 e 117 Cost., per avere la Corte d’appelloerroneamente assegnato efficacia retroattiva alla modifica dell’art.2, introdotta con disposizione normativa entrata in vigore il primogennaio 2016, quando il diritto all’indennizzo era ormai maturato(la dichiarazione di fallimento risaliva al 20 febbraio 1992 e il 24ottobre 2006 era stato reso esecutivo il quarto riparto parziale);B) il terzo motivo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2,comma 2-septies, della legge n. 89/2001, in relazione all’art. 6della CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale, agli artt. 111e 117 Cost. e all’art. 2697 c.c., per avere la Corte d’appellorigettato la domanda di equa riparazione facendo applicazioneofficiosa della presunzione normativa, in assenza di qualsivogliasollecitazione della difesa erariale sempre contumace;C) il quarto motivo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101,comma 2, c.p.c., in quanto la Corte d’appello non ha previamentesottoposto alle parti la questione posta d’ufficio alla base delladecisione.II. Il decreto impugnato va, pertanto, cassato in relazione almotivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello diVenezia, in diversa composizione, che provvederà anche inrelazione alle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti motivi diricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per lespese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della SezioneSeconda civile, in data 9 settembre 2025.La PresidenteMilena Falaschi5 di 5