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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 novembre 2023

Cassazione n. 50654/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE di APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte, insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Cagliari confermava la responsabilità del ricorrente per la ricettazione di capi di abbigliamento contraffatti.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: il termine di prescrizione sarebbe spirato prima del 24 gennaio 2023, data della pronuncia della sentenza di appello, anche tenuto conto dei termini di sospensione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

1.1. Contrariamente a quanto dedotto, sono rilevabili cinque mesi e venti giorni di sospensione.

Il ricorrente, nella sua impugnazione, rileva correttamente i periodi di sospensione, ad eccezione di quello intercorrente tra il 2 dicembre del 2012 ed il 5 febbraio del 2012.

Tenendo conto anche di questo ulteriore periodo, il termine di prescrizione, che, senza sospensioni, sarebbe scaduto il 23 settembre 2022, si estende fino al 15 marzo 2023, data successiva alla pronuncia della sentenza di appello. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 10 novembre 2023 L'es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE di APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte, insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari confermava la responsabilità del ricorrente per la ricettazione di capi di abbigliamento contraffatti. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: il termine di prescrizione sarebbe spirato prima del 24 gennaio 2023, data della pronuncia della sentenza di appello, anche tenuto conto dei termini di sospensione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 1.1. Contrariamente a quanto dedotto, sono rilevabili cinque mesi e venti giorni di sospensione. Il ricorrente, nella sua impugnazione, rileva correttamente i periodi di sospensione, ad eccezione di quello intercorrente tra il 2 dicembre del 2012 ed il 5 febbraio del 2012. Tenendo conto anche di questo ulteriore periodo, il termine di prescrizione, che, senza sospensioni, sarebbe scaduto il 23 settembre 2022, si estende fino al 15 marzo 2023, data successiva alla pronuncia della sentenza di appello. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 10 novembre 2023 L'es
Sentenza Cassazione n. 50654/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris