CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 luglio 2026
Cassazione n. 23564/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata a Roma presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:DATA_NASCITA];-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania- sezione staccata di Salerno - n. 7281 del 2017, depositata il 5 settembre2017, non notificata.Numero registro generale 6640/2018Numero sezionale 5276/2026Numero di raccolta generale 23564/2026Data pubblicazione 20/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte di PaolaSantaniello del provvedimento di diniego di annullamento in autotutela diquattro avvisi di accertamento divenuti definitivi, relativi agli anni diimposta 1994, 1995, 1996 e 1997, con cui l’amministrazione finanziariaaveva recuperato le imposte dovute sui redditi percepiti per l’attivitàdidattica svolta come libera professionista in Germania.2. La CTP di Avellino aveva respinto il ricorso della contribuente ritenendopreminente la presunzione legale di residenza in Italia del contribuenteiscritto all’anagrafe dei residenti in Italia, prevista dall’art. 2 t.u.i.r., sulladisciplina della Convenzione tra Italia e Germania contro le doppieimposizioni invocata dalla contribuente che sosteneva di aver già versato inGermania le imposte dovute sui redditi in questione.3. La CTR della Campania – sezione staccata di Salerno - adita in appellodalla contribuente, aveva accolto il gravame della contribuente ritenendo lascelta discrezionale assunta dall’ufficio con il diniego dell’annullamento inautotutela degli atti impositivi contraria all’interesse generale.4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidandosi ad un motivo, e la contribuente si èdifesa depositando il controricorso.Successivamente il difensore della contribuente ha depositato memoriaillustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1. c.p.c. con cui si è dichiaratoantistatario ed ha richiesto la distrazione delle spese processuali.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 t.u.i.r. edegli articoli 4 e 26 della Convenzione tra l’ Italia e la Germania, ratificatacon la legge n. 459 del 1992, assumendo che la CTR abbia erroneamenteNumero registro generale 6640/2018Numero sezionale 5276/2026Numero di raccolta generale 23564/2026Data pubblicazione 20/07/2026ritenuto applicabile alla fattispecie la Convenzione che presuppone laresidenza della contribuente in entrambi gli Stati contraenti, nonostantenegli anni di imposta oggetto di accertamento risultasse iscritta all’anagrafedella popolazione [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] solo alladisciplina interna dettata dall’art. 2 t.u.i.r., da cui deriverebbe la legittimitàdel diniego dell’annullamento in autotutela da parte dell’amministrazionefinanziaria.1.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con il contenutodella sentenza impugnata, che ha fondato la decisione di accoglimento delgravame della contribuente ritenendo illegittimo il diniego di annullamentoin autotutela dell’atto impositivo definitivo su una pluralità di rationesdecidendi, l’una incentrata sulle ragioni della supposta illegittimità delprovvedimento oggetto della richiesta di annullamento in autotutela e l’altrasull’interesse generale dell’amministrazione alla rimozione dell’attoimpositivo.Il motivo ha censurato la decisione di accoglimento del gravame propostodalla contribuente solo sotto il primo profilo senza in alcun modo attingereil contenuto della sentenza impugnata sull’unico aspetto rilevantenell’ambito dell’impugnazione del diniego di annullamento in autotutela diun atto impositivo definitivo: l’affermazione della sua contrarietàall’interesse generale.1.2. La sentenza della CTR, infatti, dopo aver illustrato le ragioni per cuiha ritenuto errata la decisione di primo grado che nella valutazione dellalegittimità dell’atto impositivo aveva escluso la rilevanza del divieto didoppia imposizione consacrato nella Convenzione fra Italia e Germanianonostante la contribuente avesse dimostrato di aver assolto le proprieobbligazioni tributarie in Germania, ha ritenuto che il diniego diannullamento in autotutela dell’atto impositivo non rispondesse all’interessegenerale affermando che “ A differenza di quanto evidenziato in sentenza,infatti, la scelta discrezionale assunta dall'Ufficio resistente - di nonNumero registro generale 6640/2018Numero sezionale 5276/2026Numero di raccolta generale 23564/2026Data pubblicazione 20/07/2026annullare in autotutela gli avvisi di accertamento emessi a carico della sig.raPaola [OSCURATO:PERSONA] - è manifestamente illogica ed irrazionale, ma pure che lasiffatta scelta è manifestamente contraria ad un interesse di rilevanzagenerale della stessa Amministrazione. Nel caso de quo, non si tratta dievitare la doppia imposizione rispetto ad un medesimo reddito, ma diassumere una prassi amministrativa - come tale generale, evidentemente -nell'interpretazione del diritto internazionale pattizio - ossia la Convenzioneitalo - tedesca in tema di doppia imposizione - che risulti accettata, neglistessi termini, tanto dal l'Italia quanto dalla Germania.”1.3. Quest’ultima affermazione che, peraltro, è l’unica rilevantenell’ambito del giudizio di impugnazione del diniego di autotutela non è stataaffatto censurata nel motivo di ricorso per cassazione formulato dall’Agenziadelle Entrate che involge solo aspetti di sindacato relativi alla legittimitàdell’atto impositivo, estranei all’oggetto del giudizio.1.4. La giurisprudenza della Corte è consolidata nell’affermare che «Intema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul provvedimento didiniego dell'annullamento in sede di autotutela dell'atto tributario divenutodefinitivo è limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevanteinteresse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto,originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essereaccolta l'impugnazione del provvedimento di diniego proposta dalcontribuente che contesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesseproprio ed esclusivo. » (Cass. n. 7318 del 2022; Cass n. 20200 del 2020;Cass. n. 161 del 2024)Le ragioni dibattute dalle parti in ordine all’esistenza o meno di vizi dilegittimità degli atti impositivi oggetto della richiesta di annullamento inautotutela esulano, quindi, dall’ambito del giudizio di impugnazione dell’attodi diniego che può essere impugnato solo in presenza di un rilevanteinteresse dell’amministrazione finanziaria alla rimozione dell’atto.Numero registro generale 6640/2018Numero sezionale 5276/2026Numero di raccolta generale 23564/2026Data pubblicazione 20/07/20261.5. La CTR, a prescindere dalle digressioni sulla questione dell’illegittimitàdegli atti impositivi perché in contrasto con la Convenzione, ha esaminato ilprofilo dell’interesse generale dell’Agenzia delle Entrate alla rimozionedell’atto esprimendo, al riguardo, un giudizio che non ha formato oggettodi alcuna censura.1.6. Nella situazione descritta viene in rilievo il principio affermato dallaCorte secondo cui quando una decisione di merito, impugnata in sede dilegittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognunadelle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi allacassazione della sentenza è indispensabile non solo che il soccombentecensuri tutte le riferite rationes, ma anche che tali censure risultino tuttefondate (Cass. n. 12372 del 2006; Cass. n. 9647 del 2011; Cass. n. 6985del 2019; Cass. n. 10815 del 2019; Cass. Sez. U 34476 del 2019).1.7. L’Agenzia delle Entrate non ha, quindi, alcun interesse all’esame dellacensura formulata in relazione alla ratio decidendi fondata su vizi degli attiimpositivi non deducibili nel giudizio di impugnazione del diniego diannullamento in autotutela senza aver efficacemente attaccato la ratiodecidendi fondata sull’interesse generale di Agenzia delle Entrate allarimozione degli atti impositivi in questione.2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.4. Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, comeamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, èammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass. n. 1778del 2016). P.Q.MNumero registro generale 6640/2018Numero sezionale 5276/2026Numero di raccolta generale 23564/2026Data pubblicazione 20/07/2026Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5000per compenso, euro 200 per esborsi oltre al 15 per cento per spese generalie oneri di legge, da distrarsi a favore del difensore della controricorrente,avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.Il PresidenteLUCIO NAPOLITANO