Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 gennaio 1963

Cassazione n. 43354/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/01/1963 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 26/5/2022 - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini del 14/5/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. - dichiarava condizionalmente sospesa la pena detentiva, confermando nel resto l'impugnata sentenza.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B), cod. proc. pen., con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen.

Evidenzia che nel caso di specie, a fronte della declaratoria di prescrizione con riferimento agli altri reati ascritti al Massini, non è possibile far riferimento al contesto generale e ritenere che l'imputato sia un «personaggio ambiguo», tenuto conto che gli altri fatti ascrittigli non risultano accertati.

In secondo luogo, l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen. ben poteva essere riconosciuta, in considerazione del materiale ricettato, costituito prevalentemente da fotocopie di documenti di identità, che, dunque, avrebbero potuto avere un utilizzo molto limitato. 2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

E), cod. proc. pen., per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al profilo della giurisdizione del giudice italiano.

Osserva che la Corte territoriale, da un lato, afferma che la residenza del Massini si rilevi dalla elezione di domicilio (peraltro effettuata solo ai fini delle notifiche nel presente procedimento), dall'altro, ritiene che il ricorrente dimori presso l'abitazione della convivente in [OSCURATO:PERSONA]; che è evidente la contraddittorietà delle due affermazioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 n primo motivo è manifestamente infondato.

Ed invero, sia con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che alla esclusione della ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen, la motivazione è esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale evidenziato da un lato il più ampio contesto delinquenziale all'interno dei quale si inseriscono i fatti oggetto di scrutinio (desumibili dall'espletata istruttoria dibattimentale, a prescindere dalla declaratoria di prescrizione dei reati), dall'altro la natura dei beni ricettati (trattasi prevalentemente di copie di documenti di identità, ma anche di tessere sanitarie, di codici fiscali, di un timbro medico e di un documento di identità in originale) - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione.

In altri termini, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, così come dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen., legittimanti la diminuzione della pena, presuppongono una valutazione di fatto che, se adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità della Corte di cassazione. 1.2 Il secondo motivo è aspecifico, oltre che generico, posto che per un verso non si confronta con l'articolata motivazione resa dalla Corte territoriale e per altro verso non enuncia ed argomenta specificamente rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione di contraddittorietà della motivazione, senza esplicitarne le ragioni sottese.

In particolare, entrambi i giudici di merito hanno evidenziato come i documenti oggetto della condotta criminosa contestata fossero stati pacificamente oggetto di originaria sottrazione in Italia; come il Massini, all'epoca dei fatti, lavorasse in Italia, presso la Questura di Rimini; come egli, all'epoca, fosse residente in Italia, sebbene domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]; che dunque è tutt'altro che illogica o meramente ipotetica l'affermazione secondo cui fosse Rimini il centro dei propri interessi; senza tacere che egli stesso ebbe ad affermare, peraltro, che una delle res oggetto dell'imputazione di cui all'art. 648 cod. pen. era stata da lui acquistata in Italia.

Tali elementi, nella loro concatenazione logica - che certamente è anche probabilistica, come ogni inferenza, ma non per questo inibita o censurabile nel ragionamento giudiziale - portano ragionevolmente a ritenere che nello Stato italiano si sia effettivamente svolta una parte (non rileva se preponderante o meno) della condotta criminosa, sì da radicare la giurisdizione italiana.

Tanto premesso, osserva il Collegio che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01).

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

L'indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/01/1963 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 26/5/2022 - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini del 14/5/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. - dichiarava condizionalmente sospesa la pena detentiva, confermando nel resto l'impugnata sentenza. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen. Evidenzia che nel caso di specie, a fronte della declaratoria di prescrizione con riferimento agli altri reati ascritti al Massini, non è possibile far riferimento al contesto generale e ritenere che l'imputato sia un «personaggio ambiguo», tenuto conto che gli altri fatti ascrittigli non risultano accertati. In secondo luogo, l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen. ben poteva essere riconosciuta, in considerazione del materiale ricettato, costituito prevalentemente da fotocopie di documenti di identità, che, dunque, avrebbero potuto avere un utilizzo molto limitato. 2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al profilo della giurisdizione del giudice italiano. Osserva che la Corte territoriale, da un lato, afferma che la residenza del Massini si rilevi dalla elezione di domicilio (peraltro effettuata solo ai fini delle notifiche nel presente procedimento), dall'altro, ritiene che il ricorrente dimori presso l'abitazione della convivente in [OSCURATO:PERSONA]; che è evidente la contraddittorietà delle due affermazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 n primo motivo è manifestamente infondato. Ed invero, sia con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che alla esclusione della ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen, la motivazione è esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale evidenziato da un lato il più ampio contesto delinquenziale all'interno dei quale si inseriscono i fatti oggetto di scrutinio (desumibili dall'espletata istruttoria dibattimentale, a prescindere dalla declaratoria di prescrizione dei reati), dall'altro la natura dei beni ricettati (trattasi prevalentemente di copie di documenti di identità, ma anche di tessere sanitarie, di codici fiscali, di un timbro medico e di un documento di identità in originale) - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione. In altri termini, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, così come dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen., legittimanti la diminuzione della pena, presuppongono una valutazione di fatto che, se adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità della Corte di cassazione. 1.2 Il secondo motivo è aspecifico, oltre che generico, posto che per un verso non si confronta con l'articolata motivazione resa dalla Corte territoriale e per altro verso non enuncia ed argomenta specificamente rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione di contraddittorietà della motivazione, senza esplicitarne le ragioni sottese. In particolare, entrambi i giudici di merito hanno evidenziato come i documenti oggetto della condotta criminosa contestata fossero stati pacificamente oggetto di originaria sottrazione in Italia; come il Massini, all'epoca dei fatti, lavorasse in Italia, presso la Questura di Rimini; come egli, all'epoca, fosse residente in Italia, sebbene domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]; che dunque è tutt'altro che illogica o meramente ipotetica l'affermazione secondo cui fosse Rimini il centro dei propri interessi; senza tacere che egli stesso ebbe ad affermare, peraltro, che una delle res oggetto dell'imputazione di cui all'art. 648 cod. pen. era stata da lui acquistata in Italia. Tali elementi, nella loro concatenazione logica - che certamente è anche probabilistica, come ogni inferenza, ma non per questo inibita o censurabile nel ragionamento giudiziale - portano ragionevolmente a ritenere che nello Stato italiano si sia effettivamente svolta una parte (non rileva se preponderante o meno) della condotta criminosa, sì da radicare la giurisdizione italiana. Tanto premesso, osserva il Collegio che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). L'indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 43354/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris