CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 33986/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diL’Aquila ha revocato – per essersi egli reso protagonista di un episodio diminaccia aggravata in danno della di lui fidanzata, la quale veniva colpita concalci e pugni in viso - la misura alternativa della detenzione domiciliareaccordata, con provvedimento del medesimo Tribunale di sorveglianza in data11/12/2025, a XXXXXXXXXXXXXXXX, soggetto in espiazione della penadeterminata con provvedimento di cumulo di pene concorrenti del Procuratoredella Repubblica presso il Tribunale di Lanciano.2. Avverso tale ordinanza XXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, deducendo quattro motivi[violazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per essere lamotivazione apparente, illogica e fondata su travisamento del fatto; violazione exart. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in ragione di un travisamento dellaprova e della omessa valutazione di un elemento decisivo; vizi ex art. 606comma 1 lett. b) e) cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio dimotivazione, stante l’assenza di una concreta valutazione in ordine allasussistenza del pericolo di recidiva, oltre che per violazione dei principi diadeguatezza, proporzionalità e gradualità della misura).3. Il ricorso è inammissibile, in quanto - pur denunciando formalmenteviolazione di legge e vizio di motivazione - non individua singoli aspetti delprovvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, bensì tende inrealtà a provocare una nuova e non consentita valutazione, nel merito, in ordineai presupposti richiesti dalla norma, in vista della possibilità di procedere allarevoca della misura alternativa precedentemente concessa.L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementirisultanti agli atti, adottando una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici esottolineando, peraltro, come non vi siano ragioni per dubitare della veridicitàdella ricostruzione del fatto posto a fondamento della decisione di revoca, fornitadalla fidanzata e ritenendo sussistente un concreto e attuale pericolo di recidiva;la motivazione del provvedimento impugnato, in definitiva, risulta del tutto logicae coerente. A fronte di ciò, la difesa oppone esclusivamente una criticaconfutativa e aspecifica, affidandosi a una documentazione fotografica ritenuta divalore non dirimente e mancando anche di allegare specificamente ledichiarazioni rese dalle p.o.; in tal modo, la censura difensiva assume unaconnotazione assertiva e autoreferenziale, non in grado di scardinare la saldezzadella motivazione che sorregge l’impugnata decisione (provvedimento che, senzaincorrere in alcuna forma di contraddittorietà o apparenza motivazionale, haoffesa).A tanto deve aggiungersi la prospettazione – ad opera della difesa – ditesi che sono in insanabile contrasto, tanto con il dato normativo, quanto con iprincipi di diritto da tempo fissati dalla giurisprudenza di legittimità (fra tante, sivedano Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256695 – 01, secondocui: ‹‹Nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati fatti costituentiipotesi di reato senza necessità di attendere la definizione del relativoprocedimento penale››; Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498– 01, la quale ha chiarito che ‹‹Nel procedimento di sorveglianza possono esserevalutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere ladefinizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valutila pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di uninfine, Sez. 1, n. 29863 del 24/03/2023, Occhipinti, Rv. 284997 – 01).4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento diuna somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. Ricorrendone le condizioni, infine, deve esseredisposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei datipersonali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.