Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 22491/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., ulteriormente aggravato dalla contestata e ritenuta récidiva ex art. 99, comma 2, n. 1 cod. pen. (fatto accertato ad Alcamo il 18 novembre 2014), rideterminando la pena inflittagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che eccepisce l'illogicità della motivazione della sentenza d'appello, per non avere dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, riferentesi ad un imputato ed a fatti diversi, è manifestamente infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto, correttamente applicato dalla Corte territoriale, secondo cui <<La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante.>> (Sez.

U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 244118), come nel caso che occupa; - che il secondo motivo non è consentito in questa sede, giacché deduce, sotto l'egida della violazione dell'art. 187 cod. proc. pen. e del vizio argomentativo, mere doglianze in fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni; lo stesso è, oltretutto generico, in quanto esclusivamente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 - 4 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, che lamenta il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è generico, non consentito e manifestamente infondato, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, <<In tema di sospensione condizionale della pena, nella valutazione della prognosi sfavorevole rientrano non soltanto le sentenze di condanna, ma anche i precedenti giudiziari di cui all'art. 133 cod. pen. e il relativo apprezzamento formulato dal giudice di merito non è sindacabile in Sede di legittimità.>> (Sez. 6, n. 13122 del 26/05/1990, Rv. 185461), come avvenuto nel caso che occupa (cfr. pag. 5, punto 1.4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, onde negare il beneficio richiesto, ha valorizzato i precedenti penali dell'imputato, pur se risalenti nel tempo, stimati indicativi di una sua proclività a delinquere e tali da consentire di formulare a suo carico un giudizio prognostico sfavorevole in ordine alla sua futura astensione dalla commissione di ulteriori reati); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 maggio 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., ulteriormente aggravato dalla contestata e ritenuta récidiva ex art. 99, comma 2, n. 1 cod. pen. (fatto accertato ad Alcamo il 18 novembre 2014), rideterminando la pena inflittagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che eccepisce l'illogicità della motivazione della sentenza d'appello, per non avere dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, riferentesi ad un imputato ed a fatti diversi, è manifestamente infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto, correttamente applicato dalla Corte territoriale, secondo cui <<La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante.>> (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 244118), come nel caso che occupa; - che il secondo motivo non è consentito in questa sede, giacché deduce, sotto l'egida della violazione dell'art. 187 cod. proc. pen. e del vizio argomentativo, mere doglianze in fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni; lo stesso è, oltretutto generico, in quanto esclusivamente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 - 4 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, che lamenta il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è generico, non consentito e manifestamente infondato, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, <<In tema di sospensione condizionale della pena, nella valutazione della prognosi sfavorevole rientrano non soltanto le sentenze di condanna, ma anche i precedenti giudiziari di cui all'art. 133 cod. pen. e il relativo apprezzamento formulato dal giudice di merito non è sindacabile in Sede di legittimità.>> (Sez. 6, n. 13122 del 26/05/1990, Rv. 185461), come avvenuto nel caso che occupa (cfr. pag. 5, punto 1.4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, onde negare il beneficio richiesto, ha valorizzato i precedenti penali dell'imputato, pur se risalenti nel tempo, stimati indicativi di una sua proclività a delinquere e tali da consentire di formulare a suo carico un giudizio prognostico sfavorevole in ordine alla sua futura astensione dalla commissione di ulteriori reati); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il
Sentenza Cassazione n. 22491/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris