CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00507/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 22/02/2021 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica redatta dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Venezia ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio che ha ridotto, la sentenza del Tribunale di Venezia del precedente 18/04/2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di omesso versamento dell'IVA. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Mattiazzo, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 10- terdel d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegato riconoscimento dell'esimente della forza maggiore o della inesigibilità della condotta doverosa. In particolare, assume che la Corte territoriale, così come il giudice di primo grado, sarebbe incorsa in un manifesto travisamento probatorio laddove ha ritenuto che non potesse attribuirsi efficacia scriminante, rispetto al contestato omesso versamento dell'IVA, alla scelta effettuata dall'imputato di pagare i dipendenti e i fornitori della società di cui era legale rappresentante. Ciò perché tale conclusione fonderebbe su un'errata percezione di quanto riportato negli atti istruttori. E invero l'imputato avrebbe chiarito, nel corso del proprio esame, che la scelta di soddisfare, in primis, gli anzidetti creditori non fu libera, ma obbligata, in quanto dettata dalla necessità di garantire la sopravvivenza dell'attività d'impresa. D'altro canto, anche il teste [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indicato con nettezza le ragioni per cui il predetto non era in condizione di contrattare con i principali fornitori la dilazione dei pagamenti delle rispettive spettanze, chiarendo che, per effetto dei ritardi dovuti alla sopravvenuta mancanza di liquidità, questi ultimi avevano iniziato a pretendere pagamenti anticipati o aumenti tariffari. Sostiene, inoltre, che il denunziato vizio motivo sarebbe connotato da un'evidente idoneità a disarticolare il ragionamento sotteso alla decisione, essendo questo fondato sulla premessa che l'imputato si fosse liberamente determinato a pretermettere il soddisfacimento dei debiti erariali onde poter adempiere le obbligazioni nascenti dai rapporti lavorativi e da quelli di fornitura di beni e servizi. Aggiunge, ancora, che l'indicato travisamento probatorio risulterebbe di certo deducibile con la proposta impugnazione, in quanto sarebbe incorso nel medesimo errore anche il giudice di primo grado, al cui decisum la Corte territoriale si sarebbe conformata, incurante delle doglianze agitate con l'atto di appello. Osserva, poi, che analogo travisamento della prova sarebbe riscontrabile anche con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato e dal teste [OSCURATO:PERSONA] nelle parti in cui costoro hanno riferito della contrazione degli affidamenti bancari avvenuti negli anni 2012 e 2013, non potendo ragionevolmente desumersi dal tenore di tali propalazioni che la scelta di privilegiare il pagamento dei dipendenti e dei fornitori fosse stata effettuata in maniera libera. Rileva ulteriormente che risulterebbe del tutto omessa la valutazione delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui lo stesso ha fatto cenno alle perdite di esercizio subite, in quegli anni, dalle società di cui l'imputato era legale rappresentante, nonché del prospetto analitico delle segnalazioni elaborato dalla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d'Italia, potendo agevolmente desumersi dagli indicati elementi che era sostanzialmente precluso all'imputato un nuovo ricorso al credito bancario. Aggiunge, altresì, che risulterebbe contraddittorio l'argomentato motivo della pronunzia gravata nella parte in cui è stato censurato il mancato ricorso, da parte dell'imputato, ad azioni sfavorevoli per il proprio patrimonio, essendosi dimostrato che tutti gli immobili di sua proprietà erano stati precedentemente ipotecati e si rivelerebbe connotato da illogicità manifesta nella parte in cui si è sbrigativamente confutata la portata liberatoria della presentazione all'Agenzia delle Entrate di una richiesta di liquidazione delle imposte non versate e del pagamento di alcune rate relative al debito tributario maturato anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo evidente, per un verso, che l'agente, se effettivamente intenzionato a procrastinare il proprio inadempimento, non si sarebbe di certo autodenunziato, ma avrebbe perseverato, piuttosto, nell'omesso versamento del tributo dovuto (atteso che l'eventuale accertamento d'ufficio avrebbe richiesto tempi più lunghi) ed emergendo, per altro verso, dagli elementi dedotti, che le rate versate del debito tributario sono state quattro, oltre a quella corrisposta ad [OSCURATO:PERSONA]. Conclude, pertanto, che i denunziati vizi motivazionali avrebbero fortemente inciso sulla decisione della Corte territoriale, determinando di fatto la denegata concessione dell'esimente della causa di forza maggiore o, comunque, il denegato riconoscimento dell'inesigibilità della condotta doverosa. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per illogicità in punto di quantificazione del trattamento sanzionatorio. Sostiene, nello specifico, che i giudici del merito, pur riconoscendo l'imputato meritevole della concessione delle attenuanti generiche nella massima portata riduttiva della pena, non avrebbero determinato la stessa nel minimo edittale, con argomentazioni asseritamente riproduttive di quelle del giudice di primo grado e, pertanto, elusive delle deduzioni difensive, con cui si erano poste in c rilievo la scarsa intensità cipa dolo che aveva animato la condotta del predetto, la sua condizione di incensuratezza e il parziale pagamento delle rate del debito erariale. 3. Il difensore ha presentato, inoltre, memoria di replica alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero con atto del 22/11/2021, ribadendo le svolte argomentazioni a sostegno del primo motivo di ricorso e deducendo altresì l'intervenuta prescrizione del reato in contestazione. 4. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Privo di pregio risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione per contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento della prova, in punto di denegato riconoscimento dell'esimente della forza maggiore o dell'inesigibilità della condotta doverosa, sostenendo che l'apparato argomentativo a fondamento della sentenza gravata sarebbe inficiato dall'erronea interpretazione di quanto concordemente dichiarato dall'imputato e dal teste [OSCURATO:PERSONA], dalla mancata valutazione di quanto dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA] e del prospetto analitico delle segnalazioni elaborato dalla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d'Italia e dall'illogica e contraddittoria esclusione del compimento, da parte dell'imputato stesso, di attività sfavorevoli al proprio patrimonio, finalizzate a fronteggiare la sopravvenuta e non prevedibile crisi aziendale. Si ritiene, infatti, che, al netto della dedotta ma non argomentata violazione di legge, siano palesemente insussistenti l'ipotizzato travisamento della prova e gli ulteriori vizi motivazionali in concreto prospettati. Ciò perché si è costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità che le censure - comunque denominate - che si risolvono in confutazioni della valutazione del compendio probatorio effettuata dai giudici di merito, anche sulla base di possibili letture alternative di esso, fuoriescono dai limiti cognitivi assegnati per legge alla Suprema Corte, finendo per attribuirle l'improprio e non consentito compito di sindacare il merito della vicenda.In quest'ottica deve essere intesa l'affermazione secondo cui il sindacato della Corte di cassazione continua a essere quello di mera legittimità anchedopo la novellazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, sicchè seguita a esulare dai suoi poteri quello di rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione pur nell'ipotesi in cui sia prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica su correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (in tal senso, ex multis, Sez. 5, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893-01, nonché Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237562-01), nonché quella, logicamente consequenziale, secondo cui sono inammissibili tutte le doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui temi della credibilità, dell'attendibilità e dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (così, da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01). Né può sottacersi che la Suprema Corte ha altresì chiarito che «e'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicchè, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.» (così Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera e altri, Rv. 260841-01). Orbene, alla luce dei principi appena riportati, appare evidente che la Corte di appello di Venezia, nella pronunzia con cui ha confermato l'affermazione di responsabilità del Mattiazzo, ha indicato in dettaglio i motivi per cui la scelta di privilegiare il pagamento di dipendenti e fornitori fosse da ritenersi scientemente operata dal predetto e, comunque, non potesse ascriversi all'inesigibilità della condotta alternativa lecita od all'operatività dell'esimente della forza maggiore, essendosi dato conto espressamente della prospettazione difensiva, fondata sui dicta provenienti dall'imputato e dai testi Favero e Scarso, oltre che sulle risultanze del prospetto delle segnalazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d'Italia, di cui si è, tuttavia, confutata la fondatezza con un argomentato (rinvenibile segnatamente alle pagg. 4 e 5 della sentenza) che non rivela alcun travisamento della prova, ma appare, per converso, lineare e congruo. Analogamente, la Corte distrettuale ha esposto, con motivazione tutt'altro che contraddittoria o illogica (esposta a pag 5 della pronunzia), le ragioni per le quali ha ritenuto che l'imputato non si fosse attivato con azioni sfavorevoli per il proprio patrimonio per fronteggiare la crisi aziendale e che la richiesta di liquidazione delle imposte non versate, dallo stesso effettuata, con conseguente pagamento di talune rate soltanto del debito tributario maturato anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non potesse assumere l'invocata portata liberatoria, evidenziando, per un verso, che non v'era prova che le preesistenti ipoteche sui beni non consentissero il realizzo di somme ulteriori e, per altro verso, che l'indicata rateizzazione fosse finalizzata alla postergazione del debito erariale in funzione della prosecuzione dell'attività d'impresa. 3. Destituito di fondamento risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per illogicità in punto di quantificazione del trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte distrettuale, sebbene avesse riconosciuto l'imputato meritevole della concessione delle attenuanti generiche nella massima portata riduttiva della pena, aveva, purtuttavia, determinato la stessa in misura superiore al minimo edittale, con argomentazioni elusive delle deduzioni difensive, mediante le quali si erano rimarcate la ridotta intensità del dolo connotante l'azione delittuosa, l'incensuratezza dell'agente e il suo corretto comportamento post delictum. Rileva al riguardo il Collegio che la determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se la decisione impugnata risulta sorretta da una motivazione sufficiente e logica, idonea a supportare in misura congrua la valutazione relativa all'adeguamento della sanzione inflitta alla concreta gravità del reato e alla personalità del reo (in tal senso Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142-01). Nella vicenda di cui trattasi, la Corte di appello di Venezia ha fatto buon governo del potere discrezionale di cui è investita ex lege in relazione alla dosimetria sanzionatoria, in quanto ha esplicitato, seppur sinteticamente, le ragioni sottese alla decisione assunta, commisurando l'entità della pena detentiva inflitta - comunque prossima al minimo edittale - alla consistenza tutt'altro che modesta dell'inadempimento tributario di cui il Mattiazzo si era reso responsabile.4. La rilevata inammissibilità del proposto gravame impedisce a questa Corte di valutare l'eventuale prescrizione del reato, che - giova evidenziarlo - non è stata dedotta con il ricorso per cassazione, ma risulta prospettata nella memoria di replicadel 22/11/2021. Costituisce, infatti, consolidato insegnamento del giudice di legittimità, al quale il Collegio intende dare continuità, quello secondo cui «L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibllità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità» (in tal senso Sez. 2, n. 28848 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ciaffoni, Rv. 256463- 01). Ciò perché la previsione del menzionato art. 129 cod. proc. pen., di per sé priva di valenza prioritaria rispetto alla disciplina dell'inammissibilità, codifica una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che, nei gradi successivi al primo, presuppone l'avvenuta proposizione di una valida impugnazione (in tal senso Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818-01). L'evidenziata preclusione, operante laddove la prescrizione sia stata dedotta con i motivi principali del ricorso, trova ragionevolmenteapplicazione anche nel caso in cui essa abbia formato oggetto di motivi nuovi o sia stata prospettata - come nella vicenda di specie - con successivi atti di parte. D'altro canto, deve pure osservarsi che la presentazione di un motivo nuovo, tale dovendosi intendere quello articolato nella memoria di replica, soggiace al rispetto del termine dei quindici giorni antecedenti l'udienza, sancito dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., la cui avvenuta violazione nel caso concreto preclude,per altro verso, la valutazione della prospetta causa di estinzione del reato. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricor