CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 00709/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3336/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ALESSANDRIA n.654/2022 depositata il 21/07/2022. rilevato che in relazione al ricorso in questione era stata proposta rinuncia al ricorso del ricorrente in data 20 aprile 2023 e, dunque, ben prima che il ricorso fosse – per errore - fissato, come lo è stato, per la trattazione nell’adunanza camerale del prossimo 25 febbraio 2025; considerato, infatti, che l’esistenza della rinuncia avrebbe imposto di provvedere al Presidente [OSCURATO:PERSONA] e non di dar corso alla trattazione collegiale; rilevato che, in conseguenza, il ricorso va tolto dal ruolo dell’indicata adunanza; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; Numero registro generale 3336/2023 Numero sezionale 3/2026 Numero di raccolta generale 709/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensio della parte intimata; P.Q.M dispone preliminarmente che il ricorso sia tolto dal ruolo dell’adunanza camerale del prossimo 26 febbraio 2026 e all’esito dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 12/01/2026. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3336/2023 Numero sezionale 3/2026 Numero di raccolta generale 709/2026 Data pubblicazione 13/01/2026