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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 08669/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 12 febbraio 2021, come modificata dalla sentenza della Corte di appello di Napoli del 17 giugno 2022, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni sei, mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza degli artt. 132, 133 cod. pen. e 27 Cost., nonché illogicità e inesistenza della motivazione in ordine all'eccessiva entità della pena applicatagli.

2. In data 6 novembre 2024 è pervenuto un atto con cui il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione.

3. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem.

Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale.

L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 500,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 12 febbraio 2021, come modificata dalla sentenza della Corte di appello di Napoli del 17 giugno 2022, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni sei, mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza degli artt. 132, 133 cod. pen. e 27 Cost., nonché illogicità e inesistenza della motivazione in ordine all'eccessiva entità della pena applicatagli. 2. In data 6 novembre 2024 è pervenuto un atto con cui il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione. 3. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale. L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 500,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 08669/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris