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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 27668/2021

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17427-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 290, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 4704 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- a;Tverso la sentenza n. 10334/2017 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 05/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]: L'amministrazione provinciale di Isernia ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10334/17, depositata il 5.02.2017, concernente l'impugnativa dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro concernente l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. cív. emessa dal Tribunale di Benevento a conclusione della procedura di pignoramento immobiliare presso terzi, instaurata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della prefata amministrazione, in forza di lodo arbitrale dichiarato esecutivo.

Con tale ordinanza il Tribunale assegnava la somma di euro 2.637.807,44, detenuta dal terzo tesoriere (Banca del lavoro e del piccolo risparmio s.p.a.).

L'Ufficio liquidava l'imposta principale in misura proporzionale, applicando l'aliquota dello 0,5%.

Avverso tale provvedimento, l'amministrazione provinciale di Isernia proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Benevento lamentando l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale anziché fissa.

La decisione della CTP che accoglieva il ricorso veniva riformata dalla CTR della Campania con la sentenza impugnata.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 112, 552, 553 cod. proc. civ., nonché degli artt. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, 6 e 8 della Tariffa parte prima e dell'art. 5 della Tariffa parte seconda allegata al d.P.R. 131 del 1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato che l'ordinanza di assegnazione del credito abbia effetto traslativo, ritenendola perciò soggetta a tassazione in misura proporzionale ai sensi dell'art. 6 della Tariffa, anziché in misura fissa. 3.Con il secondo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 20 e 8 della Tariffa parte prima nonché degli artt. 112, 552, 553 cod. proc. civ., degli artt. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. per avere la CTR attribuito contenuto decisorio all'ordinanza di assegnazione.

4. Le censure possono essere scrutinate congiuntamente, involgendo questioni intimamente connesse.

Esse sono destituite di fondamento.

Si osserva, preliminarmente, che l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 assoggetta ad imposta di registro gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio.

L'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata dal citato decreto precisa che tra tali atti sono compresi anche «i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione» e assoggetta ad imposta in misura proporzionale gli atti «recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti» (lett. a), gli atti recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura (lett. b), e gli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (lett. c).

Sono invece assoggettati ad imposta di registro in misura fissa, tra gli altri, gli atti «non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale» (lett. d) e quelli «che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto» (lett. e).

Questa Corte, in fattispecie analoga a quella in esame, ha ritenuto che l'art. 8 della Tariffa, contemplando tra i provvedimenti giudiziari assoggettati ad imposta di registro anche «i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, equiparandoli ai provvedimenti di definizione del giudizio», ha inteso riferirsi specificamente all'istituto previsto dall'art. 505 cod. proc. civ. e dagli artt. 529, 539, 552 e ss. e 588 cod. proc. civ., dal momento che è da presumere che quando una norma di diritto tributario fa riferimento ad un istituto privatistico o processual civilistico, adotti anche la definizione che di tale rapporto abbia dato la legge civile o processuale civile.

In tal modo, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione sono stati equiparati, ai fini tributari, ai provvedimenti decisori in considerazione del profilo di specificità che connota quegli atti e che deve individuarsi nell'effetto traslativo di uno specifico bene (mobile, immobile o credito) che con essi si realizza (Cass., Sez. 5, n. 16022 del 2005, Rv. 585151-01).

La natura traslativa dell'ordinanza di assegnazione è stata costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ripetutamente statuito che «l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, nonché il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi» (Cass., Sez. 3, n. 19394 del 2017, Rv. 645386-01; Sez. 6-1, n. 11660 del 2016, Rv. 640208-01; Sez. 1, n. 7508 del 2011, Rv. 617490- 01).

Pertanto, correttamente l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabile nella specie l'art. 8, lett. a) della Tariffa, venendo appunto in rilievo un atto avente effetto traslativo.

Questa conclusione non può ritenersi smentita dalla pronuncia di questa Corte (Sez. .5, n. 9400 del 2007, Rv. 598197-01).

Tale sentenza, concernente la tassazione dell'ordinanza di assegnazione ai creditori dei beni pignorati presso terzi, ha escluso che detto provvedimento contenga una statuizione di condanna (al pagamento di somme o alla consegna di merce), essendo finalizzata «alla mera attuazione di un titolo esecutivo, secondo un piano di riparto concordato», con la conseguenza che essa non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 8, lett. b) della Tariffa alle quali si applica l'imposta di registro in misura proporzionale.

La medesima pronuncia non ha, tuttavia, affrontato la questione relativa alla efficacia traslativa dell'ordinanza di assegnazione e dunque la sua riconducibilità alle ipotesi di cui all'art. 8, lett. a) della Tariffa dal momento che tale disposizione non era stata evocata nella motivazione dell'atto impugnato.

Piuttosto, in quell'occasione, si è precisato che, costituendo l'imposta di registro un'imposta d'atto, in caso di provvedimenti plurimi •dell'autorità giudiziaria, «ciascuno ha propria ed autonoma veste a fine impositivo», con la conseguenza che «deve aversi riguardo al contenuto del solo provvedimento (ordinanza di assegnazione) della cui registrazione si tratta».

Tale conclusione non può ritenersi in contrasto con l'art. 53 Cost., come sostenuto nella decisione impugnata.

La natura di imposta d'atto dell'imposta di registro, ribadita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 158 del 2020, comporta che, in conformità con l'art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986, nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza, è al contenuto e agli effetti della stessa che occorre fare riferimento, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei (Cass., Sez. 5, n. 12013 del 2020; Rv. 657931-01; n. 19247 del 2012, Rv. 624219-01; n. 23243 del 2006, Rv. 594955- 01).

Una tale affermazione non viola il principio di capacità contributiva, dal momento che esso non si oppone «in modo assoluto a una diversa concretizzazione da parte del legislatore dei principi di capacità contributiva e, conseguentemente, di eguaglianza tributaria», la quale identifichi i presupposti impostivi nei soli effetti giuridici desumibili dal negozio contenuto nell'atto presentato per la registrazione, senza alcun rilievo di elementi tratti aliunde, "salvo quanto disposto dagli articoli successivi" dello stesso testo unico» (Corte cost. cit.).

In conclusione, si deve ribadire che l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ. è assoggettabile ad autonoma tassazione rispetto al titolo posto a base della procedura esecutiva, e specificamente, ad imposta proporzionale, dovendo ricondursi ai provvedimenti aventi effetti traslativi di cui all'art. 8, lett. a) della Tariffa.

Il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM La Corte respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 2.200,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17427-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 290, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 4704 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- a;Tverso la sentenza n. 10334/2017 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 05/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]: L'amministrazione provinciale di Isernia ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10334/17, depositata il 5.02.2017, concernente l'impugnativa dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro concernente l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. cív. emessa dal Tribunale di Benevento a conclusione della procedura di pignoramento immobiliare presso terzi, instaurata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della prefata amministrazione, in forza di lodo arbitrale dichiarato esecutivo. Con tale ordinanza il Tribunale assegnava la somma di euro 2.637.807,44, detenuta dal terzo tesoriere (Banca del lavoro e del piccolo risparmio s.p.a.). L'Ufficio liquidava l'imposta principale in misura proporzionale, applicando l'aliquota dello 0,5%. Avverso tale provvedimento, l'amministrazione provinciale di Isernia proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Benevento lamentando l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale anziché fissa. La decisione della CTP che accoglieva il ricorso veniva riformata dalla CTR della Campania con la sentenza impugnata. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 112, 552, 553 cod. proc. civ., nonché degli artt. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, 6 e 8 della Tariffa parte prima e dell'art. 5 della Tariffa parte seconda allegata al d.P.R. 131 del 1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato che l'ordinanza di assegnazione del credito abbia effetto traslativo, ritenendola perciò soggetta a tassazione in misura proporzionale ai sensi dell'art. 6 della Tariffa, anziché in misura fissa. 3.Con il secondo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 20 e 8 della Tariffa parte prima nonché degli artt. 112, 552, 553 cod. proc. civ., degli artt. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. per avere la CTR attribuito contenuto decisorio all'ordinanza di assegnazione. 4. Le censure possono essere scrutinate congiuntamente, involgendo questioni intimamente connesse. Esse sono destituite di fondamento. Si osserva, preliminarmente, che l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 assoggetta ad imposta di registro gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio. L'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata dal citato decreto precisa che tra tali atti sono compresi anche «i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione» e assoggetta ad imposta in misura proporzionale gli atti «recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti» (lett. a), gli atti recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura (lett. b), e gli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (lett. c). Sono invece assoggettati ad imposta di registro in misura fissa, tra gli altri, gli atti «non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale» (lett. d) e quelli «che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto» (lett. e). Questa Corte, in fattispecie analoga a quella in esame, ha ritenuto che l'art. 8 della Tariffa, contemplando tra i provvedimenti giudiziari assoggettati ad imposta di registro anche «i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, equiparandoli ai provvedimenti di definizione del giudizio», ha inteso riferirsi specificamente all'istituto previsto dall'art. 505 cod. proc. civ. e dagli artt. 529, 539, 552 e ss. e 588 cod. proc. civ., dal momento che è da presumere che quando una norma di diritto tributario fa riferimento ad un istituto privatistico o processual civilistico, adotti anche la definizione che di tale rapporto abbia dato la legge civile o processuale civile. In tal modo, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione sono stati equiparati, ai fini tributari, ai provvedimenti decisori in considerazione del profilo di specificità che connota quegli atti e che deve individuarsi nell'effetto traslativo di uno specifico bene (mobile, immobile o credito) che con essi si realizza (Cass., Sez. 5, n. 16022 del 2005, Rv. 585151-01). La natura traslativa dell'ordinanza di assegnazione è stata costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ripetutamente statuito che «l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, nonché il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi» (Cass., Sez. 3, n. 19394 del 2017, Rv. 645386-01; Sez. 6-1, n. 11660 del 2016, Rv. 640208-01; Sez. 1, n. 7508 del 2011, Rv. 617490- 01). Pertanto, correttamente l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabile nella specie l'art. 8, lett. a) della Tariffa, venendo appunto in rilievo un atto avente effetto traslativo. Questa conclusione non può ritenersi smentita dalla pronuncia di questa Corte (Sez. .5, n. 9400 del 2007, Rv. 598197-01). Tale sentenza, concernente la tassazione dell'ordinanza di assegnazione ai creditori dei beni pignorati presso terzi, ha escluso che detto provvedimento contenga una statuizione di condanna (al pagamento di somme o alla consegna di merce), essendo finalizzata «alla mera attuazione di un titolo esecutivo, secondo un piano di riparto concordato», con la conseguenza che essa non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 8, lett. b) della Tariffa alle quali si applica l'imposta di registro in misura proporzionale. La medesima pronuncia non ha, tuttavia, affrontato la questione relativa alla efficacia traslativa dell'ordinanza di assegnazione e dunque la sua riconducibilità alle ipotesi di cui all'art. 8, lett. a) della Tariffa dal momento che tale disposizione non era stata evocata nella motivazione dell'atto impugnato. Piuttosto, in quell'occasione, si è precisato che, costituendo l'imposta di registro un'imposta d'atto, in caso di provvedimenti plurimi •dell'autorità giudiziaria, «ciascuno ha propria ed autonoma veste a fine impositivo», con la conseguenza che «deve aversi riguardo al contenuto del solo provvedimento (ordinanza di assegnazione) della cui registrazione si tratta». Tale conclusione non può ritenersi in contrasto con l'art. 53 Cost., come sostenuto nella decisione impugnata. La natura di imposta d'atto dell'imposta di registro, ribadita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 158 del 2020, comporta che, in conformità con l'art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986, nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza, è al contenuto e agli effetti della stessa che occorre fare riferimento, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei (Cass., Sez. 5, n. 12013 del 2020; Rv. 657931-01; n. 19247 del 2012, Rv. 624219-01; n. 23243 del 2006, Rv. 594955- 01). Una tale affermazione non viola il principio di capacità contributiva, dal momento che esso non si oppone «in modo assoluto a una diversa concretizzazione da parte del legislatore dei principi di capacità contributiva e, conseguentemente, di eguaglianza tributaria», la quale identifichi i presupposti impostivi nei soli effetti giuridici desumibili dal negozio contenuto nell'atto presentato per la registrazione, senza alcun rilievo di elementi tratti aliunde, "salvo quanto disposto dagli articoli successivi" dello stesso testo unico» (Corte cost. cit.). In conclusione, si deve ribadire che l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ. è assoggettabile ad autonoma tassazione rispetto al titolo posto a base della procedura esecutiva, e specificamente, ad imposta proporzionale, dovendo ricondursi ai provvedimenti aventi effetti traslativi di cui all'art. 8, lett. a) della Tariffa. Il ricorso va respinto. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 2.200,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sentenza Cassazione n. 27668/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris