CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03125/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di appropriazione indebita, non è consentito in quanto reiterando profili di censura già dedotti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta, invero, teso a censurare una decisione errata, perché in ipotesi fondata su una valutazione illogica del materiale probatorio, prospettando così una diversa lettura e una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità, essendo questo finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, inoltre, ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova è altresì necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. le pagg. 3-5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nel!' art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; contrariamente a quanto dedotto la Corte d'appello ha confermato la responsabilità prendendo in considerazione anche le dichiarazioni dell'imputato ed ha ritenuto che fosse comunque avvenuta l'interversio possessionis, come confermato ab estrinseco da quanto riferito dal testimone di polizia giudiziaria Molfino che aveva dichiarato che l'impianto di geolocalizzazione installato sull'autovettura era stato manomesso in modo tale da farla ritenere fittiziamente circolante nel Comune di Napoli, mentre la stessa si trovava in Spagna; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il