CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 luglio 2025
Cassazione n. 26390/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Napolivisti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Perone;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del sostituto P.G.[OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ricorso con rito a trattazione oraleRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avversol’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha confermato l’ordinanza di custodiacautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli in ordine a diverseipotesi di reato, tra le quali la partecipazione al clan camorristico nell’areacittadina di Napoli denominata “Sanità”, concorso in estorsione e tentataestorsione continuata e violazione della legge armi aggravati ai sensi dell’art.416-bis. 1 cod. pen.2. La difesa affida il ricorso a un motivo, con cui deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., nonché il vizio dimotivazione riguardo alle esigenze cautelari.In particolare, la censura attiene alla corretta applicazione della presunzionedi cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., adducendosi che il Tribunale nonabbia fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte di legittimità inmateria, avendo omesso di “analizzare la reale distanza temporale dalla data dicommissione dei reati e quella di applicazione delle misure cautelari”. Sirappresenta che il reato associativo è contestato dal novembre 2019 alla fine del2021, mentre i reati satelliti sarebbero stati commessi in un arco temporale cheva dal 2019 al gennaio 2021. L’ordinanza impugnata aveva erroneamenteprecisato che “erano decorsi meno di tre anni da comprovati riscontri diintraneità”, a fronte, invece, di un periodo di tempo più ampio, pari a cinque annidalla presunta intraneità al sodalizio di stampo camorristico, del tutto idoneo aconcretizzare quel “tempo silente” pure valorizzato dalla stessa giurisprudenza dilegittimità tra gli elementi da cui può trarsi che non sussistono esigenzecautelari.Inoltre, l’ordinanza impugnata, facendo esclusivamente leva sullapresunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., aveva omesso dimotivare le concrete occasioni per la reiterazione dei reati da parte del ricorrenteo del gruppo criminale di appartenenza “clan Mazzarella”.Né utile a colmare la carenza di motivazione era l’informativa del17/07/2025, prodotta dal pubblico ministero in udienza, in quantoesclusivamente relativa alla figura del Savarese e non descrivendo “un’attività ouna cointeressenza del ricorrente, il quale, tra l’altro, è detenuto da tempo”.Peraltro, si sottolinea come la detenzione del Savarese e degli altri presuntimembri del sodalizio si poneva in contraddizione logica con l’affermato pericolodi reiterazione, stante l’avvenuto mutamento dei precedenti assetti criminali.Generica e contraddittoria era la motivazione resa riguardo alla “spiccatapericolosità” del ricorrente.In conclusione, le esigenze cautelari si fondavano sull’applicazione di un“automatismo illogico tra occasioni delittuose prossime e fuoriuscita dal circuitopenitenziario del ricorrente, nonostante l’ampio arco temporale che rileva tra lapresunta commissione del fatto e l’attuale condizione custodiale”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. La prospettazione del ricorrente contraddice i costanti principi affermatidalla Corte di legittimità – cui il Collegio intende dare continuità - in punto dirilevanza del decorso del tempo nel caso in cui il titolo cautelare riguardi i reatiprevisti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per i quali opera la presunzionerelativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere:- da Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766 (da ultimo, conforme, v.Sez. 1, n. 5389 del 16/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289490 – 01), secondo cui «nellamateria cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenzaneutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei adeterminare un'attenuazione del giudizio di pericolosità»;- da Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, Licandro, Rv. 288309 – 01(conformi, Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452 –01; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 – 01; Sez. 5, n. 91del 01/12/2020, dep. 2021, Panese, Rv. 280248 – 01), secondo cui «in tema dimisure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari edi adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancitadall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispettoalla previsione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen., sicché talepresunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dalsolo fattore costituito del decorso del tempo, dei caratteri di attualità e diconcretezza della perdurante pericolosità»;- da Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Rv. 286267 – 01 (conforme, v. Sez.2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01), secondo cui «in tema dicustodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione adassociazioni mafiose "storiche", la presunzione di sussistenza delle esigenzecautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solocon il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attivitàassociativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabilelasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo,costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio,potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibilielementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento inaltra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo econcreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari».Di tali principi il Tribunale distrettuale risulta avere fatto correttaapplicazione, evidenziandosi, peraltro, che in relazione al ruolo svolto dalricorrente all’interno del clan, facente parte di un’organizzazione criminale di tipostorico a carattere radicato e fortemente attrattiva, ai compiti al medesimoaffidati, alla persistenza degli assetti criminali riferibili al sodalizio in cui ilricorrente è ritenuto essere inserito e all’assenza di dichiarati o sostanziali recessidalla compagine criminosa, non risultano acquisiti elementi per affermarel’esclusione delle esigenze cautelari. Anzi, per come sottolineato dall’ordinanzaimpugnata che ha richiamato il contenuto dell’informativa del 17 luglio 2025prodotta dal pubblico ministero in udienza, gli assetti criminali in cui il ricorrenteè accusato di essere inserito erano ancora pienamente in essere nel rione Sanità,per come ricavato dalle “fibrillazioni” conseguenti alla sequenza di omicidi distampo camorristico che avevano interessato gli equilibri criminali ivi presenti.Tanto a prescindere dall’ulteriore dato costituito dall’evocazione di plurimielementi di disvalore attinenti alla personalità del ricorrente che risultanocontinenti con la persistenza dell’applicazione della misura cautelare di maggiorrigore (si legge a pag. 20 che il ricorrente è “violento, avvezzo all’uso di armi,dominato dalla logica camorristica della sopraffazione violenta, mediante la qualevivere di delitti, [OSCURATO:PERSONA] è soggetto dal calibro delinquenziale di assolutapericolosità sociale”).3. Da tanto esposto, discende che il ricorso è inammissibile in quanto teso afar valere circostanze insuscettibili di essere introdotte ai fini della richiesta disostituzione della misura cautelare, tenuto conto dei titoli di reato per i quali siprocede e della congruità della motivazione resa dal Tribunale in punto dipersistenza delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura dellacustodia cautelare in carcere.4. Dall’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento,nonché della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, cosìequitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.5. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento larimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 06/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]