CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13730/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 24 / 04/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 887 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 887 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), rappresen- tata da [OSCURATO:PERSONA] S .p. A . ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del (legale?) rappresentante [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60S17 H501Q) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56D20 H501G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 48A18 F205P) VANCINI Gloria (C.F.: VNCGLR 53R66 G337D ) AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), e per essa [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore ROMANI Giulio (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 66S30 H501L) [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63L10 H501E ) Ric. n. 887/2021 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 -intimati- per la cassazione dell’ordinanza decisoria del Tribunale di Roma n. cronol. 4455/2020 del 22 ottobre 2020, repert. n. 14670/2020, pronunciata a definizione del procedimento iscritto al n. 12881/2020 del R.G.,pubblicata in data 22 ottobre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Per quanto emerge dall’esposizione dei fatti contenuta nel ri- corso, la [OSCURATO:SOCIETA].(nelle cui posizioni soggettive è successivamente subentrata [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta nel procedimento esecutivo a mezzo della rappresentante [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.)ha pignorato, in danno di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di GloriaVancini, alcuni immobili che sono poi risultati già di proprietà comune indivisa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], quest’ul- timo deceduto anteriormente al pignoramento; essendo la stessa [OSCURATO:PERSONA] successivamente deceduta e non risultando trascritti gli atti di accettazione dell’eredità dei soggetti dece- duti in favore dei debitori esecutati, il giudice dell’esecuzione, dopo aver assegnato un termine ai creditori per integrare la documentazione ipotecaria depositata a corredo dell’istanza di vendita, in modo da sanare il conseguente difetto di continuità delle trascrizioni degli atti di acquisto dei beni pignorati in fa- vore dei debitori esecutati, ha dichiarato, all’esito ed in man- canza, l’improcedibilità dell’esecuzione. La creditrice procedente [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto oppo- sizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di duemotivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Ric. n. 887/2021 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica di ammissibi- lità del ricorso, che sortisce esito negativo. Va premesso che, secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, in caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art.77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferi- mento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il contro- ricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del le- gale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr., ex multis: Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2033 del 25/01/2022, Rv. 663749 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021, Rv. 662207 –01; Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021, Rv. 660237 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 –01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 –01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. Ric. n. 887/2021 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 –01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 –01). Nella specie, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , che agisce in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA].,risulta co- stituita nel presente giudizio in persona ditale [OSCURATO:PERSONA] (il quale ha sottoscritto la procura speciale per il giudizio di le- gittimità allegata al ricorso, ai sensi dell’art. 365 c.p.c.; ed è appena il caso di osservare che non potrebbe ritenersi, invece, valida quella generale alle liti in favore dei medesimi legali, pur prodotta in atti, per la presente fase di giudizio; cfr.,per tutte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132 -03). Non è, però, precisato in modo chiaro e preciso se si tratti del legale rappresentante dell’ente in virtù di previsione d e ll’atto costitutivo o dello Statuto,ovvero di soggetto al quale , comun- que, il potere di rappresentanza deriv i direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, cioè di atti soggett i a specifiche forme di pubblicità: il Tavani viene semplicemente indicato come «autorizzato alla sottoscrizione giusta delibera del Consi- glio di Amministrazione dell’11 aprile 2018», senza ulteriori specificazioni e senza che risulti prodotta la suddetta delibera del Consiglio di Amministrazione, che non è atto di per sé sog- getto a specifiche forme di pubblicità, come l’atto costitutivo o lo Statuto, il che impedisce la necessaria verifica dei relativi poteri da parte di questa Corte. Il ricorso è, pertanto , inammissibile , il che assorbe ogni altra questione, anche relativa alla corretta instaurazione del con- tradditorio, sia nella presente fase del giudizio che nello stesso giudizio di merito. Ric. n. 887/2021 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso s