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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 luglio 2026

Cassazione n. 24324/2026

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ocato GiorgioRoderi ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]) edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (02169280209), in persona del suo legalerappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Morotti ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL])e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 63R55 H501J;[OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –Numero registro generale 14448/2020Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24324/2026Data pubblicazione 31/07/2026Comune di Ostiglia, Comune di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Pegognaga;- intimati -e sul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (02169280209), in persona del suo legalerappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Morotti ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL])e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 63R55 H501J;[OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente in via incidentale –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., Comune di Ostiglia, Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];– intimati –avverso la sentenza n. 3868/19, depositata il 7 ottobre 2019, dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia;Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 25 febbraio 2026,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];uditi l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente principale, e l’avvocatoGiorgio Morotti, per [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che laCorte accolga il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti oinammissibili i residui motivi ed il ricorso incidentale.Numero registro generale 14448/2020Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24324/2026Data pubblicazione 31/07/20261. – Con sentenza n. 3868/19, depositata il 7 ottobre 2019, laCommissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appellodi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., così confermando la decisione di prime cure che,previa riunione, aveva parzialmente accolto i ricorsi dalla contribuenteproposti avverso avvisi di pagamento, e determinazioni di diniego dellarichiesta di detassazione, relativamente alla Tari dovuta per l’anno2016 ai Comuni di Ostiglia, di [OSCURATO:PERSONA] e di Pegognaga.1.1 – Il giudice del gravame – premesso che con la sentenzaimpugnata i ricorsi erano stati accolti «limitatamente alla richiesta divedere esclusa, per il 2016, dal computo della superficie rilevante aifini del calcolo della TARI la superficie indicata nelle richieste dirideterminazione come destinata alla lavorazione delle carni e del pesceper tutti e tre i supermercati» - ha considerato, in sintesi, che:- le disposizioni regolamentari che venivano in considerazionerimanevano di chiara interpretazione ed i rifiuti prodotti dallacontribuente erano suscettibili di assimilazione secondo i criteri postidalla deliberazione Interministeriale del 27 luglio 1984;- legittimamente erano stati sottoposti a tassazione i vani tecnici inquanto la l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 641, non necontemplava l’esclusione dalla tassazione;- andava disattesa la censura formulata dalla contribuente in ordinealla dedotta duplicazione di imposta;- la documentazione relativa alla soglie di produzione dei rifiutispeciali non era stata presentata nei termini.2. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sullabase di cinque motivi, ed ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resiste con controricorso che esponel’articolazione di due motivi di ricorso incidentale; ed anch’essa hadepositato memoria.Numero registro generale 14448/2020Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24324/2026Data pubblicazione 31/07/2026I Comuni di Ostiglia, di [OSCURATO:PERSONA] e di Pegognaga non hannosvolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il ricorso principale è articolato sui seguenti motivi.1.1 - Il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dilegge con riferimento al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 18 e 21, ald.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 195 comma 2, lett. e), 198, comma2, lett. g) e 265, ed alla l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma649, deducendo la ricorrente che illegittimamente il giudice delgravame aveva ritenuto che l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiutiurbani potesse avvenire sulla base della Deliberazione interministerialedel 27 luglio 1984 in quanto «tale facoltà è sempre subordinata allaprevia individuazione di criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione(che avrebbero dovuti essere fissati con apposito decreto del Ministerodell’ambiente, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico)»; erimanendo, altresì, necessario che «il Comune espressamente prevedacon Regolamento limiti quantitativi oltre i quali detti rifiuti non possonoessere assimilati poiché ‘l’impatto igienico ambientale di un materialedi scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità’»1.2 - Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenzaper violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. – «sotto il profilo dellaviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, c. 641 e 649, Legge 147/2013in relazione all’art. 184, c. 3, lett. e) e agli artt. 221 e 226 del D.Lgs.n. 152/2006 nonché all’art. 8 dei Reg. comunali TARI» - assumendo,in sintesi, che il giudice del gravame si era pronunciatosull’interpretazione dell’art. 8 dei regolamenti comunali (secondo il cuidisposto «non si computano tra le superfici imponibili quelle particaratterizzate da una produzione esclusiva o essenzialmente esclusivaNumero registro generale 14448/2020Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24324/2026Data pubblicazione 31/07/2026di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblicoservizio di gestione dei rifiuti.») con ciò senza esaminare l’eccezioneritualmente dedotta in giudizio relativamente alla detassazione disuperfici produttive di rifiuti speciali (di imballaggio terziario) nonassimilabili ai rifiuti urbani.1.3 - Il terzo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsaapplicazione di legge in relazione alla l. 27 dicembre 2013, n. 147, art.1, comma 641, al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 184, comma 3, lett.e), alla Circolare del Min.

Finanze 22 giugno 1994 n. 95 e all’art. 7comma 2 lett. a) dei Reg. comunale TARI, sull’assunto che il giudicedel gravame aveva ritenuta legittima l’applicazione del tributo sui vanitecnici (costituiti da «impianti tecnologici, centrali termiche, cabineelettriche, celle frigorifere, etc..») fondando la sua decisione sul merodato normativo, e senza considerare che si trattava di locali che, indifetto di presenza umana, non potevano produrre rifiuti, così come delresto previsto dalla stessa disposizione di cui all’art. 7, comma 2, lett.c) dei regolamenti comunali Tari (alla cui stregua «sono esclusedall’applicazione del corrispettivo per i rifiuti le superfici di localiesclusivamente ad impianti tecnologici che non necessitano di presenzaumana continuativa per la conduzione e il controllo»).1.4 – Col quarto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione di legge con riferimento alla l. 27 dicembre 2013, n. 147,art. 1, comma 649, al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 184, ed all’art.8 dei regolamenti comunali Tari, deducendo che la ritenuta tassazionedelle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili avrebbeintegrato una violazione del divieto di doppia imposizione siccomerisolvendosi «in un raddoppio dell’onere finanziario (la [OSCURATO:PERSONA] piùil costo dello smaltimento/recupero in via autonoma) che già la LeggeNumero registro generale 14448/2020Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24324/2026Data pubblicazione 31/07/2026fa gravare sulla ricorrente in ragione dell’obbligo di autosmaltimentoprivato dei rifiuti speciali».E, nella fattispecie, essa esponente aveva dato prova «non solo disostenere i costi della raccolta e dell’avvio a recupero dei rifiuti specialiprodotti, ma anche di avere realizzato e di gestire a proprie spesepropri impianti per eseguire le operazioni di recupero dei rifiuti».1.5 – Col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, c. 649 Legge n. 147/2013 anche in relazioneall’art. 184, c. 3, lett. e) D.Lgs. n. 152/2006 e all’art. 115 c.p.c. –Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti relativo alla quantità dei rifiuti specialiprodotti da [OSCURATO:PERSONA].» (così la rubrica), deducendo, nell’ordine, che ilgiudice del gravame:- nel rilevare che «la documentazione probante delle soglie diproduzione dei rifiuti non è stata presentata nei termini», avevaomesso di esaminare «le denunce di detassazione e i formulari delmateriale avviato a recupero da [OSCURATO:PERSONA] …»;- non aveva individuato, nello specifico, «…le disposizioni applicabilial caso concreto, … il termine che si presume essere stato violato … leragioni per cui la presentazione della documentazione attestante ilsuperamento delle soglie quantitativa di assimilazione nell’anno diimposta in corso (agosto-ottobre 2016, doc. 11 fasc.

I grado) precludaall’Amministrazione comunale di riconoscere per il medesimo anno ladetassazione di superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili aiRSU e comunque non smaltiti dal servizio di privativa comunale.»;- non aveva considerato che, a fronte delle dichiarazioni divariazione presentate, andava fatta «applicazione dell’insegnamentodella giurisprudenza di legittimità secondo cui le norme tributarieNumero registro generale 14448/2020Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24324/2026Data pubblicazione 31/07/2026contenziosa, il contenuto delle dichiarazioni rese in materia di tributilocali».2. - Il ricorso incidentale espone, a sua volta, i seguenti motivi.2.1 – Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la controricorrente denuncia nullità dellagravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. assumendoche – seppur dando atto della relativa questione così come ripropostain appello – il giudice del gravame aveva omesso di pronunciaresull’eccepito difetto di giurisdizione del giudice adito siccome venendoin considerazione, nella fattispecie, la tariffa Tari cd. puntuale, dinatura corrispettiva, così come prevista dalla l. 27 dicembre 2013, n.147, art. 1, comma 668, piuttosto che il tributo disciplinato dalla stessalegge cit.; tariffa, questa, che era stata espressamente introdotta condeliberazioni dei [OSCURATO:PERSONA] dei Comuni di Ostiglia, [OSCURATO:PERSONA] e disciplinata con conseguenti regolamenti.2.2 – Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1,cod. proc. civ., ripropone, sotto il diverso parametro del sindacato dilegittimità, la questione di giurisdizione del giudice adito rimarcando laricorrente la natura non tributaria della tariffa che, nella fattispecie,viene in considerazione siccome correlata alla misurazione puntualedella quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.3. – E’ fondato, e va accolto, il ricorso incidentale dal cui esameconsegue l’assorbimento del ricorso principale.4. – Va premesso che la gravata sentenza ha espressamenterichiamato la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva disattesol’eccezione di difetto di giurisdizione rilevando che «nella specie non èapplicata una tariffa (qualsiasi sia la denominazione utilizzata dall'enteimpositore) ma proprio la Tari posto che nella specie l'importo richiestoè in funzione della superficie dei locali e non in strettissima dipendenzadell'entità conferita … nella specie, come emerge proprio dallaNumero registro generale 14448/2020Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24324/2026Data pubblicazione 31/07/2026posizione della resistente società, il pagamento richiesto non è stato inalcun modo commisurato al conferimento effettuato ma solo sullesuperfici possedute dalla [OSCURATO:SOCIETA] indipendentemente dalla entità deiconferimenti e quindi secondo proprio i criteri previsti dalla normativaTari, la richiesta oggetto del giudizio ha natura chiaramente tributariasoggetta alla giurisdizione della Commissione tributaria.».Così che, può ritenersi, la questione di giurisdizione è stata (perimplicito) disattesa dietro esame nel merito della controversia.4.1 - Secondo, quindi, un consolidato, e risalente, orientamentointerpretativo della Corte, la giurisdizione si determina sulla base delladomanda, dovendosi avere riguardo, ai fini del riparto di giurisdizione,non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al petitumsostanziale che a sua volta, deve essere identificato, non solo e nontanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice,quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dellaintrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi conriguardo ai fatti allegati (v., ex plurimis, Cass. Sez.

U., 19 novembre2019, n. 30009; Cass. Sez.

U., 9 febbraio 2015, n. 2360; Cass. Sez.U., 11 ottobre 2011, n. 20902).E, come ripetutamente rimarcato dalla Corte, il processo tributario,in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sullalegittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come ungiudizio di impugnazione del provvedimento stesso, nel quale l'Ufficioassume la veste di attore in senso sostanziale, e la sua pretesa è quellarisultante dall'atto impugnato, per quanto riguarda il petitum e larelativa causa petendi (Cass., 7 ottobre 2024, n. 26214; Cass., 5marzo 2020, n. 6208; Cass., 27 giugno 2019, n. 17231; Cass., 10maggio 2019, n. 12467; Cass., 2 luglio 2014, n. 15026, in motivazione;Cass., 28 giugno 2012, n. 10806; Cass., 29 ottobre 2008, n. 25909).Numero registro generale 14448/2020Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24324/2026Data pubblicazione 31/07/2026Il criterio del petitum sostanziale, poi, esclude che la giurisdizionepossa essere determinata secundum eventus litis (Cass., 23 giugno2025, n. 16796; Cass. Sez.

U., 29 aprile 2022, n. 13702; Cass. Sez.U., 24 luglio 2007, n. 16296; Cass. Sez.

U., 1 agosto 2006, n. 17461)della rilevata giurisdizione, se in effetti rileva ai fini delladeterminazione del giudice munito di giurisdizione, e ciò non di meno,non è ex se idonea a determinare (anche) l'esito del giudizio perché lafondatezza, o meno, della domanda implica (anche) l'esame delleeccezioni articolate nel merito dalle parti e, con quelle, dei fattiprobatori posti a fondamento della domanda (così che nemmenosussiste «alcuna contraddizione logico-giuridica in una sentenza che,sulla base della qualificazione del rapporto dedotto in causa, affermi lagiurisdizione del giudice che l'ha emessa e, in un momento logicamentesuccessivo, valutando le risultanze dell'istruttoria svolta, neghi lasussistenza in concreto del rapporto stesso»; così Cass. Sez.

U., 1agosto 2006, n. 17461, cit.).4.2 – Come già statuito dalle Sezioni Unite della Corte, la tariffac.d. puntuale (o corrispettivo) sui rifiuti, di cui all'art. 1, comma 668,della l. n. 147 del 2013, cit., prevista, quale alternativa alla TARI, peri comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale dellaquantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ha natura privatistica ele relative controversie sono, pertanto, devolute alla giurisdizione delgiudice ordinario (Cass. Sez.

U., 29 aprile 2021, n. 11290).4.3 - La l. n. 147/2013, art. 1, difatti, dispone nei seguenti termini:- «Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su propostadel Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita laNumero registro generale 14448/2020Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24324/2026Data pubblicazione 31/07/2026Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per larealizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntualedella quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi digestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizionedel costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello ditariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costirelativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati,svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea» (comma667);- «I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntualedella quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, conregolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente naturacorrispettiva, in luogo della TARI.

Il comune nella commisurazione dellatariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Latariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario delservizio di gestione dei rifiuti urbani» (comma 668).E il regolamento previsto dall’art. 1, comma 667, è stato adottatocon d.m. 20 aprile 2017 che, per quel che qui rileva, all’art. 10 hadisposto che «I comuni che, nelle more dell'emanazione del presentedecreto, hanno applicato una misurazione puntuale della partevariabile della tariffa, adeguano le proprie disposizioni regolamentarialle prescrizioni del presente decreto entro 24 mesi dalla sua entratain vigore.».4.4 - Risulta, quindi, nella fattispecie che i Comuni di Ostiglia, diPoggio Rusco e di Pegognaga, hanno adottato regolamenti diistituendo il corrispettivo per i rifiuti in luogo della Tari.Numero registro generale 14448/2020Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24324/2026Data pubblicazione 31/07/2026E, come reso esplicito dai sopra ripercorsi dati normativi difattispecie, le relative disposizioni regolamentari – una volta fondatesulla misurazione puntuale dei rifiuti, ed in applicazione dei criteri (già)posti dal d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante normeper la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa delservizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) – andranno adeguate,ove necessario, alle prescrizioni poste dal sopravvenuto d.m. 20 aprile2017.5. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata dovendosidichiarare la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale la causaandrà riassunta nel termine di legge.La sopravvenienza, nel corso del giudizio, della pertinentegiurisprudenza di legittimità giustifica la compensazione, tra le parti,delle spese dell’intero giudizio.Nei confronti della ricorrente principale non sussistono i presuppostiprocessuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso proposto, inquanto – in ragione del rilevato assorbimento dell’esame dei motivi diricorso – non può ritenersi integrata la disposizione normativa che hariguardo all'impugnazione, anche incidentale, che sia stata «respintaintegralmente o … dichiarata inammissibile o improcedibile» (d.P.R. n.115 del 2002, art. 13, c. 1-quater; Cass., 26 novembre 2024, n.30505; Cass., 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., 17 marzo 2020, n.7413).

P.Q.MLa Corte- accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale;- cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione delgiudice ordinario, davanti al quale le parti potranno riassumere la causanei termini di legge;Numero registro generale 14448/2020Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24324/2026Data pubblicazione 31/07/2026- compensa integralmente tra le parti le spese di causa.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] StallaIl Consigliere estensoredott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato GiorgioRoderi ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]) edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (02169280209), in persona del suo legalerappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Morotti ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL])e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 63R55 H501J;[OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –Numero registro generale 14448/2020Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24324/2026Data pubblicazione 31/07/2026Comune di Ostiglia, Comune di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Pegognaga;- intimati -e sul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (02169280209), in persona del suo legalerappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Morotti ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL])e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 63R55 H501J;[OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente in via incidentale –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., Comune di Ostiglia, Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];– intimati –avverso la sentenza n. 3868/19, depositata il 7 ottobre 2019, dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia;Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 25 febbraio 2026,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];uditi l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente principale, e l’avvocatoGiorgio Morotti, per [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che laCorte accolga il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti oinammissibili i residui motivi ed il ricorso incidentale.Numero registro generale 14448/2020Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24324/2026Data pubblicazione 31/07/20261. – Con sentenza n. 3868/19, depositata il 7 ottobre 2019, laCommissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appellodi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., così confermando la decisione di prime cure che,previa riunione, aveva parzialmente accolto i ricorsi dalla contribuenteproposti avverso avvisi di pagamento, e determinazioni di diniego dellarichiesta di detassazione, relativamente alla Tari dovuta per l’anno2016 ai Comuni di Ostiglia, di [OSCURATO:PERSONA] e di Pegognaga.1.1 – Il giudice del gravame – premesso che con la sentenzaimpugnata i ricorsi erano stati accolti «limitatamente alla richiesta divedere esclusa, per il 2016, dal computo della superficie rilevante aifini del calcolo della TARI la superficie indicata nelle richieste dirideterminazione come destinata alla lavorazione delle carni e del pesceper tutti e tre i supermercati» - ha considerato, in sintesi, che:- le disposizioni regolamentari che venivano in considerazionerimanevano di chiara interpretazione ed i rifiuti prodotti dallacontribuente erano suscettibili di assimilazione secondo i criteri postidalla deliberazione Interministeriale del 27 luglio 1984;- legittimamente erano stati sottoposti a tassazione i vani tecnici inquanto la l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 641, non necontemplava l’esclusione dalla tassazione;- andava disattesa la censura formulata dalla contribuente in ordinealla dedotta duplicazione di imposta;- la documentazione relativa alla soglie di produzione dei rifiutispeciali non era stata presentata nei termini.2. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sullabase di cinque motivi, ed ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resiste con controricorso che esponel’articolazione di due motivi di ricorso incidentale; ed anch’essa hadepositato memoria.Numero registro generale 14448/2020Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24324/2026Data pubblicazione 31/07/2026I Comuni di Ostiglia, di [OSCURATO:PERSONA] e di Pegognaga non hannosvolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il ricorso principale è articolato sui seguenti motivi.1.1 - Il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dilegge con riferimento al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 18 e 21, ald.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 195 comma 2, lett. e), 198, comma2, lett. g) e 265, ed alla l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma649, deducendo la ricorrente che illegittimamente il giudice delgravame aveva ritenuto che l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiutiurbani potesse avvenire sulla base della Deliberazione interministerialedel 27 luglio 1984 in quanto «tale facoltà è sempre subordinata allaprevia individuazione di criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione(che avrebbero dovuti essere fissati con apposito decreto del Ministerodell’ambiente, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico)»; erimanendo, altresì, necessario che «il Comune espressamente prevedacon Regolamento limiti quantitativi oltre i quali detti rifiuti non possonoessere assimilati poiché ‘l’impatto igienico ambientale di un materialedi scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità’»1.2 - Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenzaper violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. – «sotto il profilo dellaviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, c. 641 e 649, Legge 147/2013in relazione all’art. 184, c. 3, lett. e) e agli artt. 221 e 226 del D.Lgs.n. 152/2006 nonché all’art. 8 dei Reg. comunali TARI» - assumendo,in sintesi, che il giudice del gravame si era pronunciatosull’interpretazione dell’art. 8 dei regolamenti comunali (secondo il cuidisposto «non si computano tra le superfici imponibili quelle particaratterizzate da una produzione esclusiva o essenzialmente esclusivaNumero registro generale 14448/2020Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24324/2026Data pubblicazione 31/07/2026di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblicoservizio di gestione dei rifiuti.») con ciò senza esaminare l’eccezioneritualmente dedotta in giudizio relativamente alla detassazione disuperfici produttive di rifiuti speciali (di imballaggio terziario) nonassimilabili ai rifiuti urbani.1.3 - Il terzo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsaapplicazione di legge in relazione alla l. 27 dicembre 2013, n. 147, art.1, comma 641, al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 184, comma 3, lett.e), alla Circolare del Min. Finanze 22 giugno 1994 n. 95 e all’art. 7comma 2 lett. a) dei Reg. comunale TARI, sull’assunto che il giudicedel gravame aveva ritenuta legittima l’applicazione del tributo sui vanitecnici (costituiti da «impianti tecnologici, centrali termiche, cabineelettriche, celle frigorifere, etc..») fondando la sua decisione sul merodato normativo, e senza considerare che si trattava di locali che, indifetto di presenza umana, non potevano produrre rifiuti, così come delresto previsto dalla stessa disposizione di cui all’art. 7, comma 2, lett.c) dei regolamenti comunali Tari (alla cui stregua «sono esclusedall’applicazione del corrispettivo per i rifiuti le superfici di localiesclusivamente ad impianti tecnologici che non necessitano di presenzaumana continuativa per la conduzione e il controllo»).1.4 – Col quarto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione di legge con riferimento alla l. 27 dicembre 2013, n. 147,art. 1, comma 649, al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 184, ed all’art.8 dei regolamenti comunali Tari, deducendo che la ritenuta tassazionedelle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili avrebbeintegrato una violazione del divieto di doppia imposizione siccomerisolvendosi «in un raddoppio dell’onere finanziario (la [OSCURATO:PERSONA] piùil costo dello smaltimento/recupero in via autonoma) che già la LeggeNumero registro generale 14448/2020Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24324/2026Data pubblicazione 31/07/2026fa gravare sulla ricorrente in ragione dell’obbligo di autosmaltimentoprivato dei rifiuti speciali».E, nella fattispecie, essa esponente aveva dato prova «non solo disostenere i costi della raccolta e dell’avvio a recupero dei rifiuti specialiprodotti, ma anche di avere realizzato e di gestire a proprie spesepropri impianti per eseguire le operazioni di recupero dei rifiuti».1.5 – Col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, c. 649 Legge n. 147/2013 anche in relazioneall’art. 184, c. 3, lett. e) D.Lgs. n. 152/2006 e all’art. 115 c.p.c. –Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti relativo alla quantità dei rifiuti specialiprodotti da [OSCURATO:PERSONA].» (così la rubrica), deducendo, nell’ordine, che ilgiudice del gravame:- nel rilevare che «la documentazione probante delle soglie diproduzione dei rifiuti non è stata presentata nei termini», avevaomesso di esaminare «le denunce di detassazione e i formulari delmateriale avviato a recupero da [OSCURATO:PERSONA] …»;- non aveva individuato, nello specifico, «…le disposizioni applicabilial caso concreto, … il termine che si presume essere stato violato … leragioni per cui la presentazione della documentazione attestante ilsuperamento delle soglie quantitativa di assimilazione nell’anno diimposta in corso (agosto-ottobre 2016, doc. 11 fasc. I grado) precludaall’Amministrazione comunale di riconoscere per il medesimo anno ladetassazione di superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili aiRSU e comunque non smaltiti dal servizio di privativa comunale.»;- non aveva considerato che, a fronte delle dichiarazioni divariazione presentate, andava fatta «applicazione dell’insegnamentodella giurisprudenza di legittimità secondo cui le norme tributarieNumero registro generale 14448/2020Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24324/2026Data pubblicazione 31/07/2026contenziosa, il contenuto delle dichiarazioni rese in materia di tributilocali».2. - Il ricorso incidentale espone, a sua volta, i seguenti motivi.2.1 – Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la controricorrente denuncia nullità dellagravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. assumendoche – seppur dando atto della relativa questione così come ripropostain appello – il giudice del gravame aveva omesso di pronunciaresull’eccepito difetto di giurisdizione del giudice adito siccome venendoin considerazione, nella fattispecie, la tariffa Tari cd. puntuale, dinatura corrispettiva, così come prevista dalla l. 27 dicembre 2013, n.147, art. 1, comma 668, piuttosto che il tributo disciplinato dalla stessalegge cit.; tariffa, questa, che era stata espressamente introdotta condeliberazioni dei [OSCURATO:PERSONA] dei Comuni di Ostiglia, [OSCURATO:PERSONA] e disciplinata con conseguenti regolamenti.2.2 – Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1,cod. proc. civ., ripropone, sotto il diverso parametro del sindacato dilegittimità, la questione di giurisdizione del giudice adito rimarcando laricorrente la natura non tributaria della tariffa che, nella fattispecie,viene in considerazione siccome correlata alla misurazione puntualedella quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.3. – E’ fondato, e va accolto, il ricorso incidentale dal cui esameconsegue l’assorbimento del ricorso principale.4. – Va premesso che la gravata sentenza ha espressamenterichiamato la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva disattesol’eccezione di difetto di giurisdizione rilevando che «nella specie non èapplicata una tariffa (qualsiasi sia la denominazione utilizzata dall'enteimpositore) ma proprio la Tari posto che nella specie l'importo richiestoè in funzione della superficie dei locali e non in strettissima dipendenzadell'entità conferita … nella specie, come emerge proprio dallaNumero registro generale 14448/2020Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24324/2026Data pubblicazione 31/07/2026posizione della resistente società, il pagamento richiesto non è stato inalcun modo commisurato al conferimento effettuato ma solo sullesuperfici possedute dalla [OSCURATO:SOCIETA] indipendentemente dalla entità deiconferimenti e quindi secondo proprio i criteri previsti dalla normativaTari, la richiesta oggetto del giudizio ha natura chiaramente tributariasoggetta alla giurisdizione della Commissione tributaria.».Così che, può ritenersi, la questione di giurisdizione è stata (perimplicito) disattesa dietro esame nel merito della controversia.4.1 - Secondo, quindi, un consolidato, e risalente, orientamentointerpretativo della Corte, la giurisdizione si determina sulla base delladomanda, dovendosi avere riguardo, ai fini del riparto di giurisdizione,non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al petitumsostanziale che a sua volta, deve essere identificato, non solo e nontanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice,quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dellaintrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi conriguardo ai fatti allegati (v., ex plurimis, Cass. Sez. U., 19 novembre2019, n. 30009; Cass. Sez. U., 9 febbraio 2015, n. 2360; Cass. Sez.U., 11 ottobre 2011, n. 20902).E, come ripetutamente rimarcato dalla Corte, il processo tributario,in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sullalegittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come ungiudizio di impugnazione del provvedimento stesso, nel quale l'Ufficioassume la veste di attore in senso sostanziale, e la sua pretesa è quellarisultante dall'atto impugnato, per quanto riguarda il petitum e larelativa causa petendi (Cass., 7 ottobre 2024, n. 26214; Cass., 5marzo 2020, n. 6208; Cass., 27 giugno 2019, n. 17231; Cass., 10maggio 2019, n. 12467; Cass., 2 luglio 2014, n. 15026, in motivazione;Cass., 28 giugno 2012, n. 10806; Cass., 29 ottobre 2008, n. 25909).Numero registro generale 14448/2020Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24324/2026Data pubblicazione 31/07/2026Il criterio del petitum sostanziale, poi, esclude che la giurisdizionepossa essere determinata secundum eventus litis (Cass., 23 giugno2025, n. 16796; Cass. Sez. U., 29 aprile 2022, n. 13702; Cass. Sez.U., 24 luglio 2007, n. 16296; Cass. Sez. U., 1 agosto 2006, n. 17461)della rilevata giurisdizione, se in effetti rileva ai fini delladeterminazione del giudice munito di giurisdizione, e ciò non di meno,non è ex se idonea a determinare (anche) l'esito del giudizio perché lafondatezza, o meno, della domanda implica (anche) l'esame delleeccezioni articolate nel merito dalle parti e, con quelle, dei fattiprobatori posti a fondamento della domanda (così che nemmenosussiste «alcuna contraddizione logico-giuridica in una sentenza che,sulla base della qualificazione del rapporto dedotto in causa, affermi lagiurisdizione del giudice che l'ha emessa e, in un momento logicamentesuccessivo, valutando le risultanze dell'istruttoria svolta, neghi lasussistenza in concreto del rapporto stesso»; così Cass. Sez. U., 1agosto 2006, n. 17461, cit.).4.2 – Come già statuito dalle Sezioni Unite della Corte, la tariffac.d. puntuale (o corrispettivo) sui rifiuti, di cui all'art. 1, comma 668,della l. n. 147 del 2013, cit., prevista, quale alternativa alla TARI, peri comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale dellaquantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ha natura privatistica ele relative controversie sono, pertanto, devolute alla giurisdizione delgiudice ordinario (Cass. Sez. U., 29 aprile 2021, n. 11290).4.3 - La l. n. 147/2013, art. 1, difatti, dispone nei seguenti termini:- «Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su propostadel Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita laNumero registro generale 14448/2020Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24324/2026Data pubblicazione 31/07/2026Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per larealizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntualedella quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi digestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizionedel costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello ditariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costirelativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati,svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea» (comma667);- «I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntualedella quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, conregolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente naturacorrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione dellatariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Latariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario delservizio di gestione dei rifiuti urbani» (comma 668).E il regolamento previsto dall’art. 1, comma 667, è stato adottatocon d.m. 20 aprile 2017 che, per quel che qui rileva, all’art. 10 hadisposto che «I comuni che, nelle more dell'emanazione del presentedecreto, hanno applicato una misurazione puntuale della partevariabile della tariffa, adeguano le proprie disposizioni regolamentarialle prescrizioni del presente decreto entro 24 mesi dalla sua entratain vigore.».4.4 - Risulta, quindi, nella fattispecie che i Comuni di Ostiglia, diPoggio Rusco e di Pegognaga, hanno adottato regolamenti diistituendo il corrispettivo per i rifiuti in luogo della Tari.Numero registro generale 14448/2020Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24324/2026Data pubblicazione 31/07/2026E, come reso esplicito dai sopra ripercorsi dati normativi difattispecie, le relative disposizioni regolamentari – una volta fondatesulla misurazione puntuale dei rifiuti, ed in applicazione dei criteri (già)posti dal d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante normeper la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa delservizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) – andranno adeguate,ove necessario, alle prescrizioni poste dal sopravvenuto d.m. 20 aprile2017.5. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata dovendosidichiarare la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale la causaandrà riassunta nel termine di legge.La sopravvenienza, nel corso del giudizio, della pertinentegiurisprudenza di legittimità giustifica la compensazione, tra le parti,delle spese dell’intero giudizio.Nei confronti della ricorrente principale non sussistono i presuppostiprocessuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso proposto, inquanto – in ragione del rilevato assorbimento dell’esame dei motivi diricorso – non può ritenersi integrata la disposizione normativa che hariguardo all'impugnazione, anche incidentale, che sia stata «respintaintegralmente o … dichiarata inammissibile o improcedibile» (d.P.R. n.115 del 2002, art. 13, c. 1-quater; Cass., 26 novembre 2024, n.30505; Cass., 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., 17 marzo 2020, n.7413). P.Q.MLa Corte- accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale;- cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione delgiudice ordinario, davanti al quale le parti potranno riassumere la causanei termini di legge;Numero registro generale 14448/2020Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24324/2026Data pubblicazione 31/07/2026- compensa integralmente tra le parti le spese di causa.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] StallaIl Consigliere estensoredott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24324/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris