CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45408/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/202/ della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 3 febbraio 2020. Ha rilevato che, in presenza di riserva di motivi per giorni novanta, anche tenuto conto della sospensione disposta con l'art. 83, d.l. 18 dell7 marzo 2020, dalla scadenza del termine (il 30 aprile 2020) per il deposito della sentenza decorreva quello di 45 giorni per il deposito dell'appello, effettivamente depositato il 18 settembre 2020 e, quindi, tardivo,. 2. Con i motivi di ricorso l'imputato, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento della sentenza di cui denuncia vizio di violazione di legge (art. 157 cod. pen.) e vizio di motivazione. Rileva che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che l'avvenuto deposito della sentenza esentasse dal rispetto del termine di sospensione previsto dall'art. 83 del d.l. 18 che ha sospeso tutti i termini processuali, ivi compresi quelli previsti per il deposito della sentenza. Pertanto il termine per il deposito non poteva decorrere, secondo l'erronea prospettazione della Corte di merito, dal 30 aprile (data di effettivo deposito della motivazione) né dall'Il maggio 2020 ma andava computato riconoscendo per l'intero periodo la sospensione e ulteriori giorni 45 per il deposito dei motivi, tempestivamente depositati il 18 settembre 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato ma deve dichiararsi la intervenuta prescrizione del reato in assenza di elementi che impongano di dichiarare cause di improcedibilità di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.. La sentenza di primo grado emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA], assolto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. dal reato di cui agli artt. 81 cpv. e 393 cod. pen. commesso il 6 e 7 settembre 2014, è stata emessa il 3 febbraio 2020 e il giudice si era riservato il termine del deposito a giorni novanta. Ritiene il Collegio che dalla data della lettura del dispositivo è iniziata la decorrenza del termine di deposito, sospeso a partire dall'8 marzo 2020 per effetto della normativa in materia di emergenza COVID. L'art. 83 del d.l. 8 marzo 2020 ha, infatti, operato la sospensione di tutti i termini processuali, effettivamente in corso, compresi quelli per il deposito della sentenza nel periodo 9 marzo 15 aprile, sospensione che, l'art. 36 comma 1 d.l. 23/2020 (vigente dal 9/4/2020), ha prorogato fino all'il maggio 2020 (prevedendo espressamente che il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83 commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'il maggio 2020"). Dal 12 maggio 2020 è ripresa la decorrenza del termine applicabile al deposito della sentenza sicché i novanta giorni per il tempestivo deposito della sentenza, tenuto conto dei decorsi 35 giorni decorrenti tra la data della pronuncia e quella della entrata in vigore del d.l. 83 cit., scadevano il 6 luglio 2020. Da tale giorno decorrevano i 45 giorni per la proposizione dell'appello che, decorsi utilmente 25 giorni a luglio, e tenuto conto della sospensione del termine nel periodo feriale, scadevano il 20 settembre 2020.Deve, dunque, pervenirsi alla conclusione che l'appello depositato il 18 settembre 2020 è tempestivo ma deve rilevarsi che alla data dell'Il maggio 2022 è intervenuta la prescrizione del reato, computati, rispetto alla prescrizione massima del reato a partire dalla data di commissione, 64 giorni di sospensione della prescrizione, correlati alla normativa emergenziale COVID innanzi richiamata (in assenza di altre cause di sospensione, non rinvenute agli atti). Per completezza va rilevato che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto tale fattispecie estintiva, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica. (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso i