CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 02919/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 18/2/2022 la Corte di appello di Bari riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la pronuncia del locale Tribunale del 12/7/2021. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che avrebbe dovuto esser riconosciuta per il fatto che il Crudele, al momento del controllo da parte della polizia giudiziaria, avrebbe consegnato i codici di sblocco dei telefoni in suo possesso. 3. Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello, pronunciandosi sulla stessa questione, ha evidenziato che l'imputato non aveva offerto un benché minimo contributo investigativo nell'ottica dell'attenuante, affermando, anzi, di aver rinvenuto lo stupefacente in campagna, in modo occasionale; questa motivazione - peraltro sostenuta da argomento in fatto che il Giudice di legittimità non può contestare - risulta dunque del tutto congrua e solida, come tale immeritevole di censura. In senso contrario, peraltro, non può rilevare la circostanza che il Crudele avrebbe subito consegnato alla polizia giudiziaria i codici dei propri telefoni; premessone il carattere fattuale, la stessa risulta infatti in sé non dirimente, apparendo una mera congettura l'affermazione per cui "certamente la rivelazione dei canali di fornitura dello stupefacente costituisce un aiuto concreto nei confronti dell'autorità di polizia, utile al fine di valutare l'applicazione dell'istituto." 5. Rilevato, dunque, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 Il bere estenso