CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19509/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
QUALIANO il 14/12/1963 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli di conferma della sentenza del [OSCURATO:PERSONA], di condanna alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 2.300,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) e b) e comma 2 del d.lgs.152 del 2006. Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla penale responsabilità, essendo egli un privato cittadino, sicché avrebbe dovuto essere applicata la sanzione amministrativa di cui al secondo comma della norma violata. Con un secondo motivo, deduce la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione. Con un terzo ed ultimo motivo di ricorso, lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione dei benefici di legge. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché riproduttivo delle medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, e tende a confutare sul piano sostanzialmente fattuale e di lettura alternativa degli elementi di prova le affermazioni, puntuali, esaustive e logiche della sentenza impugnata, oltre che riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito. Nel caso in disamina il giudice ha affermato la riferibilità diretta del materiale rinvenuto nell'area attigua al capannone in quanto i rifiuti consistevano in oli esausti e pezzi meccanici riconducibili all' impresa di riparazioni di veicoli di cui egli era il titolare. Il campanone conteneva infatti veicoli ove veniva svolta l'attività di riparazione è lo stesso ricorrente si trovava sul luogo durante le attività di ispezione effettuate dalle forze dell'ordine peraltro riconoscendo di non avere le autorizzazioni necessarie.. Quanto al secondo motivo di ricorso, tenuto conto della applicabilità nel termine di sospensione di cui alla I. n. 103 del 2017, ormai riconosciuto dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg c/ Polichetti, Rv. 288175 - 01), corretta è l'affermazione contenuta a pagina 5 della sentenza impugnata in cui si evidenzia come i reati non potevano considerarsi prescritti alla data della pronuncia della sentenza d'appello; l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. In ordine al terzo motivo, si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto che la pena inflitta, poco oltre il minimo edittale, fosse congrua e adeguata alla luce della personalità negativa dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del 1ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.M