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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 12758/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] c/ D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/skrtiste le conclusioni del PG Le_ (L, U- LL I \ kte e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]AUSILIO, detenuto nella Casa circondariale di Sassari-Bancali in quanto sottoposto al regime differenziato previsto dall'art. 41 -bis Ord. pen., presentava reclamo al Tribunale di sorveglianza di quella città, ai sensi degli artt. 35 -bis e 69 Ord. pen., avverso il provvedimento in data 7 luglio 2020 con il quale Magistrato di sorveglianza della sede aveva rigettato la sua richiesta di essere autorizzato ad "effettuare il colloquio mensile con i familiari a ciò ammessi, fino alla fine dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, tramite il sistema Skype", con indirizzo che sarebbe stato fornito dal difensore. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva giustificato la propria decisione osservando che, a conclusione della fase emergenziale, la stessa Amministrazione penitenziaria aveva ripristinato, con nota del 12 giugno 2020 n. 0204779.U, l'ordinaria disciplina dei colloqui con i familiari per i detenuti sottoposti al regime differenziato, in ragione di quanto disposto dall'art. 1 del dl. n. 33/2020 e del fatto che il reclamante aveva chiesto specificamente il colloquio tramite Skype durante la fase di emergenza e non in sostituzione del colloquio visivo.

1.1. Con l'atto d'impugnazione, il difensore chiedeva che, in totale riforma del provvedimento censurato, che aveva travisato le richieste del reclamante (il quale aveva fatto richiamo al periodo emergenziale solo in relazione alla rinuncia alla trattazione del procedimento in udienza), il detenuto fosse autorizzato "a effettuare, in sostituzione del colloquio mensile visivo con i propri familiari, il colloquio tramite il sistema di videocollegamento Skype o altro sistema ritenuto equipollente, con tutte le precauzioni del caso".

Deduceva che il diritto ai colloqui era stato pacificamente riconosciuto, dalla giurisprudenza di legittimità più recente, anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato e che analogo riconoscimento era stato operato dal legislatore con il dl. n. 29/2020, dettato per la gestione della crisi pandemica, che aveva previsto la possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati, senza eccezioni, di svolgere colloqui a distanza con i congiunti o altri aventi diritto, mediante, ove possibile, apparecchiature a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria e minorile oppure mediante corrispondenza telefonica, autorizzabile anche oltre i limiti ordinari.

2. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari accoglieva il reclamo.

2.1. Premetteva il giudice a quo: - che effettivamente il detenuto, nel mese di marzo 2020 (dunque, in pieno "lockdown" ex DPCM 9 marzo 2020), aveva chiesto di effettuare videochiamate, in sostituzione degli ordinari colloqui mensili in presenza, per l'impossibilità di intrattenere questi ultimi a causa del confinamento imposto su tutto il territorio regionale per arginare i contagi da Covid-19; - che la decisione del Magistrato di sorveglianza era intervenuta nel mese di luglio 2020, quando erano cessate le restrizioni agli spostamenti grazie al DPCM dell'Il giugno 2020, sicché la decisione reiettiva doveva ritenersi, a quella data, corretta; - che il successivo reclamo era stato proposto nel mese di settembre 2020, quando ancora vigeva il sistema delle "aperture" generalizzate, ma che, alla data di udienza di trattazione del reclamo (25 marzo 2021), la situazione era ulteriormente mutata, posto che con DPCM del 3 dicembre 2020 era stato introdotto il divieto di spostamento tra regioni classificate, sotto il profilo dell'incidenza pandemica, come "zone gialle";- che con dl. n. 2/2021 i divieti risultavano prorogati fino al 30 aprile 2021, mentre lo stato di emergenza nazionale per pandemia risultava già prorogato fino al 31 luglio 2021, sicché quest'ultima doveva individuarsi come la data cui fare riferimento ai fini del decidere; - che, alla luce di quanto esposto, si reputava equo, per la complessità della situazione e la perdurante gravità dell'emergenza sanitaria, considerare in sede di decisione il quadro attuale, per ragioni di economia processuale, tanto più stringenti quando si trattava di provvedere su diritti primari del detenuto.

2.2. Tanto premesso, il Tribunale adìto, dopo avere ricordato il diritto di ciascun detenuto a effettuare i colloqui con i propri familiari, diritto di diretta derivazione costituzionale e previsto da varie disposizioni dell'ordinamento penitenziario (v. artt. 1, comma 6, 15, 18, comma 3 e 28 Ord. pen., 61, comma 2, lett. a), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) e che i colloqui visivi sono previsti anche per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41 -bis Ord. pen., ancorché assistiti da particolari cautele, rilevava: - che il detenuto non aveva potuto effettuare colloqui visivi con gli stretti congiunti dal mese di dicembre 2020 e che non avrebbe potuto effettuarli, sicuramente, fino a tutto il mese di aprile e, quasi sicuramente, fino al 31 luglio 2021, per cause a lui non imputabili e derivanti direttamente dalle restrizioni imposte dalle massime Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica; - che si trattava di una compressione del diritto significativa e non meramente temporanea; - che, con Circolare del 13 novembre 2020, il Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] (d'ora in avanti, DAP), per ovviare almeno in parte ai disagi causati dall'emergenza epidemiologica, aveva consentito, in via del tutto eccezionale e per il solo tempo della vigenza della normativa emergenziale sanitaria limitante gli spostamenti delle persone sul territorio, di poter fruire, in sostituzione dell'ordinario colloquio telefonico mensile, di due colloqui telefonici al mese, con cadenza quindicinale, da attivare presso l'istituto penitenziario o, in mancanza, presso il presidio dei Carabinieri più vicino al luogo di residenza dei familiari; - che tale misura compensativa non poteva reputarsi idonea, dato il prolungarsi dell'emergenza sanitaria e dei conseguenti divieti, a tutelare in modo congruo il mantenimento dei rapporti affettivi.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] di merito passava, quindi, a riportare gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sull'argomento, rilevando come un più risalente indirizzo avesse affermato la legittimità dei colloqui visivi periodici del detenuto con un congiunto, parimenti detenuto, con il sistema della videoconferenza (Cass., n. 7654/2015); e come altro, più recente, orientamento (Cass., n. 23819/2020), avesse ribadito tale principio, reso più agevolmente attuabile dall'evoluzione tecnologica sviluppatasi nel settore e riconosciuto dalla stessa Amministrazione penitenziaria nella Circolare del 30 gennaio 2019, seppure circoscritta ai detenuti inseriti nel circuito della cd.

"media sicurezza", nonché, da ultimo, sancito dal legislatore, che, con l'art. 4 del dl. 10 maggio 2020, n. 29, in considerazione della perdurante emergenza epidemiologica, aveva previsto per tutti i detenuti, sia pure per ragioni strettamente legate all'emergenza medesima e per un lasso temporale limitato, che i colloqui con i congiunti potessero svolgersi da remoto, possibilmente 'mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'Amministrazione penitenziaria e minorile'.

In tale ultimo arresto - proseguiva il Tribunale - veniva evidenziato che le videochiamate rispondevano a tutte le esigenze di sicurezza, essendo utilizzata la rete Intranet del Ministero della Giustizia secondo modalità validate tecnicamente dal Servizio informatico penitenziario della Direzione generale del personale e delle risorse del DAP e dalla DGSIA (Direzione Generale per i [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia).

Pienamente legittimo, dunque, secondo la Suprema Corte, doveva considerarsi il ricorso alle videochiamate, non impedito dalla legge penitenziaria ed eseguibile attraverso l'adozione di semplici misure organizzative capaci di garantire l'effettività del diritto al colloquio, e comunque circoscritto alle "situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà a effettuare il colloquio in presenza".

2.4. A integrazione del quadro normativo e giurisprudenziale illustrato, il Tribunale di Sassari ricordava, in tema di sicurezza, che il DPCM dell'8 marzo 2020, n. 59, nel sospendere per gravi ragioni sanitarie i colloqui in presenza, aveva previsto anche per i detenuti appartenenti al circuito della cd.

"alta sicurezza" l'utilizzo, in sostituzione, delle videochiamate; queste ultime non erano state previste pure per i detenuti in regime differenziato non per motivi di sicurezza, bensì solo perché, nei loro confronti, i colloqui non erano stati sospesi, in quanto il vetro divisorio garantiva, già di per sé, la separazione fisica tra i colloquianti.

2.5. Ribadita l'imprescindibilità dei colloqui visivi, resa evidente alla luce delle disposizioni e delle linee ermeneutiche di recente elaborate dalla Corte di legittimità, il Collegio di merito affermava, conclusivamente, con riguardo al caso di specie, che la perdurante impossibilità di vedere i propri cari, derivante dalla persistente emergenza epidemiologica, determinava un grave e attuale pregiudizio del diritto del reclamante al mantenimento dei legami familiari e alla coltivazione della sfera affettiva, ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.

Per tali ragioni, ordinava alla Direzione dell'istituto dove il detenuto si trovava ristretto di consentire di effettuare il colloquio visivo mensile, in sostituzione di quello in presenza, mediante l'uso di piattaforma validata dal DGSIA e nel rispetto delle previsioni della Circolare della DGDT del 30 gennaio 2019, n. 0031246.0 e della Circolare DAP del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126.

3. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, il Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia.

3.1. Con il primo, articolato, motivo, si deduce la violazione degli artt. 1, 35-bis, 41-bis Ord. pen. e dell'art. 23, comma 1, dl, 28 ottobre 2020, n. 137, a tenore del quale "resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo".

Dopo aver passato in rassegna tutti gli interventi normativi e le Circolari succedutisi in materia di colloqui mediante videocollegamento (Circolare 30 gennaio 2019, n. 0031246.U; dl. 8 marzo 2020, n. 11; Circolare 12 marzo 2020, n. 80474; Circolare 27 marzo 2020, n. 0103543.U; dl. 10 maggio 2020, n. 29; dl. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

I. 17 luglio 2020, n. 77; dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 ; dl. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla

I. 12 marzo 2021, n. 29), nonché illustrato alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità sul tema (Cass., n. 7564/2015, n. 12123/2017, n. 16557/2019 e n. 23819/2020), il ricorso sostiene: - che nessuna disposizione ha riconosciuto che il colloquio in videocollegamento sia espressione di un diritto del detenuto, trattandosi di una mera modalità inizialmente riconosciuta dall'Amministrazione per categorie di detenuti con profilo di pericolosità molto basso e successivamente estesa a detenuti con un profilo più elevato di pericolosità solo per far fronte alla emergenza sanitaria;- che la possibilità di applicazione di tale modalità di svolgimento del colloquio al detenuto sottoposto al regime differenziato può riconoscersi esclusivamente a situazioni del tutto eccezionali, strettamente connesse con la storia personale degli interessati; - che lo stato di emergenza sanitaria non può integrare, di per sé, gli estremi di tale assoluta necessità, trattandosi, non solo, di una situazione transitoria, ma anche di una situazione generalizzata che coinvolge nella stessa misura i diritti sia della popolazione detenuta che di quella libera.

Ciò assunto, il ricorso stigmatizza che il Tribunale si sia posto in linea di totale discontinuità sia rispetto alla normativa che rispetto alla giurisprudenza di legittimità, estendendo, in via generalizzata, ai detenuti in regime differenziato la disciplina in materia di colloqui prevista per i detenuti appartenenti ai circuiti di alta e media sicurezza.

Il Tribunale neppure si era chiesto se il colloquio in videochiamata risultasse "funzionale a rendere possibile l'esercizio del diritto in un caso in cui non potrebbe essere altrimenti garantito" e se constasse, in particolare, "una situazione di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza".

Men che meno i giudici di Sassari si erano domandati perché, nel caso di specie, la sostituzione di un colloquio telefonico a quello visivo avrebbe importato una compressione ingiustificata del diritto di mantenere e coltivare i rapporti familiari.

Infine, il ricorso esprime "dissenso" dalla sentenza di questa Corte n. 23819/2020, che avrebbe ingiustificatamente esteso al contesto della detenzione in regime differenziato valutazioni espresse dall'Amministrazione penitenziaria circa la sicurezza della linea Intranet a disposizione del Ministero della Giustizia, riguardanti il diverso contesto dei detenuti di media sicurezza, al quale è stato equiparato quello dei detenuti ad alta sicurezza.

Invero, le valutazioni sul grado di sicurezza sono parametrate alla pericolosità del detenuto, tanto che l'Amministrazione è stata ferma nel non ritenere i propri sistemi di video-collegamento idonei a prevenire eventuali forme di intrusione informatica - quali l'ascolto del colloquio o l'appropriazione delle videoregistrazioni - nel caso in cui siano coinvolte figure di massimo profilo criminale, con radicato inserimento in associazioni di stampo mafioso.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia violazione dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. e degli artt. 1, 35 -bis, 41 -bis, Ord. pen., nonché dell'art. 97 Cost. e dell'art. 4,

I. n. 2248/1865, All.

E. Il Tribunale di sorveglianza aveva ecceduto i limiti dei suoi poteri, laddove aveva disposto che, in caso di impossibilità di raggiungere l'istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza per limitazioni imposte dalle competenti autorità in correlazione con l'emergenza epidemiologica, avrebbe dovuto farsi carico del collegamento con il detenuto il presidio dei Carabinieri, dotato della necessaria strumentazione, più vicino al luogo di residenza.

Tale disposizione costituiva una inammissibile ingerenza nei molteplici interessi pubblici sottesi alla determinazione delle consegne di un Comando dei Carabinieri, e si poneva in contrasto con le norme dell'ordinamento penitenziario, con il principio di separazione dei poteri e con la riserva di legge nell'organizzazione dei pubblici uffici.

4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, in adesione alle ragioni esposte nel provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Per un migliore inquadramento delle tematiche sollevate dal ricorso, è opportuno prendere le mosse dal tema dei «colloqui visivi» di cui possono fruire i detenuti.

2.1. Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, i «colloqui visivi» costituiscono un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti, riconosciuto da numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario, quali gli artt. 28 Ord. pen., secondo cui «particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»; 18, comma 3, che riconosce «particolare favore (...) ai colloqui con i familiari»; 1, comma 6, e 15 Ord. pen. (che collocano i colloqui nel trattamento, attribuendo loro rilevanza anche ai fini dell'attività di recupero e rieducazione del condannato); 61, comma 2, lett. a), e 73, comma 3, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, che contemplano, rispettivamente, la possibilità di "concedere colloqui oltre quelli previsti dall'articolo 37" e il mantenimento del diritto ai colloqui con i familiari anche in caso di sottoposizione del detenuto alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività in comune (cfr. Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, in motivazione; Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Panaro, Rv. 251419; Sez. 1, n. 33032 del 18/4/2011, Solazzo, Rv. 250819; Sez. 1, n. 27344 del 28/5/2003, Emmanuello, Rv. 225011; Sez. 1, n. 22573 del 15/5/2002, Valenti, Rv. 221623; Sez. 1, n. 21291 del 3/5/2002, Floridia, Rv. 221688).

Un diritto che, peraltro, presenta un saldo radicamento sul piano costituzionale (cfr. gli artt. 29, 30 e 31 Cost. posti a tutela della famiglia e dei suoi componenti) e convenzionale (v. l'art. 8, Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che stabilisce che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare...», sicché le limitazioni all'esercizio di tale diritto devono essere previste dalla legge e devono essere giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui).

2.1.1. Ne consegue che il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. pen., ai quali si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero dei colloqui e alle relative modalità di svolgimento, senza che però possa impedirsi al detenuto di accedervi.

Così, l'art. 41-bis Ord. pen. prevede, al comma 2-quater, lett. b), che esso sia svolto in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti e che, in caso di mancata effettuazione di colloqui personali, possa essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di 10 minuti, sottoposto, comunque, a registrazione.

Dunque, come già per i detenuti ordinari, anche per quelli sottoposti al regime differenziato la legge penitenziaria e il relativo regolamento di esecuzione stabiliscono che i contatti con i familiari si realizzino secondo due modalità fondamentali: in presenza degli interlocutori o con il mezzo del telefono.

3. Tuttavia, l'evoluzione tecnologica ha reso possibile nuove forme di comunicazione a distanza, consentendo, per quanto qui di interesse, il ricorso a modalità di collegamento audio e video che consentono di riprodurre, accanto alla voce dei conversanti, anche la loro immagine (cd. videochiamate).

3.1. Di fronte a tali novità tecnologiche, la giurisprudenza, anche di legittimità, ha assunto posizioni non univoche, talvolta ammettendo anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato i colloqui visivi con i familiari mediante forme di comunicazione a distanza (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417), talaltra accedendo alla soluzione negativa, in ragione della mancanza di un'espressa disciplina normativa che individuasse i presupposti della comunicazione a distanza e che dettasse una specifica regolamentazione delle modalità esecutive e delle relative coperture di spesa (Sez. 1, n. 16557 del 22/3/2019, CC Sassari, Rv. 275669).

3.2. Secondo la stessa Amministrazione penitenziaria le forme di comunicazione a distanza devono essere, comunque, ricondotte nell'alveo dei «colloqui visivi», dei quali condividono qualificazione giuridica e modalità esecutive, secondo quanto stabilito, per i detenuti inseriti nel circuito della cd.

«media sicurezza», dalla circolare DAP del 30 gennaio 2019, n. 0031246U, che ha emanato delle linee- guida rivolte a tutte le direzioni degli istituti penitenziari, con un manuale tecnico-operativo per agevolare la procedura telematica di videochiamata tramite la piattaforma Skype for business.

3.3. Ne consegue che, per i detenuti sottoposti al regime ordinario, la relativa disciplina - per quanto riguarda l'individuazione degli organi competenti all'autorizzazione, il numero e la durata dei collegamenti audio-visivi, nonché le modalità di controllo - è stata individuata in quella dettata dagli artt. 18 Ord. pen. e 37 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (cd. regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario).

La possibilità di consentire il ricorso, da parte dei detenuti, a questa particolare forma di comunicazione è stata condivisibilmente giustificata dall'Amministrazione penitenziaria con l'esigenza di «facilitare le relazioni familiari nelle strutture penitenziarie».

È, infatti, notorio che assai frequentemente i congiunti del detenuto si trovino nella impossibilità di effettuare i colloqui in ragione della distanza dal luogo in cui quest'ultimo è ristretto; sicché tale innovativa forma di comunicazione è stata individuata, dalla stessa Amministrazione, come un rilevante strumento per garantire l'effettività del diritto in questione.

3.4. Una esigenza che il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, dettato per la gestione della c.d. emergenza Covid-19, ha inteso parimenti perseguire attraverso la previsione della possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati di svolgere "a distanza" i colloqui con i congiunti (o con gli altri soggetti cui hanno diritto), mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'Amministrazione penitenziaria e minorile ovvero mediante corrispondenza telefonica, autorizzabile oltre i limiti dell'art. 39, comma 2, reg. esec. e dell'art. 19, comma 1, d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121.

Una disciplina che, seppur temporalmente circoscritta, non distingue tra i detenuti cui è riferibile e che, dunque, ben può essere ritenuta applicabile - diversamente da quanto opinato in ricorso - anche al caso di coloro che siano assoggettati al regime penitenziario differenziato.

4. Le considerazioni che precedono, segnalano, perciò, da un lato, l'esistenza di un diritto alla realizzazione del colloquio e, dall'altro, si inseriscono nel contesto di una disciplina, certamente più restrittiva, disegnata per i detenuti sottoposti al regime differenziato, che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto compatibile con la Carta fondamentale nei limiti in cui le deroghe al regime ordinario siano strettamente connesse a non altrimenti gestibili esigenze di ordine e di sicurezza (v.

Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 376), atteso che, diversamente, le misure derogatorie del regime ordinario acquisterebbero un significato diverso, divenendo ingiustificate, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale (così Corte cost., 14 ottobre 1996, n. 351 e, più recentemente, Corte cost., 5 maggio 2020, n. 97).

E sulla stessa lunghezza d'onda, anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «quella della congruità tra misura e scopo costituisce una declinazione del principio di proporzione, rispetto al quale la stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo richiede che le misure incidenti sulle libertà riconosciute dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo debbano, per poter essere considerate legittime, perseguire un fine legittimo; essere idonee rispetto all'obiettivo di tutela; risultare necessarie, non potendo essere disposte misure meno restrittive e parimenti idonee al conseguimento dello scopo; non realizzare un sacrificio eccessivo del diritto compresso» (Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, Gallucci, non massimata).

4.1. Nel caso di specie, è la stessa ordinanza impugnata a richiamare, in relazione alle concrete modalità esecutive da osservare nell'uso della piattaforma telematica validata dal DGSIA, le già emanate Circolari della DGDT in data 30 gennaio 2019 n. 0031246.0 (l'indicazione del 2016 è un chiaro refuso) e del DAP in data 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, al fine di consentire alla Direzione dell'Istituto di individuare la modalità compatibile con le esigenze di sicurezza, certamente affrontabili con semplici accorgimenti organizzativi costituenti comune patrimonio di conoscenza.

4.1.1. Infatti, rispetto a quanto dedotto dall'Amministrazione ricorrente in ordine al rischio di illecite captazioni, non può non rilevarsi come la videochiamata, utilizzando la rete Intranet del Ministero della giustizia, soddisfi le paventate esigenze di sicurezza, trattandosi di modalità validata tecnicamente dal [OSCURATO:PERSONA] della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. e dalla DGSIA (cfr. pag. 2 Circolare del 30 gennaio 2019).

Inoltre, per quanto attiene alle problematiche di documentazione della conversazione a distanza, la videochiamata può essere notoriamente registrata attraverso l'applicazione indicata nella richiamata circolare del DAP (Skype for business) o altra equivalente, venendo generato un file temporaneo che, collocato in una cartella presente sul computer utilizzato per la comunicazione, può essere successivamente masterizzato e custodito (per essere poi inviato, a richiesta, alla [OSCURATO:PERSONA] o ad altra autorità giudiziaria che dovesse avere la necessità di accedere alla comunicazione).

Ancora: come per i detenuti della media sicurezza, le importantissime esigenze di controllo sulle modalità di svolgimento della conversazione possono essere soddisfatte attraverso l'esercizio della vigilanza "da remoto" da parte dell'operatore penitenziario, il quale, in caso di comportamenti non consentiti, potrebbe interrompere immediatamente la chiamata.

Infine, sempre secondo le regole previste dalla circolare del 30 gennaio 2019, n. 0031246U con riferimento alle videochiamate effettuate dai detenuti inseriti nel circuito della c.d.

«media sicurezza», potrebbe essere effettuata la contabilizzazione delle chiamate eseguite dai detenuti sottoposti al regime differenziato, sicché anche su tale piano non vi sarebbe alcuna specifica controindicazione.

4.2. Sul punto, il ricorso oppone censure meramente confutative e in fatto, non spiegando per quale significativa e documentata ragione gli apparati tecnologici già ritenuti, e da qualche anno, adeguati, sotto il profilo della sicurezza, dalla stessa Amministrazione penitenziaria per i detenuti inseriti nei circuiti della «media» e dell'«alta sicurezza», non lo sarebbero altrettanto per i detenuti sottoposti al regime differenziato.

4.3. Del tutto apodittico si rivela, poi, l'assunto, più volte ripetuto in ricorso, secondo il quale non potrebbe "la sola emergenza sanitaria ritenersi ex se sufficiente a integrare la condizione di impossibilità" di effettuare il colloquio in presenza.

In proposito, va ribadito quanto già sottolineato da precedenti decisioni di questa Corte, secondo le quali il ricorso alle forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza è funzionale a rendere possibile l'esercizio del diritto ai colloqui con i familiari nei casi in cui esso non potrebbe essere altrimenti garantito, dovendo, dunque, la videoconferenza essere circoscritta alle situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza (cfr. Sez. 1, n. 28143 del 25/6/2021, Schiavone, mm.; Sez. 1, n. 32802 del 20/5/2021, P.G. c.

Nobis, n.m.; Sez. 1, n. 28814 del 20/5/2021, P.G. c.

Militano, n.m.; Sez. 1, n. 19290 del 9/4/2021, Emmanuello, Rv. 281221; Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Ministero della Giustizia in proc.

Madonia, Rv, 279577; Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417).

Situazioni, queste ultime, che lo stesso legislatore - come correttamente sottolineato dal Tribunale di sorveglianza - ha riconosciuto integrate dalla perdurante emergenza epidemiologica, laddove, con il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, all'art. 4, con disposizione in seguito prorogata, ha previsto, "al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del Covid-19", la possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati di svolgere "a distanza", mediante videochiamata (o corrispondenza telefonica), i colloqui con i congiunti, proprio per la impossibilità di effettuare i colloqui in presenza determinata dalla pandemia.

Giova evidenziare che tale disciplina, come già accennato, non distingue tra i detenuti cui è riferibile, «sicché da essa possono essere esclusi i detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato soltanto ove la relativa scelta sia realmente funzionale all'obiettivo primario dell'art. 41 -bis, Ord. pen., costituito dalla necessità di escludere i contatti tra il detenuto e il gruppo criminale di riferimento» (Sez. 1, n. 28814/2021 e n. 32802/2021 cit.).

4.4. Nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver correttamente individuato, nella perdurante impossibilità del detenuto reclamante di vedere i propri cari in costanza di emergenza epidemiologica, un grave e attuale pregiudizio del diritto del predetto al mantenimento dei legami familiari e alla coltivazione della sfera affettiva ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ha, altrettanto correttamente, evidenziato come la videochiamata debba essere effettuata utilizzando le apparecchiature presenti nel carcere in cui il detenuto in regime ex art. 41 -bis Ord. pen. si trova ristretto e quelle installate nell'istituto in cui dovrà essere presente il familiare che debba effettuare la videochiamata; ciò che, ragionevolmente, consente di escludere la possibilità di veicolare messaggi occulti o impliciti, atteso che, diversamente opinando, dovrebbe pervenirsi a escludere anche il colloquio visivo, rispetto al quale ricorrerebbe un analogo rischio (possibilità ulteriormente ridotta dai presidi di cui si è già detto).

4.5. Diversamente da quanto dedotto in ricorso, il Tribunale ha, anche, spiegato, a pag. 5 del provvedimento, le ragioni per le quali, attesa la diversità ontologica tra le due modalità, una sola delle quali assicurante la visione del familiare, i colloqui telefonici non possono reputarsi equipollenti ai colloqui visivi, rispetto ai quali i primi rappresentano, semmai, un'opzione alternativa e chiaramente subordinata, come desumibile anche dal testo del richiamato art. 4 dl. 10 maggio 2020, n. 29.

5. Poco comprensibile, infine, è il secondo motivo di ricorso, afferente a pretese ingerenze dell'organo di Sorveglianza nella individuazione del personale (in particolare, l'Arma dei Carabinieri) preposto alle modalità di attuazione della videochiamata, atteso che, come disposto dall'art. 56 cod. proc. pen., le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato sic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] c/ D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/skrtiste le conclusioni del PG Le_ (L, U- LL I \ kte e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]AUSILIO, detenuto nella Casa circondariale di Sassari-Bancali in quanto sottoposto al regime differenziato previsto dall'art. 41 -bis Ord. pen., presentava reclamo al Tribunale di sorveglianza di quella città, ai sensi degli artt. 35 -bis e 69 Ord. pen., avverso il provvedimento in data 7 luglio 2020 con il quale Magistrato di sorveglianza della sede aveva rigettato la sua richiesta di essere autorizzato ad "effettuare il colloquio mensile con i familiari a ciò ammessi, fino alla fine dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, tramite il sistema Skype", con indirizzo che sarebbe stato fornito dal difensore. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva giustificato la propria decisione osservando che, a conclusione della fase emergenziale, la stessa Amministrazione penitenziaria aveva ripristinato, con nota del 12 giugno 2020 n. 0204779.U, l'ordinaria disciplina dei colloqui con i familiari per i detenuti sottoposti al regime differenziato, in ragione di quanto disposto dall'art. 1 del dl. n. 33/2020 e del fatto che il reclamante aveva chiesto specificamente il colloquio tramite Skype durante la fase di emergenza e non in sostituzione del colloquio visivo. 1.1. Con l'atto d'impugnazione, il difensore chiedeva che, in totale riforma del provvedimento censurato, che aveva travisato le richieste del reclamante (il quale aveva fatto richiamo al periodo emergenziale solo in relazione alla rinuncia alla trattazione del procedimento in udienza), il detenuto fosse autorizzato "a effettuare, in sostituzione del colloquio mensile visivo con i propri familiari, il colloquio tramite il sistema di videocollegamento Skype o altro sistema ritenuto equipollente, con tutte le precauzioni del caso". Deduceva che il diritto ai colloqui era stato pacificamente riconosciuto, dalla giurisprudenza di legittimità più recente, anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato e che analogo riconoscimento era stato operato dal legislatore con il dl. n. 29/2020, dettato per la gestione della crisi pandemica, che aveva previsto la possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati, senza eccezioni, di svolgere colloqui a distanza con i congiunti o altri aventi diritto, mediante, ove possibile, apparecchiature a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria e minorile oppure mediante corrispondenza telefonica, autorizzabile anche oltre i limiti ordinari. 2. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari accoglieva il reclamo. 2.1. Premetteva il giudice a quo: - che effettivamente il detenuto, nel mese di marzo 2020 (dunque, in pieno "lockdown" ex DPCM 9 marzo 2020), aveva chiesto di effettuare videochiamate, in sostituzione degli ordinari colloqui mensili in presenza, per l'impossibilità di intrattenere questi ultimi a causa del confinamento imposto su tutto il territorio regionale per arginare i contagi da Covid-19; - che la decisione del Magistrato di sorveglianza era intervenuta nel mese di luglio 2020, quando erano cessate le restrizioni agli spostamenti grazie al DPCM dell'Il giugno 2020, sicché la decisione reiettiva doveva ritenersi, a quella data, corretta; - che il successivo reclamo era stato proposto nel mese di settembre 2020, quando ancora vigeva il sistema delle "aperture" generalizzate, ma che, alla data di udienza di trattazione del reclamo (25 marzo 2021), la situazione era ulteriormente mutata, posto che con DPCM del 3 dicembre 2020 era stato introdotto il divieto di spostamento tra regioni classificate, sotto il profilo dell'incidenza pandemica, come "zone gialle";- che con dl. n. 2/2021 i divieti risultavano prorogati fino al 30 aprile 2021, mentre lo stato di emergenza nazionale per pandemia risultava già prorogato fino al 31 luglio 2021, sicché quest'ultima doveva individuarsi come la data cui fare riferimento ai fini del decidere; - che, alla luce di quanto esposto, si reputava equo, per la complessità della situazione e la perdurante gravità dell'emergenza sanitaria, considerare in sede di decisione il quadro attuale, per ragioni di economia processuale, tanto più stringenti quando si trattava di provvedere su diritti primari del detenuto. 2.2. Tanto premesso, il Tribunale adìto, dopo avere ricordato il diritto di ciascun detenuto a effettuare i colloqui con i propri familiari, diritto di diretta derivazione costituzionale e previsto da varie disposizioni dell'ordinamento penitenziario (v. artt. 1, comma 6, 15, 18, comma 3 e 28 Ord. pen., 61, comma 2, lett. a), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) e che i colloqui visivi sono previsti anche per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41 -bis Ord. pen., ancorché assistiti da particolari cautele, rilevava: - che il detenuto non aveva potuto effettuare colloqui visivi con gli stretti congiunti dal mese di dicembre 2020 e che non avrebbe potuto effettuarli, sicuramente, fino a tutto il mese di aprile e, quasi sicuramente, fino al 31 luglio 2021, per cause a lui non imputabili e derivanti direttamente dalle restrizioni imposte dalle massime Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica; - che si trattava di una compressione del diritto significativa e non meramente temporanea; - che, con Circolare del 13 novembre 2020, il Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] (d'ora in avanti, DAP), per ovviare almeno in parte ai disagi causati dall'emergenza epidemiologica, aveva consentito, in via del tutto eccezionale e per il solo tempo della vigenza della normativa emergenziale sanitaria limitante gli spostamenti delle persone sul territorio, di poter fruire, in sostituzione dell'ordinario colloquio telefonico mensile, di due colloqui telefonici al mese, con cadenza quindicinale, da attivare presso l'istituto penitenziario o, in mancanza, presso il presidio dei Carabinieri più vicino al luogo di residenza dei familiari; - che tale misura compensativa non poteva reputarsi idonea, dato il prolungarsi dell'emergenza sanitaria e dei conseguenti divieti, a tutelare in modo congruo il mantenimento dei rapporti affettivi. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] di merito passava, quindi, a riportare gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sull'argomento, rilevando come un più risalente indirizzo avesse affermato la legittimità dei colloqui visivi periodici del detenuto con un congiunto, parimenti detenuto, con il sistema della videoconferenza (Cass., n. 7654/2015); e come altro, più recente, orientamento (Cass., n. 23819/2020), avesse ribadito tale principio, reso più agevolmente attuabile dall'evoluzione tecnologica sviluppatasi nel settore e riconosciuto dalla stessa Amministrazione penitenziaria nella Circolare del 30 gennaio 2019, seppure circoscritta ai detenuti inseriti nel circuito della cd. "media sicurezza", nonché, da ultimo, sancito dal legislatore, che, con l'art. 4 del dl. 10 maggio 2020, n. 29, in considerazione della perdurante emergenza epidemiologica, aveva previsto per tutti i detenuti, sia pure per ragioni strettamente legate all'emergenza medesima e per un lasso temporale limitato, che i colloqui con i congiunti potessero svolgersi da remoto, possibilmente 'mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'Amministrazione penitenziaria e minorile'. In tale ultimo arresto - proseguiva il Tribunale - veniva evidenziato che le videochiamate rispondevano a tutte le esigenze di sicurezza, essendo utilizzata la rete Intranet del Ministero della Giustizia secondo modalità validate tecnicamente dal Servizio informatico penitenziario della Direzione generale del personale e delle risorse del DAP e dalla DGSIA (Direzione Generale per i [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia). Pienamente legittimo, dunque, secondo la Suprema Corte, doveva considerarsi il ricorso alle videochiamate, non impedito dalla legge penitenziaria ed eseguibile attraverso l'adozione di semplici misure organizzative capaci di garantire l'effettività del diritto al colloquio, e comunque circoscritto alle "situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà a effettuare il colloquio in presenza". 2.4. A integrazione del quadro normativo e giurisprudenziale illustrato, il Tribunale di Sassari ricordava, in tema di sicurezza, che il DPCM dell'8 marzo 2020, n. 59, nel sospendere per gravi ragioni sanitarie i colloqui in presenza, aveva previsto anche per i detenuti appartenenti al circuito della cd. "alta sicurezza" l'utilizzo, in sostituzione, delle videochiamate; queste ultime non erano state previste pure per i detenuti in regime differenziato non per motivi di sicurezza, bensì solo perché, nei loro confronti, i colloqui non erano stati sospesi, in quanto il vetro divisorio garantiva, già di per sé, la separazione fisica tra i colloquianti. 2.5. Ribadita l'imprescindibilità dei colloqui visivi, resa evidente alla luce delle disposizioni e delle linee ermeneutiche di recente elaborate dalla Corte di legittimità, il Collegio di merito affermava, conclusivamente, con riguardo al caso di specie, che la perdurante impossibilità di vedere i propri cari, derivante dalla persistente emergenza epidemiologica, determinava un grave e attuale pregiudizio del diritto del reclamante al mantenimento dei legami familiari e alla coltivazione della sfera affettiva, ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. Per tali ragioni, ordinava alla Direzione dell'istituto dove il detenuto si trovava ristretto di consentire di effettuare il colloquio visivo mensile, in sostituzione di quello in presenza, mediante l'uso di piattaforma validata dal DGSIA e nel rispetto delle previsioni della Circolare della DGDT del 30 gennaio 2019, n. 0031246.0 e della Circolare DAP del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126. 3. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, il Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia. 3.1. Con il primo, articolato, motivo, si deduce la violazione degli artt. 1, 35-bis, 41-bis Ord. pen. e dell'art. 23, comma 1, dl, 28 ottobre 2020, n. 137, a tenore del quale "resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo". Dopo aver passato in rassegna tutti gli interventi normativi e le Circolari succedutisi in materia di colloqui mediante videocollegamento (Circolare 30 gennaio 2019, n. 0031246.U; dl. 8 marzo 2020, n. 11; Circolare 12 marzo 2020, n. 80474; Circolare 27 marzo 2020, n. 0103543.U; dl. 10 maggio 2020, n. 29; dl. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla I. 17 luglio 2020, n. 77; dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 ; dl. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla I. 12 marzo 2021, n. 29), nonché illustrato alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità sul tema (Cass., n. 7564/2015, n. 12123/2017, n. 16557/2019 e n. 23819/2020), il ricorso sostiene: - che nessuna disposizione ha riconosciuto che il colloquio in videocollegamento sia espressione di un diritto del detenuto, trattandosi di una mera modalità inizialmente riconosciuta dall'Amministrazione per categorie di detenuti con profilo di pericolosità molto basso e successivamente estesa a detenuti con un profilo più elevato di pericolosità solo per far fronte alla emergenza sanitaria;- che la possibilità di applicazione di tale modalità di svolgimento del colloquio al detenuto sottoposto al regime differenziato può riconoscersi esclusivamente a situazioni del tutto eccezionali, strettamente connesse con la storia personale degli interessati; - che lo stato di emergenza sanitaria non può integrare, di per sé, gli estremi di tale assoluta necessità, trattandosi, non solo, di una situazione transitoria, ma anche di una situazione generalizzata che coinvolge nella stessa misura i diritti sia della popolazione detenuta che di quella libera. Ciò assunto, il ricorso stigmatizza che il Tribunale si sia posto in linea di totale discontinuità sia rispetto alla normativa che rispetto alla giurisprudenza di legittimità, estendendo, in via generalizzata, ai detenuti in regime differenziato la disciplina in materia di colloqui prevista per i detenuti appartenenti ai circuiti di alta e media sicurezza. Il Tribunale neppure si era chiesto se il colloquio in videochiamata risultasse "funzionale a rendere possibile l'esercizio del diritto in un caso in cui non potrebbe essere altrimenti garantito" e se constasse, in particolare, "una situazione di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza". Men che meno i giudici di Sassari si erano domandati perché, nel caso di specie, la sostituzione di un colloquio telefonico a quello visivo avrebbe importato una compressione ingiustificata del diritto di mantenere e coltivare i rapporti familiari. Infine, il ricorso esprime "dissenso" dalla sentenza di questa Corte n. 23819/2020, che avrebbe ingiustificatamente esteso al contesto della detenzione in regime differenziato valutazioni espresse dall'Amministrazione penitenziaria circa la sicurezza della linea Intranet a disposizione del Ministero della Giustizia, riguardanti il diverso contesto dei detenuti di media sicurezza, al quale è stato equiparato quello dei detenuti ad alta sicurezza. Invero, le valutazioni sul grado di sicurezza sono parametrate alla pericolosità del detenuto, tanto che l'Amministrazione è stata ferma nel non ritenere i propri sistemi di video-collegamento idonei a prevenire eventuali forme di intrusione informatica - quali l'ascolto del colloquio o l'appropriazione delle videoregistrazioni - nel caso in cui siano coinvolte figure di massimo profilo criminale, con radicato inserimento in associazioni di stampo mafioso. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia violazione dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. e degli artt. 1, 35 -bis, 41 -bis, Ord. pen., nonché dell'art. 97 Cost. e dell'art. 4, I. n. 2248/1865, All. E. Il Tribunale di sorveglianza aveva ecceduto i limiti dei suoi poteri, laddove aveva disposto che, in caso di impossibilità di raggiungere l'istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza per limitazioni imposte dalle competenti autorità in correlazione con l'emergenza epidemiologica, avrebbe dovuto farsi carico del collegamento con il detenuto il presidio dei Carabinieri, dotato della necessaria strumentazione, più vicino al luogo di residenza. Tale disposizione costituiva una inammissibile ingerenza nei molteplici interessi pubblici sottesi alla determinazione delle consegne di un Comando dei Carabinieri, e si poneva in contrasto con le norme dell'ordinamento penitenziario, con il principio di separazione dei poteri e con la riserva di legge nell'organizzazione dei pubblici uffici. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, in adesione alle ragioni esposte nel provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Per un migliore inquadramento delle tematiche sollevate dal ricorso, è opportuno prendere le mosse dal tema dei «colloqui visivi» di cui possono fruire i detenuti. 2.1. Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, i «colloqui visivi» costituiscono un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti, riconosciuto da numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario, quali gli artt. 28 Ord. pen., secondo cui «particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»; 18, comma 3, che riconosce «particolare favore (...) ai colloqui con i familiari»; 1, comma 6, e 15 Ord. pen. (che collocano i colloqui nel trattamento, attribuendo loro rilevanza anche ai fini dell'attività di recupero e rieducazione del condannato); 61, comma 2, lett. a), e 73, comma 3, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, che contemplano, rispettivamente, la possibilità di "concedere colloqui oltre quelli previsti dall'articolo 37" e il mantenimento del diritto ai colloqui con i familiari anche in caso di sottoposizione del detenuto alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività in comune (cfr. Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, in motivazione; Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Panaro, Rv. 251419; Sez. 1, n. 33032 del 18/4/2011, Solazzo, Rv. 250819; Sez. 1, n. 27344 del 28/5/2003, Emmanuello, Rv. 225011; Sez. 1, n. 22573 del 15/5/2002, Valenti, Rv. 221623; Sez. 1, n. 21291 del 3/5/2002, Floridia, Rv. 221688). Un diritto che, peraltro, presenta un saldo radicamento sul piano costituzionale (cfr. gli artt. 29, 30 e 31 Cost. posti a tutela della famiglia e dei suoi componenti) e convenzionale (v. l'art. 8, Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che stabilisce che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare...», sicché le limitazioni all'esercizio di tale diritto devono essere previste dalla legge e devono essere giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui). 2.1.1. Ne consegue che il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. pen., ai quali si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero dei colloqui e alle relative modalità di svolgimento, senza che però possa impedirsi al detenuto di accedervi. Così, l'art. 41-bis Ord. pen. prevede, al comma 2-quater, lett. b), che esso sia svolto in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti e che, in caso di mancata effettuazione di colloqui personali, possa essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di 10 minuti, sottoposto, comunque, a registrazione. Dunque, come già per i detenuti ordinari, anche per quelli sottoposti al regime differenziato la legge penitenziaria e il relativo regolamento di esecuzione stabiliscono che i contatti con i familiari si realizzino secondo due modalità fondamentali: in presenza degli interlocutori o con il mezzo del telefono. 3. Tuttavia, l'evoluzione tecnologica ha reso possibile nuove forme di comunicazione a distanza, consentendo, per quanto qui di interesse, il ricorso a modalità di collegamento audio e video che consentono di riprodurre, accanto alla voce dei conversanti, anche la loro immagine (cd. videochiamate). 3.1. Di fronte a tali novità tecnologiche, la giurisprudenza, anche di legittimità, ha assunto posizioni non univoche, talvolta ammettendo anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato i colloqui visivi con i familiari mediante forme di comunicazione a distanza (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417), talaltra accedendo alla soluzione negativa, in ragione della mancanza di un'espressa disciplina normativa che individuasse i presupposti della comunicazione a distanza e che dettasse una specifica regolamentazione delle modalità esecutive e delle relative coperture di spesa (Sez. 1, n. 16557 del 22/3/2019, CC Sassari, Rv. 275669). 3.2. Secondo la stessa Amministrazione penitenziaria le forme di comunicazione a distanza devono essere, comunque, ricondotte nell'alveo dei «colloqui visivi», dei quali condividono qualificazione giuridica e modalità esecutive, secondo quanto stabilito, per i detenuti inseriti nel circuito della cd. «media sicurezza», dalla circolare DAP del 30 gennaio 2019, n. 0031246U, che ha emanato delle linee- guida rivolte a tutte le direzioni degli istituti penitenziari, con un manuale tecnico-operativo per agevolare la procedura telematica di videochiamata tramite la piattaforma Skype for business. 3.3. Ne consegue che, per i detenuti sottoposti al regime ordinario, la relativa disciplina - per quanto riguarda l'individuazione degli organi competenti all'autorizzazione, il numero e la durata dei collegamenti audio-visivi, nonché le modalità di controllo - è stata individuata in quella dettata dagli artt. 18 Ord. pen. e 37 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (cd. regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario). La possibilità di consentire il ricorso, da parte dei detenuti, a questa particolare forma di comunicazione è stata condivisibilmente giustificata dall'Amministrazione penitenziaria con l'esigenza di «facilitare le relazioni familiari nelle strutture penitenziarie». È, infatti, notorio che assai frequentemente i congiunti del detenuto si trovino nella impossibilità di effettuare i colloqui in ragione della distanza dal luogo in cui quest'ultimo è ristretto; sicché tale innovativa forma di comunicazione è stata individuata, dalla stessa Amministrazione, come un rilevante strumento per garantire l'effettività del diritto in questione. 3.4. Una esigenza che il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, dettato per la gestione della c.d. emergenza Covid-19, ha inteso parimenti perseguire attraverso la previsione della possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati di svolgere "a distanza" i colloqui con i congiunti (o con gli altri soggetti cui hanno diritto), mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'Amministrazione penitenziaria e minorile ovvero mediante corrispondenza telefonica, autorizzabile oltre i limiti dell'art. 39, comma 2, reg. esec. e dell'art. 19, comma 1, d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121. Una disciplina che, seppur temporalmente circoscritta, non distingue tra i detenuti cui è riferibile e che, dunque, ben può essere ritenuta applicabile - diversamente da quanto opinato in ricorso - anche al caso di coloro che siano assoggettati al regime penitenziario differenziato. 4. Le considerazioni che precedono, segnalano, perciò, da un lato, l'esistenza di un diritto alla realizzazione del colloquio e, dall'altro, si inseriscono nel contesto di una disciplina, certamente più restrittiva, disegnata per i detenuti sottoposti al regime differenziato, che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto compatibile con la Carta fondamentale nei limiti in cui le deroghe al regime ordinario siano strettamente connesse a non altrimenti gestibili esigenze di ordine e di sicurezza (v. Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 376), atteso che, diversamente, le misure derogatorie del regime ordinario acquisterebbero un significato diverso, divenendo ingiustificate, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale (così Corte cost., 14 ottobre 1996, n. 351 e, più recentemente, Corte cost., 5 maggio 2020, n. 97). E sulla stessa lunghezza d'onda, anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «quella della congruità tra misura e scopo costituisce una declinazione del principio di proporzione, rispetto al quale la stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo richiede che le misure incidenti sulle libertà riconosciute dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo debbano, per poter essere considerate legittime, perseguire un fine legittimo; essere idonee rispetto all'obiettivo di tutela; risultare necessarie, non potendo essere disposte misure meno restrittive e parimenti idonee al conseguimento dello scopo; non realizzare un sacrificio eccessivo del diritto compresso» (Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, Gallucci, non massimata). 4.1. Nel caso di specie, è la stessa ordinanza impugnata a richiamare, in relazione alle concrete modalità esecutive da osservare nell'uso della piattaforma telematica validata dal DGSIA, le già emanate Circolari della DGDT in data 30 gennaio 2019 n. 0031246.0 (l'indicazione del 2016 è un chiaro refuso) e del DAP in data 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, al fine di consentire alla Direzione dell'Istituto di individuare la modalità compatibile con le esigenze di sicurezza, certamente affrontabili con semplici accorgimenti organizzativi costituenti comune patrimonio di conoscenza. 4.1.1. Infatti, rispetto a quanto dedotto dall'Amministrazione ricorrente in ordine al rischio di illecite captazioni, non può non rilevarsi come la videochiamata, utilizzando la rete Intranet del Ministero della giustizia, soddisfi le paventate esigenze di sicurezza, trattandosi di modalità validata tecnicamente dal [OSCURATO:PERSONA] della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. e dalla DGSIA (cfr. pag. 2 Circolare del 30 gennaio 2019). Inoltre, per quanto attiene alle problematiche di documentazione della conversazione a distanza, la videochiamata può essere notoriamente registrata attraverso l'applicazione indicata nella richiamata circolare del DAP (Skype for business) o altra equivalente, venendo generato un file temporaneo che, collocato in una cartella presente sul computer utilizzato per la comunicazione, può essere successivamente masterizzato e custodito (per essere poi inviato, a richiesta, alla [OSCURATO:PERSONA] o ad altra autorità giudiziaria che dovesse avere la necessità di accedere alla comunicazione). Ancora: come per i detenuti della media sicurezza, le importantissime esigenze di controllo sulle modalità di svolgimento della conversazione possono essere soddisfatte attraverso l'esercizio della vigilanza "da remoto" da parte dell'operatore penitenziario, il quale, in caso di comportamenti non consentiti, potrebbe interrompere immediatamente la chiamata. Infine, sempre secondo le regole previste dalla circolare del 30 gennaio 2019, n. 0031246U con riferimento alle videochiamate effettuate dai detenuti inseriti nel circuito della c.d. «media sicurezza», potrebbe essere effettuata la contabilizzazione delle chiamate eseguite dai detenuti sottoposti al regime differenziato, sicché anche su tale piano non vi sarebbe alcuna specifica controindicazione. 4.2. Sul punto, il ricorso oppone censure meramente confutative e in fatto, non spiegando per quale significativa e documentata ragione gli apparati tecnologici già ritenuti, e da qualche anno, adeguati, sotto il profilo della sicurezza, dalla stessa Amministrazione penitenziaria per i detenuti inseriti nei circuiti della «media» e dell'«alta sicurezza», non lo sarebbero altrettanto per i detenuti sottoposti al regime differenziato. 4.3. Del tutto apodittico si rivela, poi, l'assunto, più volte ripetuto in ricorso, secondo il quale non potrebbe "la sola emergenza sanitaria ritenersi ex se sufficiente a integrare la condizione di impossibilità" di effettuare il colloquio in presenza. In proposito, va ribadito quanto già sottolineato da precedenti decisioni di questa Corte, secondo le quali il ricorso alle forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza è funzionale a rendere possibile l'esercizio del diritto ai colloqui con i familiari nei casi in cui esso non potrebbe essere altrimenti garantito, dovendo, dunque, la videoconferenza essere circoscritta alle situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza (cfr. Sez. 1, n. 28143 del 25/6/2021, Schiavone, mm.; Sez. 1, n. 32802 del 20/5/2021, P.G. c. Nobis, n.m.; Sez. 1, n. 28814 del 20/5/2021, P.G. c. Militano, n.m.; Sez. 1, n. 19290 del 9/4/2021, Emmanuello, Rv. 281221; Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Ministero della Giustizia in proc. Madonia, Rv, 279577; Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417). Situazioni, queste ultime, che lo stesso legislatore - come correttamente sottolineato dal Tribunale di sorveglianza - ha riconosciuto integrate dalla perdurante emergenza epidemiologica, laddove, con il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, all'art. 4, con disposizione in seguito prorogata, ha previsto, "al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del Covid-19", la possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati di svolgere "a distanza", mediante videochiamata (o corrispondenza telefonica), i colloqui con i congiunti, proprio per la impossibilità di effettuare i colloqui in presenza determinata dalla pandemia. Giova evidenziare che tale disciplina, come già accennato, non distingue tra i detenuti cui è riferibile, «sicché da essa possono essere esclusi i detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato soltanto ove la relativa scelta sia realmente funzionale all'obiettivo primario dell'art. 41 -bis, Ord. pen., costituito dalla necessità di escludere i contatti tra il detenuto e il gruppo criminale di riferimento» (Sez. 1, n. 28814/2021 e n. 32802/2021 cit.). 4.4. Nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver correttamente individuato, nella perdurante impossibilità del detenuto reclamante di vedere i propri cari in costanza di emergenza epidemiologica, un grave e attuale pregiudizio del diritto del predetto al mantenimento dei legami familiari e alla coltivazione della sfera affettiva ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ha, altrettanto correttamente, evidenziato come la videochiamata debba essere effettuata utilizzando le apparecchiature presenti nel carcere in cui il detenuto in regime ex art. 41 -bis Ord. pen. si trova ristretto e quelle installate nell'istituto in cui dovrà essere presente il familiare che debba effettuare la videochiamata; ciò che, ragionevolmente, consente di escludere la possibilità di veicolare messaggi occulti o impliciti, atteso che, diversamente opinando, dovrebbe pervenirsi a escludere anche il colloquio visivo, rispetto al quale ricorrerebbe un analogo rischio (possibilità ulteriormente ridotta dai presidi di cui si è già detto). 4.5. Diversamente da quanto dedotto in ricorso, il Tribunale ha, anche, spiegato, a pag. 5 del provvedimento, le ragioni per le quali, attesa la diversità ontologica tra le due modalità, una sola delle quali assicurante la visione del familiare, i colloqui telefonici non possono reputarsi equipollenti ai colloqui visivi, rispetto ai quali i primi rappresentano, semmai, un'opzione alternativa e chiaramente subordinata, come desumibile anche dal testo del richiamato art. 4 dl. 10 maggio 2020, n. 29. 5. Poco comprensibile, infine, è il secondo motivo di ricorso, afferente a pretese ingerenze dell'organo di Sorveglianza nella individuazione del personale (in particolare, l'Arma dei Carabinieri) preposto alle modalità di attuazione della videochiamata, atteso che, come disposto dall'art. 56 cod. proc. pen., le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato sic
Sentenza Cassazione n. 12758/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris