CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 31252/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/11/2025 del Tribunale di AnconaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, TommasoEpidendio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata limitatamente al reato di cui all’art. 614 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ancona ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di violazione didomicilio, violenza privata ( previa diversa qualificazione della condotta ascrittaoriginariamente ai sensi dell’art. 624-bis cod.pen.) e danneggiamento, in quantoestinti per intervenuta remissione di querela.2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha propostoricorso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata,denunciando, con unico motivo, erronea applicazione di legge penale in relazionealla declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 614, comma 4, cod.pen. perintervenuta remissione di querela, in quanto ipotesi procedibile d’ufficio in ragionedella contestata aggravante della violenza alle persone.3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodella sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 614, comma 4, cod.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1.Secondo un pacifico insegnamento di questa Corte, la circostanzaaggravante della violenza sulle persone nel delitto di violazione di domicilio, che lorende procedibile d’ufficio, sussiste quando l'energia fisica o un altro mezzo,esclusa la minaccia, siano adoperati da un soggetto su un altro per annullarne olimitarne la capacità di autodeterminazione. La violenza deve essere contestuale ecollegata da un nesso teleologico rispetto alla violazione di domicilio e puòmanifestarsi in uno qualsiasi dei diversi momenti nei quali si estrinseca la faseesecutiva del reato, e pertanto anche successivamente alla illecita introduzione, almero fine di intrattenersi nel domicilio contro la volontà dell'avente diritto (Sez. 6,n. 9084 del 19/01/2018, Rv. 272339 – 01; Sez. 1, n. 27542 del 27/05/2010,Galluccio, Rv. Rv. 247709 - 01; Sez. 3, n. 35696 del 16/06/2010, L.R., Rv.35696; Sez. 5, n. 8750 del 05/02/1988, Rv. 179043 – 01).Non è, tuttavia, sufficiente un rapporto occasionale tra gli atti di violenza e laviolazione di domicilio, con la conseguenza che, se la violenza è usata non perentrare o intrattenersi nell'altrui abitazione, ma per commettere un altro reato, laviolazione è aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 2 stesso codice in relazione all’altrafattispecie, e il reato rimane procedibile a querela (Sez. 6, n. 9084del 19/01/2018, cit.).1.1.Nella fattispecie in esame, dalla lettura dell’imputazione, emerge con tuttaevidenza che il pubblico ministero ha inteso contestare espressamente lacircostanza aggravante suindicata, sia attraverso il richiamo esplicito alla norma diriferimento, essendo stato espressamente indicato il quarto comma dell'art. 614cod. pen., sia attraverso una univoca descrizione della condotta, essendo statofatto riferimento a calci dati dall'imputato sulla porta d'ingresso dell'abitazionenonché ad una “spinta” dell’imputato sulla persona offesa per introdursi.Sulla base di tale chiara enunciazione dei presupposti fattuali e normativi,circostanza aggravante, idonea ad incidere sul regime di procedibilità per il reatocontestato, il giudice avrebbe potuto dichiarare estinto il reato per intervenutaremissione di querela soltanto previo approfondimento istruttorio e giudizio diesclusione della circostanza aggravante in esame.La sentenza impugnata non contiene, invece, neppure per implicito, alcunriferimento argomentativo dal quale inferire che il giudice abbia inteso escludere laricorrenza della circostanza aggravante di rilievo nel caso in esame, pur essendostato fatto riferimento - sia pure in termini più generali- ad un comportamentocomplessivamente violento e minaccioso dell'imputato nei confronti della personaoffesa, sia pure essenzialmente diretto a impedirle di chiamare le forze dell'ordine.2.In conclusione, la sentenza impugnata presenta il lamentato viziomotivazionale e deve, essere annullata, in relazione al reato di cui all’art. 614,comma 4, cod. pen. con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizionefisica per nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata in relazione al delitto di cui all'art. 614, comma 4,cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona in diversa personafisica.Così deciso il 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]