CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40705/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 26/03/2025 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvistigli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusionidel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] UFILUGELLI , che ha chi esto annulla rsi parzialmente con rinvio la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la sussistenza di più reati unitiin continuazione , e r igettarsi nel resto i l ricorso Lette le conclusioni del difensore , avv. [OSCURATO:PERSONA] M ariani , che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] è chiamato a rispondere del reato di truffa militare aggravatacontinuata. Secondol’ipotesi di accusa, agendo nel la qualità di comandante della base logisticaaddestrativa di Cecina , avrebbe posto in essere , per tutto il periodo di concessione dell'alloggio demaniale, dal 3 settembre 2015 al giugno 2021 , artifici e raggiri - consistenti nell’omettere di effettuare sia le volture degli allacciamenti delle utenze sia le dichiarazioni di occupazione di alloggio al comune nonché di far contabilizzare le letture periodiche degli installati “contatoria defalco ” – in modo da trarre in inganno l'amministrazione militare sugli importi degli oneri accessori a carico del concessionario , procurandosi un ingiustoprofitto, corrispondente agli importi corrispondenti ai consumi di acqua , gas,energia elettrica nonché alla tassa per i rifiuti urbani , co n pari dann o per la persona offesa. 2. Con sentenza del 16 gennaio 2024 il Tribunale militare di Roma ha assoltol’imputato per insussistenza degli addebiti. Igiudici del primo grado del giudizio hanno distinto la questione relativa al mancato al pagamento delle utenze da quella relativa al mancato pagamento dellatassa per i rifiuti. Conriguardo al primo profilo , hanno osservato che nonostante sia rimasto accertatoche l'imputato , consapevole di dover provvedere alle spese relative ai consumidi acqua, gas, energia elettrica dell’alloggio di cui era assegnatario , non avevaprovveduto né alla voltura delle utenze né al rimbors o del le bollette , pur possibile dallo scorporo dei consumi registrati in appositi contatori d i cui era dotato l'appartamento , difetta , comunque, l’elemento costitut iv o de gl i artifici e raggiri. Nonrisulta adeguatamente provato che l'ordine di non procedere alla lettura dei contatori e di compilare gli appositi registri sia partito dall'imputato , non potendosiescludere che l'interruzione della lettura si sia verificata per negligenza odisinformazione. La mancata attivazione da parte dell'imputato rappresenta una forma di connivenza con le carenze professionali del personale , ma non un’ attività fraudolenta, avente le caratteristiche richieste dalla fattispecie incriminatrice contestata. Con riferimento alla questione del mancato pagamento della tassa per i rifiuti, il T ribunale ha evidenziato che , pur essendo accertato che [OSCURATO:PERSONA], obbligato nella qualitàdi assegnatario dell’alloggio, non aveva provveduto né al pagamento né alla prevista dichiarazione presso il Comune né al rimborso dell’amministrazione,non risultano , comunque , integrati gli estremi del reato . [OSCURATO:PERSONA],infatti, aveva tenuto una condotta m eramente omissiva non caratterizzata dal compimento di artifici o raggiri o espedienti , limitandosi a trarre vantaggio dalla situazione trovata al suo arrivo ed in particolare della circostanza, an che essa pacifica , che l'amministrazione militare aveva sempre pagato la tassa per i rifiuti per l’intera area militare e che il comune , ignaro dell'assegnazionedell’alloggio a [OSCURATO:PERSONA], aveva continuato ritenere esaustivo ilpagamento della tassa da parte d e ll'amministrazione militare. 3. Investita dell’ impugnazione d e l pubblico min istero , la Corte militare di appello - previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale , sviluppatasi con l’acquisizione delle concessioni intestate all’imputato e con l’escussione dei testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mascoli, Labonia e Resce - h a riformato la sentenza di primo grado , dichiarando A ntonio [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli e condannando lo , con la concessione delle circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti , alla pena condizionalmente sospesa della reclusione militare di mesi 8 , oltre alla pena accessoriadella rimozione del grad o . Secondola Corte di appello , I annaccone , alla luce di quanto dichiarato dai testimoni sentiti entrambi i gradi del giudizio , aveva posto in essere una condottaqualificabile come “ raggiro ” . L’imputato,al corrente , g razie al ruolo di comandante che gli consentiva di conoscereil quadro d'insieme della gestione dell'alloggio , del riparto burocratico dicompetenze fra strutture diverse - in particolare tra quelle che si occupavano dell'assegnazione dell’alloggio e quelle che sovrintendevano al pagamento delle utenze - ne aveva consapevolmente approfittato per lucrare un vantaggio , omettendo, dopo avere preso il possesso dell'alloggio , di fare le volture d elle utenzee comunque di attivarsi per il pagamento delle spese nonché della tassa sui rifiuti , nonostante si trattasse , come specificamente indicat o nelle concessioni,di obblighi a suo carico , ai quali era in grado di adempiere . Iannacconeaveva tenuto plurimi comportamenti volti ad eludere i controlli o adoccultare l’illecito , infatti : -era perfettamente consapevole degli obblighi su di lui grava n ti in base al chiaro tenore letterale delle clausole contenute nell’atto di concessione dell’alloggio; -era informato della presenza nell’alloggio di appositi contatori a defalco , che misuravano i consumi così da s epa rarli da quelli a carico dell’amministrazionemilitare; -pagava un canone mensile di entità così rid otta che non poteva essere comprensivodelle spese per tutte le utenze ; -aveva inviato una missiva nel 2021 in cui , per creare l’apparenza della regolarità,lasciava intendere di avere provveduto al pagamento fin dall’ inizio del rapporto,nonostante avesse effettuato un unico pagamento ; -non si era attivato per ottenere dal comune lo scorporo dei metri quadri per provvedere al pagamento della tassa sui rifiuti, possibile anche senza una diversa intestazione catastale, e , anzi aveva , nel corso di una ispezione del 2019,fornito rassicurazion i circa le sue intenzione di mettersi in regola ; - aveva impedito ai militari addetti di effettuare la lettura dei contatori installatinel suo alloggio , dando avvio alla prassi che conse ntiva al comandante di provvedervi personalmente , impedendo , altresì, l’accesso nell’appartamento nelcorso delle ispezioni e non curando l’istituzione del registro in cui dovevano essereannotati i dati rilevati nei contatori , pur previsto ed aggiornato per gli altri alloggidella stessa categoria ; -aveva continuato l’inerzia , ben sapendo che grazie al suo ruolo apicale non sarebbestata scoperta 2. [OSCURATO:PERSONA] , a mezzo de l difensor e avv. [OSCURATO:PERSONA],chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo deduce i nosservanza di legge in relazione all'art . 603 , comma3 bis , cod. proc. pen. nonché in relazione agli art t. 111 Cost., 6 par . 3 dellaConvenzione EDU nonché vizio di motivazione . Sostieneche la Corte di appello è per venuta alla condanna dell’imputato , in riforma della pronuncia di assoluzione , attribuendo decisiva rilevanza non solo alle prove dichiarative assunte con la riapertura del l’ istruzione dibattimentale , ma, soprattutto , rivalutando e reinterpretando le dichiarazioni rese dai testi escussisoltanto in primo grado . Cosìoperando, la Corte militare ha violato l a disposizione di cui al l'art . 603 , comma3-bis, cod. proc. pen. , che , come chiarito dalla richiamata giurisprudenza di legittimità , prevede come obbligatoria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentalein appello in tutti i casi in cui la riforma della sentenza assolutoria diprimo grado costituisca il risultato di una diversa valutazione sull'attendibilità delle prove dichiarative , che hanno contribuito in maniera determina nte alla pronuncia; in tale nozione rientra anche il profilo della diversa interpretazione delleprove dichiarative non rinnovate. I giudici di appello , infatti , ha nno disposto la rinnovazione dell'istruttoria solo con riferimento all'audizione d i alcuni testimoni escussi nel dibattimento davanti al Tribunale- i testi moni , a carico [OSCURATO:PERSONA] , M ascoli e M i mm o - per poifondare le loro valutazioni , antitetiche rispetto a quello del giudice del primo grado del giudizio , anche sul portato dichiarativo di tutti gli altri testimoni a caricoescussi soltanto nel giudizio di primo grado , anche se il loro contributo era statoritenuto decisivo per la pronuncia assolutoria , finendo per operare una vera epropria rinnovazione selettiva contra reum , utile per rivalutare arbitrariamente in senso sfavorevole all'imputato le dichiarazioni dei testimoni non risentiti in appello,senza consentire alla difesa di confrontarsi nuovamente nell'oralità con fontidi prova ritenute decisive . 2.2.Con il secondo motivo denunzia vizio di motivazione , sia con riferimento aspecifici atti istruttori dichiarativi e documentali dimostrativi della buona fede dell'imputato, sia con riferimento al travisamento per omissione di numerose provea discarico , sia con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni de relato resedai testimoni L ombardo e [OSCURATO:PERSONA] in violazione dell'articolo 195 cod. proc. pen. La Corte d'appello ha e rroneamente ritenuto che n on assum o no rilievo né i difettidi organizzazione e l'artificiosa separazione di competenze tra la struttura che si occupa della concessione degli alloggi e la struttura che si occupa del controllo dei consumi dei singoli alloggi né le colpose omissioni dell’amministrazionemilitare, c he aveva impedito per un lungo periodo di tempo disegnalare l'anomal ia relativa all'appartamento assegnato all’odierno ricorrente finoall'autodenuncia del 2021 . Latotale negligenza dell a struttur a prepost a alla concessione e alla gestione dell’alloggio(Settimo reparto infrastrutture di Firenze ) , da una parte , e di quell a prepostaalla riscossione degli oneri (il Centro gestioni basi logistiche presso il comando militare di Roma ) , dall’altra, ha , invece, fortemente inciso sul tipo di condottetenute dall'imputato , impedendo di qualifica rle in termini di artificio o raggiro,nei termini descritti nel capo di imputazione Intale contesto non può ritenersi che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito approfittando diuna situazione a lui nota , serbando un malizioso silenzio . Latesi dell’imputato di essere stato convinto in buona fede , almeno fino al mesedi luglio 2021, che nel la c oncessione dell'alloggio fosse ricompreso anche il consumo delle relative utenze si fonda su elementi che sono stati corroborati dall'istruttoriadibattimentale. E’pacifico, alla luce delle clausole contrattuali e della prassi , già consolidata primadell’assegnazione a [OSCURATO:PERSONA] , di non registrare i consumi dell e utenze dell’alloggio,che l’ amministrazione versava in una situazione di errore o quanto menodi negligenza - ignoranza in ordine alla dotazione da parte dell’alloggio di contatoria defalco , dalla cui lettura poteva trarsi la quota che il concessionario eratenuto a versare . Nonvi è alcuna prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dell’errore in cui versaval’amministrazione e lo abbia utilizzato per il conseguimento dell’ ingiusto profitto con altrui danno , necessario per l’ integrazione della fattispecie incriminatricecontestata. Il compendio probatorio de p one nel senso che [OSCURATO:PERSONA] versasse nel medesimo errore dell’ amministrazione al momento dell’assegnazione dell’alloggio. Egli, pertanto, era convinto di non avere a suo carico oneri aggiuntivi e tale sua convinzione è rimasta ferma e fino all’ autodenuncia del luglio 2021 , quando , interpellato dal nuovo comandante , aveva inviato le fotografiecon le immagini dei contatori a defalco , ammettendo di non avere in precedenza pagato i consumi e provvedendo di sua iniziativa a versare una sommauna tantum , a partire dal mese di giugno . Inconsapevoledell’errore i n cui versava l’ amministrazione , l’imputato, come confermatodal teste Razzini, del tutto ignorato dalla sentenza impugnata, aveva preferito utilizzare proprio quell’ alloggio , da tempo in disuso e che richiedeva lavoridi ristrutturazione a spese dell’assegnatario , anziché quelli normalmente destinati ai comandanti nella convinzione che il canone comprendesse anche i consumi. La buona fede dell’imput a to non è esclusa dal contenuto delle missive intercorsecon M ascoli , che , se lette complessivamente , non dimostrano alcuna condotta ingannatoria e non cel a n o alcuna volontà di nascondere la consumazione d el reato , ma , al contrario , costituiscono un’autoden un cia in mancanzadella quale non si sarebbe scoperto l’inadempim ento . Iannaconenon ha posto in essere comportamenti qualificabili quali artifici o raggirineanche nella fase successiva al la conclusione dell'accordo in costanza di rapportocontrattuale. Nessuna delle condotte indica te quale artificio o raggiro nel capo di imputazionerisulta provata . [OSCURATO:PERSONA]: -ha omesso di effettuare le volture degli allacciamenti delle utenze non per evitareil pagamento , m a perché nessuna voltura poteva essere effettuata ; si trattava, infatti, di utenzeallacciate a quelle generali della base . - n on è interven ut o per impedire la contabilizzazione delle letture degli esistentifondatori a defalco. Alcontrario, è rimasto accertato che le letture dei contatori a defalco non venivano più effettuate a partire da un’epoca precedente all’arrivo di [OSCURATO:PERSONA],come riferito a dei testi Manganiello , Santucci e Razzini . La diversa testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] in sede di riapertura dell’istruttoriadibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. non è attendibile non soloper ragioni soggettive, legate ad accuse a carico dell’odierno ricorrente rese inaltro procedimento archiviato, ma perché de relato e valutata secondo criteri diversida quelli fissati dall’art. 195 cod. proc. pen.. Mimmoha riferito di avere appresso da altro graduato , [OSCURATO:PERSONA] , dinon dove procedere alla lettura dei contatori a defalco presenti nell’alloggio di [OSCURATO:PERSONA] perché tale adempimento v eniva effettuato direttamente da quest’ultimo. Ilteste di riferimento Lombardo ha smentito [OSCURATO:PERSONA] , riferendo di non avere eseguito alcun passaggio delle consegue con [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla lettura dei contatorie di avere , a sua volta , appreso da altri colleghi che , a partire da una certaepoca, non occorr ev a procedere alla lettura dei predetti contatori , presenti intutti gli alloggi all’ interno d ella base . I testi Santucci, Manganiello e Razzini hanno co n c o rdem en te collocato la cessazione ella lettura dei conta tori in un periodo precedente all’ arrivo di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3.Con il terzo motivo deduce violazione di legge , in relazione all'art . 230 cod. pen. mil. pace, siacon riferimento alle mezzo oggettivo del contestato reato chel'elemento soggettivo nonché difetto di motivazione travisamento delle prove diriferimento Lasentenza impugnata ha considerato sufficiente ai fini dell'integrazione del reato di truffa il mer o approfittamento dell'errore altrui , ignorando che , per giurisprudenzapacifica, non rientra nella fattispecie incriminatrice contestata la condotta di colui che si limita a sfruttare una situazione di ignoranza o negligenza,determinate autonomamente dall'altra parte . Amaggior ragione , il reato non è configurabile quando l ’a gente , malgrado ne abbia tratto giovamento , non si è accorto dell'errore altrui e non si è adoperatoper perpetuarlo o rafforzarlo. Secondola consolidata giurisprudenza , d eve s ussistere un rapporto causale tragli artifizi o raggiri posti in essere dall’agente e la prestazione di un consenso viziato da parte del soggetto tratto in inganno , mentre non è sufficiente che l’agentesi approfitti passivamente di un errore spontaneo della controparte . In contrasto con tali principi , la sentenza impugnata ha ritenuto configurabile la truffa sol perché l’imputato , accortosi del l’ errore dell’amministrazionegrazie alle sue competenze di comandante , aveva scelto di tenereuna condotta omissiva , approfittando della situazione per conseguire un ingiusto profitto , ritenendo del tutto irrilevante l’assenza di artifici o raggiri , necessariamenteimplicanti una condotta attiva. Laquestione relativa alla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa degliartifici e raggiri e dell’ induzione in errore e del necessario nesso causale tra i primi e l’altra , non può essere superata attribuendo rilevanza al silenzio dell’imputato. Se silenzio vi è stato esso è addebitabile , in via esclusiva , all'amministrazione, sia a quella che ha concluso il contratto di concessione dell'immobile sia a quella che non si è resa conto del l’omesso pagamento dei consumi. Nemmeno è idoneo ad integrare la condotta truffaldina il silenzio serbato durantel’esecuzione del contratto É illogico il ragionamento seguito dalla Corte d'appello per inquadrare giuridicamente il mancato pagamento della T ARI nella fattispecie incriminatrice dellatruffa che, come correttamente ritenuto dal T ribunale , costituisce un mero inadempimentonon accompagnat o da artifici e raggiri rilevanti ex art . 23 4 cod. pen.mil. pac. Non è sostenibile che la risoluzione della problematica burocratica amministrativa presso il Comune di Cecina , mediante lo scorporo dei me tri quadratidall'appartamento assegnato , fosse un’operazione agevole. Insenso contrario , depongono le chiare dichrazioni del teste Mascoli e la comunicazioneinviata dal colonello [OSCURATO:PERSONA] il 28 gennaio 2022 , contenente indicazioni utili per superare gli ostacoli frapposti dai Comuni , che preferivano riscuotere la TARI delle basi militari calcolando complessivamente l’ intero sedime. D’altra parte , [OSCURATO:PERSONA] non solo aveva provato a risolvere la problematica, recandosi presso gli uffici comunali competenti , che tuttavia avevanoescluso la possibilità di procedere alla quantificazione della TARI dovuta per l’ alloggio in mancanza dell’ accatastamento autonomo , ma aveva anche presentato,contrariamente a quanto contestatogli , in occasione del cambio di residenzain data 11 settembre 2015, la domanda in cui segnala va l’ occupazione dell’alloggio. Risulta chiaro dalle prove acquisite che l’ amministrazione aveva tollerato fino al gennaio 2022 il pagamento del la TARI dei sedimi militari in mo do omnicomprensivo. 2.4. Con memoria, tempestivamente depositata, la difesa di [OSCURATO:PERSONA], in replica alle osservazioni del Procuratore generalesviluppate nelle conclusioni scritte , ha ribadito la fondatezza di tutte le censure dedotte nel ricorso. CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è in fondato. 1.1.La disposizione dell’ art. 603, comma 3 - bis, cod. proc. pen., introdott a dalla l . n. 103 del 2017 prevede l'obbligo di rinnovare le prove dichiarative decisive oggetto di diversa valutazione in caso di riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado . A seguito della rimodulazione operata dall'art.34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore a far data dal 30 dicembre 2022 , l'ambito di applicazione della suddetta disposizione è stato circoscritto, limitando l'obbligo di rinnovazione alle prove dichiarativeassunte nel corso del dibattimento di primo grado ovvero a seguito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 438,comma 5 , e 441 comma 5 , cod. proc. pen. Sitratta di una regola processuale che, per quanto rivolta in via diretta al giudice dell'appello, imponendogli l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, nel caso di ribaltamento di sentenza assolutoria in base a un diverso apprezzamento dell'attendibilità delle prove dichiarative , costituisce parte integrante di un ampio contesto normativo che, non solo, impone al soggetto impugnante una specifica delineazione dei temi oggetto del contraddittorio, ma, al contempo, mira ad un sensibile rafforzamento del controllo sulla specificità dei motivi di appello nei termini richiesti dall'art. 581 cod. proc. pen. e, prima ancora, della stessa sostanza argomentativa della decisionedi primo grado. L’eventuale inosservanza dell’ obbligo determina una violazione sostanziale deldiritto al contraddittorio e, quindi, del diritto di difesa, sanzionata dalla nullità diordine generale non assoluta, prevista dal combinato disposto degli artt. 178 lett,c) e 180 cod. proc. pen. , denunciabile in sede di giudizio di legittimità ( cfr. Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808 - 01, in motivazione; Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112, in motivazione,par. 11; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785 ). Ladisposizione in esame , alla luce della sua peculiare ratio, non impone, tuttavia, al giudice di appello , in caso di "overturning" sfavorevole , di disporre una rinnovazione generale ed incondizionata dell'attività istruttoria svolta in primogrado, ben potendo quest'ultima essere concentrata solo sulla fonte la cui dichiarazionesia oggetto di una specifica censura da parte del pubblico ministero attraversola richiesta di una nuova valutazione da parte del giudice di appello, operando poi, nel caso in cui a seguito di tale rinnovazione dovesse apparire "assolutamente necessario" lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la disciplinaordinaria prevista dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. L'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazionedell'istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione diun obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria - che porterebbe ad un'automaticaed irragionevole dilatazione dei tempi processuali (riproducendo, nellasostanza, un "secondo" primo giudizio) - , ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presuppostigià indicati nella sentenza Dasgupta. Coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3 - bis («il giudicedispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale») con quelle - del tutto identiche sul piano lessicale - già utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve, pertanto, concludersi che il giudice d'appelloè obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, masolo quelle che - secondo le ragioni specificamente prospettate dal pubblico ministeroimpugnante - siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudicedi primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa"proscioglimento-condanna" (vedi, ancora, sul punto, Sez. U, n. 14800del 21/12/2017, dep. 2018, Tro ise in motivazione; successivamente Sez. 1, n. 12928 del 7/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318; Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018,dep. 2019, Prundaru, Rv. 276050; Sez. 3, n. 16444 del 4/2/2020, C.,Rv. 279425 ; Sez. 1 , n. 12928 del 07/11/2018 , dep. 2019 , P., Rv. 276318 – 01;Sez. 6 n. 37901 del 21/05/2019 , Giordano, Rv. 276913 – 02 ). 1.2.La Corte di appello militare non si è discostata dai ricordati principi : ha, infatti, rinnova t o l’istruttoria attraverso l’esame dei testimoni indicati dal pubblico ministero nell ’atto di impugnazione ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Mascoli ) nonchédi quelli indicati a discarico dalla difesa (Labonia e Resce) ed ha utilizzato ledichiarazioni rese da gli altri testimoni , sentiti solo nel corso del primo grado del giudizio, della cui attendibilità , invero, non aveva dubitato neanche il Tribunale, valorizzando ne il contenuto alla luce dele nuove acquisizioni probatorie. D’altraparte, come efficacemente osservato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte , la difesa ha chiesto espressamente la rinnovazione dell'esamesolo di alcuni testimoni , L abonia e R esce , tacitamente rinunciando a sentirne altri , sicché non può in questa sede , ai sensi dell’art. 182, comma 1, cod.proc. pen., dolersi dell’eventuale violazione d ell’art. 603 , comma 3 - bis, cod. proc.pen., avendo contribuito a dar e causa alla nullità che intende eccepire. 2.Sono, invece , fondate ed assorbenti le censur e , dedotte con il secondo e soprattutto con il terzo motivo, nellaparte in cui evidenziano l’ insussistenza nella condotta dell’imputato, come ricostruita dalla Corte militare di appello, dell’elemento costitutivo degli “artifici e raggiri”. 2.1.La possibilità di configurare il delitto di truffa nella fase esecutiva del contratto,così come contestato a [OSCURATO:PERSONA] rispetto al rapporto negoziale di concessione dell’alloggio demaniale, è stata affermata da tempo dalla giurisprudenzadi legittimità . Alriguardo, è stato evidenziato che l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio,sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il suo comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto (Sez. 2, n. 4846 del 01/02/1974, Tartaglia, Rv. 127456 e , p iù recentemente,Sez. 2, n. 26190 del 26/05/2023, Catullo, Rv. 284659 – 01; Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016 Prattichizzo, Rv. 268074 e Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015,Sabetta, Rv. 2628 01 - 01, secondo cui in tema di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione delcontratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, unito a condotteartificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integral'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cuiall'art. 640 cod. pen. ) . Quantoalla possibilità di qualificare , anche in tema di truffa contrattuale, il “silenzio” come “raggiro ” - inteso come qualunque condotta decettiva, alternativaagli artifizi e non necessariamente verbale, ispirata ad astuzia tale da sorprendere la buona fede altrui ed indurre, con il concorso di altre condotte attivel'altro contraente a fare qualcosa che altrimenti non farebbe nello stesso modo (Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Afonso, Rv. 285442 - 01) - è consolidatonella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale anche il silenzio,maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere,integra l'elemento oggettivo ai fini della configurabilità del reato di cui all’art.640 cod. pen in quanto comportamento idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato, in tal modo influendo sulla volontà negoziale del soggetto passivo (Sez. 2, n. 23079 del 9/5/2018,Blasetti, Rv, 272981 - 01; Sez. 2, n. 28791 del 18/6/2015, Bidoli, Rv. 264400- 01; Sez. 2, n. 28703 del 19/3/2013, Rossi, Rv. 256348 - 01; Sez. 2, n. 32859 del 19/6/2012, D'Alessandro, Rv. 253660 - 01; Sez. 2, n. 41717 del 14/10/2009, Malandrin, Rv. 244952 - 01; Sez. 2, n. 39905 del 11/10/2005, Tessarolo,Rv. 232666 - 01; Sez. 2, n. 5579 del 3/4/1998, Penna, Rv. 210613 - 01). Taleopzione ermeneutica individua nelle norme del codice civile in tema di buona fede contrattuale (nella stipula, nella interpretazione e nella esecuzione delcontratto), la fonte dell'obbligo giuridico di informare la controparte in ordine allecircostanze fondamentali del contratto (Sez. 2, n. 23079/2018 cit.; Sez. 5, n. 22643 del 21/4/2023, Pennetta; Sez. 2, n. 45144 del 14/10/2022, Luera; Sez.2, n. 43112 del 6/10/2021, Akhmerov; Sez. 2, n. 39178 del 17/9/2021 ). Ciònon significa che ogni volta in cui un soggetto, nella fase esecutiva di un contratto,violi un obbligo di buona fede o un obbligo informativo previsto dalla normativa civilistica, deve essere chiamato a rispondere non solo dell’ illecito civilisticoma anche dell’ illecito penale di cui all ’a rt. 640 cod. pen. Perché si possa configurare la fattispecie di truffa, è necessario che il comportamento inadempiente dell'agente sia connotato da un quid pluris , che, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sia in grado di colorare di offensività la condottacivilisticamente illecita, sì da attribuirle un disvalore tale da imporre il ricorsoalla sanzione penale. La mancata esecuzione del contratto in sé non rappresenta mai un comportamento penalmente rilevante, atteso che l'interesse del creditore all'adempimentonon assurge a bene giuridico meritevole di tutela penale . L'inadempimento diventa penalmente solo se si innesta in un comportamentopiù ampio nl suo complesso s ussumibile nella nozione di “ artifizi ” o di “ raggiri ” , idonei, in conformità alla fattispecie incriminatrice descritta dall'art.640 cod. pen. , a far cadere in errore l'altro contraente . Nel segue cheil “ silenzio ” non può essere considerato alla stregua di una condotta fraudolenta, in quanto l'agente non è tenuto ad alcun obbligo di garanzianei confronti dell'altro contraente, né la mera violazione del principio di buona fede è di per sé idonea ad essere sussunta nelle pur ampie nozioni di artifizio raggiri (cfr. Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023 cit. in motivazione) . Se,invece il silenzio , i n rapporto al contesto e alle concrete circostanze del caso, diventa parte integrante di una più ampia condotta dell’agente fraudolentementepreordinata ad ingannare l'altro contraente, esso rileva come unaforma di raggiro sufficiente ai fini dell'integrazione della condotta truffaldina perchéidoneo, al pari delle condotte commissive , ad influire sulla psiche della controparteinducendola in errore e determinandola al compimento del dannoso attodi disposizione patrimoniale (cfr. Sez. 2, n. 26190 del 26/5/2023, Catullo, Rv.284659 - 01; Sez. 2, n. 23229 del 12/4/2022, Guercilena, Rv. 283410 - 01 intema di pagamento della merce con assegno scoperto e Sez. U., n. 7537 del 16/12/2010,Pizzuto, in motivazione; Sez. U., n. 16568 del 19/4/2007, Carchivi, inmotivazione in tema di distinzione tra i reati di truffa aggravata e di indebita percezionedi erogazioni pubbliche ; ex plurimis, in tema di truffa sul cd bonus cultura: Sez. 2, n. 38716 del 22/6/2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, n. 38717 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Cinquegrana; Sez. 2, n. 30268 del 8/6/2023, Mondola; Sez. 2 n. 29563del 8/6/2023, Sannino; Sez. 2, n. 30865 del 6/6/2023, [OSCURATO:PERSONA]; in tema di truffa all'Inps attuata con comportamenti omissivi: Sez. 2, n. 16817 del 26/2/2019,Calandra, Rv. 275815 - 01; Sez. 2, n. 47064 del 21/9/2017, Virga, Rv.271242 - 01; Sez. 2, n. 21000 del 8/2/2011, Impiombato, Rv. 250262 - 01 ) 2.2. Tanto premesso in punto di diritto, risulta evidente che la condotta dell’odierno ricorrente, come ricostruita in fatto dalla sentenza impugnata, è qualificabile, con riferimento all’omesso pagamento sia dei consumi di acqua, gas ed energia elettricasia della tassa per i rifiuti , come “ silenzi o -inerzia”, rilevante sul piano civilistico dell’inadempimento, stante le previsioni del contratto di concessione che poneva a carico del concessionario dell’alloggio tutti gli oneri accessori, non invece come “silenzio malizioso ”, come tale idoneo a trarre in inganno, durante l'esecuzione del contratto, l’amministrazione militare,stante la conclamata assenza d i ulteriori elementi , connotati da fraudolenza , in diretto rapportocausale con il conseguimento del profitto. E’ rimasto accertato che [OSCURATO:PERSONA],consapevole dell’obbligo contrattuale di pagare i consumi di acqua, gas ed energia elettrica e la TARI , non vi aveva adempiutoper un lungo periodo, né volturando le utenze né facendo presso gli uffici comunali la dichiarazione prevista dalla normativa tributaria, né scorporando i consumi, attraverso la lettura dei contatori a defalco di cui l’alloggio era dotato, né rimborsando l’amministrazione , né calcolando la quota TARI di sua spettanza. Non vi è alcuna prova, però, che s iffatto inadempimento , in parte contrattualein parte no, sia stato accompagnato da ulteri ori elementi in qualche modo riconducibili all’imputato , finalizzati ad ingannare la controparte , per indurla al compimento dell'atto patrimoniale dannoso. Come evidenzia la stessa sentenza impugnata (pag g . 29 e 30 ) , [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato il profitto ai danni dell’amministrazionenon a causa dell’inerzia o di altro raggiro, ma grazie al consapevole approfittamento, facilitato d al ruolo gerarchico ricoperto, dellacaotica ripartizione di funzioni tra le diverse strutture dell’amministrazione e dell’assenza di controlli , con riferimento all’omesso pagamento delle utenze, e della prassi dell’amministrazionemilitare di pagare la TARI per l’intera base. Per ottenere l’indebito vantaggio del mancato pagamento degli oneri accessori, [OSCURATO:PERSONA], in tale peculiare situazione, si è limitato a rimanere inerte,“lucrando” e “giocando sul malinteso” (pag. 29) , non risultando provato - al di là delle sensazioni ribadite dal teste Ceroni in sede di riape