CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2025
Cassazione n. 23123/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli indicata in epigrafe, che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti il 6/6/2017 dal Tribunale di Nola in ordine al riciclaggio di un'autovettura, in questo assorbita la ricettazione dello stesso veicolo originariamente contestatagli, ed alla distruzione o occultamento della targa di tale veicolo, reati ritenuti in continuazione tra loro. Il ricorso si fonda su quattro motivi di impugnazione: 1.1. violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto l'inserimento del ricorrente in un traffico illecito di veicoli rubati sulla base di mere congetture; 1.2. violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, per avere la Corte ricavato la prova del delitto di riciclaggio dal ruolo di intermediario del ricorrente e dal rinvenimento all'interno dell'auto delle sue impronte digitali; 1.3. violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per omessa motivazione, per non avere la Corte valutato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], compagna del ricorrente, riscontrata da quella del meccanico Iannone; 1.4. violazione di legge per non avere la Corte riconosciuto l'intervenuta prescrizione del reato secondo il canone interpretativo del favor rei che avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a retrodatare il termine di decorrenza della prescrizione dalla data del furto dell'auto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e non dalla data del relativo sequestro (10.12.2011). 2. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 10/2/2025, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 3.1. Nessun vizio della motivazione, infatti, può ravvisarsi nella sentenza impugnata laddove questa ha ritenuto il Sima inserito in un traffico illecito di veicoli rubati, atteso che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (cfr., Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617-01). Premesso anche che si tratta di circostanza di mero contorno, in alcun modo determinante ai fini della decisione, pertanto, deve comunque rilevarsi che la sentenza di primo grado, alla pag. 6 e 9, ben motiva in ordine agli elementi che hanno indotto a riconoscere "un sistema organizzato volto alla ricettazione e al riciclaggio di veicoli di illecita provenienza" riferibile al Sima ed al coimputato, nel frattempo deceduto, non già argomentando sulla base di mere congetture, bensì valorizzando a tal fine il rinvenimento, nella disponibilità del ricorrente, di targhe rumene contraffatte, certificati assicurativi falsi e documenti di circolazione. 3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in primo luogo per la sua aspecificità, non confrontandosi il ricorso con le argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado, ancora una volta da leggere come integrate a vicenda, laddove queste hanno fondato il giudizio di responsabilità del ricorrente anche sulle testimonianze del maresciallo Scibelli, che ha riferito anche degli esiti delle perquisizioni locali effettuate, oltre che della fuga del Sima in occasione .di un controllo di polizia giudiziaria, prontamente "raccolto" sull'autovettura del coimputato [OSCURATO:PERSONA], e su quelle del meccanico Iannone, che ha riferito che si presentarono nella sua officina, con riferimento al veicolo di cui al capo a) dell'imputazione, sia il [OSCURATO:PERSONA] che il Sima. Considerato anche il rinvenimento di impronte digitali del ricorrente sull'autovettura di cui si tratta, il percorso argomentativo dei giudici di merito deve ritenersi immune da vizi logici, né può riconoscersi alcun travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni del teste Iannone con riferimento alla proprietà del veicolo utilizzato, dalle quali comunque emerge che il veicolo in parola veniva utilizzato sia dal Sima che dal [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, infine, al dedotto, ma non meglio spercificato, vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, deve rilevarsi che, per consolidata giurisprudenza, detto vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ipotesi non verificatasi nel presente caso (cfr., Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636-01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499-01; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438- 01). 3.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, in quanto le dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA], che attribuivano al [OSCURATO:PERSONA] la proprietà della vettura di cui si tratta, appaiono implicitamente valutate dai giudici di merito, laddove questi hanno valorizzato, comunque, la compartecipazione del ricorrente alla gestione del veicolo. 3.4. E' inammissibile, infine, l'ultimo motivo di ricorso, in quanto la doglianza volta a far valere una diversa decorrenza del termine di prescrizione del reato sollecita un accertamento in fatto non consentito al giudice di legittimità (cfr., Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Martinelli, Rv. 261525-01, secondo cui il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, indicando gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito): censura che, in ogni caso, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto, è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata Così deciso in R