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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21696/2026

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LCLD67M65H501E);– ricorrente –controAgenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;– resistente –avversola sentenza n. 814/2022 della [OSCURATO:PERSONA] per laToscana, Sezione 05, del 17/06/2022, depositata il 20/6/2022;Numero registro generale 20741/2023Numero sezionale 5042/2026Numero di raccolta generale 21696/2026Data pubblicazione 25/06/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19 giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1.

A seguito di controllo formale, eseguito ai sensi dell’art. 36 bisdel d.P.R. 600/1973, l’Agenzia delle entrate emetteva la cartella dipagamento n. 041 2017 00229781 77 000 dell’importo di euro90.596,05 -per omesso o carente versamento dell’IRAP anno 2014-, invirtù dell’applicazione della maggiore aliquota del 5,25% previstadall’art. 5 della legge Regione Toscana n. 64/2006, oltre interessi esanzioni.2. [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, con sentenzan.1019/2018, accoglieva il ricorso della società aderendo allagiurisprudenza di merito ed in particolare alle decisioni del 10/4/2017e del 26/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana,in particolare evidenziando che i confidi hanno una disciplina fiscaledifferenziata rispetto a quella degli istituti bancari ed assimilati.3. [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, consentenza n. 814/2022, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entraterilevando che: 1) è pacifico che i confidi non possono essere equiparatialle banche e che nel vigore della Legge Regionale n. 43/2002 lamaggiore aliquota prevista per le banche non fosse applicabile aiconfidi; 2) che la disciplina è stata modificata con la Legge RegioneToscana n. 64/2006, il cui art. 5, intitolato “Variazioni aliquota Irap”,ha previsto che “a decorrere dal 1 gennaio 2007 le aliquota Irap sonosoggette alle variazioni di incremento previste nell’allegato A”; 3)pertanto, l’aumento dello 0,85% rispetto alla aliquota ordinaria siapplica, oltre che per le attività finanziarie e di intermediazionefinanziaria (codice 65) anche per le attività ausiliariedell’intermediazione finanziaria (codice 67).

In tale codice rientraNumero registro generale 20741/2023Numero sezionale 5042/2026Numero di raccolta generale 21696/2026Data pubblicazione 25/06/2026pacificamente l’attività della società contribuente non essendocontestato che al codice attività indicato in dichiarazione (64.02.01)corrisponda il codice Ateco 67.13.3. al quale fa riferimento la leggeregionale 64/2006.

In definitiva, l’aliquota del 5,25% non è stataapplicata in ragione di una inesistente equiparazione agli istituti bancarima perché la società svolge attività, quale quella dei consorzi digaranzia collettiva dei fidi, catalogata con il codice 67.13.3 per il qualela legge regionale toscana del 64/2006 -a differenza della precedentelegge regionale n. 43/2002 che ai fini della maggiore aliquota facevariferimento ai soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 446/1996,escludendo pertanto i confidi di cui all’art. 10- prevede un aumentodell’aliquota Irap originaria.

A nulla rileva poi la nota n. 1, in quantovolta soltanto a precisare che fino al 31 gennaio 2006 l’aliquota erapari al 4,40% e che a tale percentuale va aggiunto l’aumento dello0,85%, né la circolare n.5/E/2015, poiché relativa ad un diversocontesto normativo che non tiene conto delle norme contenute nellalegge regionale della Toscana.4.

La società ricorre per cassazione articolando un unico motivo.5.

L’Agenzia delle entrate non ha depositato controricorso ma merodiscussione ai sensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c., con istanza diriunione o trattazione congiunta rispetto ai ricorsi iscritti ai n.26450/2020, n. 24858/2022, n. 20741/23 e n. 12717/2024.6.

La società controricorrente in data 8/6/2026 ha depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso la società contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione e, in ogni caso, la non corretta interpretazione dell’art. 10Numero registro generale 20741/2023Numero sezionale 5042/2026Numero di raccolta generale 21696/2026Data pubblicazione 25/06/2026d.lgs n.446/97 e dell’art 5 L.R.

Toscana n. 64/2006, avendo laCommissione Tributaria Regione Toscana erroneamente ritenutoapplicabile l’aumento dell’aliquota IRAP previsto dalla L.R.

Toscana64/2006 all’art. 5, non tenendo conto del fatto che la nota (1)dell’Allegato A della legge regionale chiarisce che il legislatoreRegionale, pur individuandoli con diversi criteri, intendeva applicare ilsecondo incremento dello 0,85% ai soggetti che già erano statiinteressati dal precedente aumento di cui alla L.R.

Toscana 43/2002 edal quale Artigiancredito, quale soggetto a cui era applicabile lametodologia di calcolo di cui all’art. 10 del d.lgs. 446/97 e non gli artt.6 e 7, risultava escluso.

Il riferimento alla aliquota del 4,40% contenutonella nota 1, secondo parte ricorrente, costituisce una espressa relatioalle aliquote già incise con il precedente intervento normativo regionaleponendosi in linea di continuità.

Ulteriori indici dell’infondatezza dellapretesa dell’Agenzia delle entrate sono desumibili dal d.l. 269/2003,art. 13, dalla risoluzione 5/E del 19/01/2015 e dalle istruzioni operativedei [OSCURATO:PERSONA].2.

Il ricorso è fondato.2.1.

In via preliminare va disattesa la richiesta di riunione dei ricorsin. 26450/2020, n. 24858/2022, n. 20741/23 e n. 12717/2024, nontrattandosi di impugnazione avverso la medesima sentenza per cui nonricorre l’ipotesi di cui all’art. 335 c.p.c, mentre, ai fini di cui all’art. 273c.p.c. richiamato, la trattazione congiunta dei ricorsi nella medesimaadunanza camerale consente di evitare un eventuale contrasto digiudicati, non palesandosi la necessità anche di una riunione,trattandosi di cause diverse in relazione alle differenti cartelle dipagamento impugnate, sebbene con identità di questioni proposte.2.2.

Venendo all’esame del motivo di ricorso, la Corte intende darecontinuità all’indirizzo giurisprudenziale espresso con sentenza dellasezione Tributaria del 31/8/2002, n. 25558, che ha affermato la nonNumero registro generale 20741/2023Numero sezionale 5042/2026Numero di raccolta generale 21696/2026Data pubblicazione 25/06/2026applicabilità ai confidi, e cioè ai Consorzi di garanzia collettiva fidi,dell’incremento IRAP previsto dall’art. 5 della Legge della RegioneToscana n. 64/2006.Più in particolare, la Corte ha ritenuto che “l’intento del legislatoreregionale sia stato quello di mutare il metodo di identificazione deisoggetti passivi, ma con la specificazione - tramite la nota "[1]" - chesono soggetti alla maggiorazione dello 0,85% solo quei soggetti per iquali alla data del 31.12.2006 era già stata prevista la maggiorazionedell'aliquota al 4,40%, ai sensi dell'art. 2, primo comma, dellaprecedente legge Regione Toscana n. 43 del 2002, la quale prevedevatale aumento solo "per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionalesulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delledetrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a taleimposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successivemodifiche", in cui sono ricomprese le imprese bancarie ed assicurative,ma da cui risultano esclusi i confidi, disciplinati dal successivo articolo10”.La Corte, sebbene con riferimento ad altra categoria e cioè a quelladei promotori finanziari, con ordinanza della sezione 6-5 del28/7/2022, n. 23619, aveva già affermato che la Regione Toscana, conla legge regionale n. 43 del 2002, esercitando la facoltà dimaggiorazione dell’aliquota Irap prevista dall’art. 16, co. 3, d.lgs. n.446/1997, ha innalzato la detta aliquota dal 4,25% al 4,40% solo perdeterminate categorie di soggetti passivi di cui agli artt. 6 e 7 e cioèper le banche, gli altri enti e società finanziarie ed imprese diassicurazione: per soggetti diversi restava applicabile l’aliquotaordinaria Irap del 4,25% (anziché quella maggiorata del 4,40%), comeda previsione generale contenuta nell’art. 16, co. 1, del d.lgs. n.446/1997.

Pertanto, la Regione Toscana, allorquando con legge n.Numero registro generale 20741/2023Numero sezionale 5042/2026Numero di raccolta generale 21696/2026Data pubblicazione 25/06/202664/2006 ha previsto, all’art. 5, che, a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], lealiquote Irap fossero soggette alle variazioni di incremento previstenell’allegato A, non poteva non tener presente le differenti aliquote inquel momento applicate a seconda della categoria di attività presa inconsiderazione.

In assenza di una espressa previsione nel senso di unaumento generalizzato delle dette aliquote, il richiamo, operato nellanota (1) a corredo dell’allegato A, all’aliquota del 4,40% vigente fino al31.12.2006 non poteva riferirsi ai soggetti sottoposti all’aliquota Irapordinaria del 4,25%.2.3.

La normativa nazionale e quella regionale conducono nel sensodelle decisioni di cui innanzi.Il d.lgs. 446/1997, istitutivo dell’imposta sul reddito delle attivitàproduttive, ha disciplinato i criteri di determinazione del valore dellaproduzione netta delle banche e di altri enti e società finanziarie di cuiall’art. 6, quello delle imprese di assicurazioni all’art. 7, e quello deglienti non commerciali all’art. 10.All’interno della categoria degli enti non commerciali, e dunquenell’ambito dell’art. 10 del d.lgs. 446/1997, il d.lgs. 19 novembre 1998,n. 422, con l’art. 4, ha inserito nell’art. 10, comma 1 di cui innanzi,dopo l’inciso "esclusivamente attività non commerciali" la seguenteprevisione: "e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi diprimo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di societàcooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previstodell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385".L'articolo 16 del d.lgs. n. 446 del 1997 ha poi previsto per le Regionicon propri provvedimenti di aumentare l’aliquota base fissata ai finiIRAP al 4,25%.Numero registro generale 20741/2023Numero sezionale 5042/2026Numero di raccolta generale 21696/2026Data pubblicazione 25/06/2026In questo contesto normativo l’art. 2 della L.R.

Toscana n. 43/2002 haprevisto che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per i soggetti di cui agliarticoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 l'impostaregionale sulle attività produttive è determinata applicando al valoredella produzione netta l'aliquota del 4,40%, così aumentando l’aliquotaordinaria del 4,25%.

I destinatari della L.R.

Toscana 43/2002 nonerano, dunque, i confidi che, per quanto detto, andavano ricondottiespressamente tra i soggetti di cui all’art. 10 del decreto IRAP.La disciplina nazionale dei confidi è stata poi introdotta dall’art. 13 deld.l. n. 269 del 2003, come conv. dalla legge 326/2003, con laprevisione di cui al comma 45, secondo cui ai fini delle imposte suiredditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali,e del comma 47, secondo cui detti confidi determinano in ogni caso ilvalore della produzione netta secondo le modalità contenutenell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni.Il legislatore nazionale, pur espressamente qualificandoli enticommerciali, ha confermato la distinzione dei confidi rispetto agli entifinanziari, bancari o assicurativi, che sono invece regolati ai sensi degliartt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997.In definitiva, l'art. 2 della Legge Regione Toscana n. 43 del 2002 haprevisto l'aumento dell'Irap al 4,40% nei confronti delle banche,nonché di enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione, ma datale incremento sono stati ritenuti pacificamente esclusi i confidi, chehanno continuato a versare l'Irap in base all'aliquota ordinaria del4,25%; l’art. 5 della Legge Regione Toscana n. 64 del 2006 ha poidisposto l'aumento delle aliquote Irap nei confronti dei soggettieconomici indicati nell'allegato "A" della stessa legge ove si chiarisceche per le attività di cui ai codici Ateco nn. 64, 65 e 66, è previsto unNumero registro generale 20741/2023Numero sezionale 5042/2026Numero di raccolta generale 21696/2026Data pubblicazione 25/06/2026aumento pari allo 0,85 %, ma in nota si specifica che esso si applicaad operatori economici per i quali "l'aliquota vigente al 31 dicembre2006 è al 4,40 per cento”.L'aumento è stato, dunque, previsto per le imprese che esercitano leriassicurazioni e fondi pensione), e 66 (attività ausiliarie dei servizifinanziari e delle attività assicurative), ma risulta decisiva la ricordatanota "1", la quale sancisce che la maggiorazione dello 0,85% dell'Irapsi applica (solo) a quelle attività per le quali era già stato fissatol'incremento dell'Irap al 4,40%.Sebbene l’[OSCURATO:PERSONA] soc. coop. sia un consorzio digaranzia collettiva fidi e, quindi, svolga attività ausiliaria dei servizifinanziari (codice Ateco 66 secondo la classificazione Istat del 2002),l’aumento dello 0,85% non si applica perché alla data dell’entrata invigore dell’art. 5 della legge regionale l’aliquota applicata ai confidi,esplicitamente esclusi, come detto, dalla disciplina dell'Irap applicabileagli enti finanziari, bancari, assicurativi, nonché ausiliari di talicategorie, dall'art. 13, comma 47, del d.l. n. 269 del 2003, non era parial 4,40% bensì al 4,25%.Non può, infatti, affermarsi che la nota esplicativa all’allegato A allaL.R. 64/2006 si limiti esclusivamente a precisare che per gli enticommerciali l’aliquota fino al 31 gennaio 2006 era pari al 4,40%, poichéin tal modo essa sarebbe priva di rilevanza, in quanto superflua.In definitiva, nell’allegato A è previsto ai fini IRAP un incremento dialiquota nella misura dello 0,85% per le attività indicate con i codiciAteco (anno 2002) 64 (servizi finanziari), 65 (assicurazioni,riassicurazioni e fondi pensione) e 66 (attività ausiliarie dei servizifinanziari e delle attività assicurative) ma la maggiorazione in virtùdella nota n. 1 non si applica alle intere categorie menzionate, bensìsoltanto a quelle attività -dalle quali vanno esclusi quelle svolte daiNumero registro generale 20741/2023Numero sezionale 5042/2026Numero di raccolta generale 21696/2026Data pubblicazione 25/06/2026confidi- per le quali l'aliquota vigente al 31 dicembre 2006 era pari4,40%.La prospettazione non risulta superata dalla indicazione di uncodice Ateco diverso n. 64.92.01 collocato sotto il Codice generale diriferimento 64.92.0 dedicato alle “Altre attività creditizie”, avutoriguardo alla successiva classificazione del 2007, della quale la leggeregionale n. 64/2006 non poteva tener conto.

Mentre la L.R.

Toscanan. 64/2006 richiama i codici Ateco 2002 relativi alle attività finanziariee assicurative, la classificazione Ateco 2007 ha attribuito ai confidi unautonomo codice (64.92.01), distinto da quelli richiamati dalla leggeregionale; nel 2007, quindi, i confidi sono stati espressamente distintidalle attività bancarie e finanziarie ordinarie e ricondotti all'autonomocodice 64.92.01 ("Altre attività creditizie"), diverso da quelli richiamatidalla normativa regionale, a conferma della specificità dei consorzi inquestione che, sebbene enti commerciali, non sono assimilabili quantoallo statuto applicabile alle banche o agli altri intermediari finanziari.La ratio di tale interpretazione va individuata a monte quale direttaconseguenza dell’esclusione dei confidi ai fini della determinazionedell’IRAP dal regime di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 446/1997 e, quindi,nella disposizione di favore riconosciuta a detti enti che, pur svolgendodi sostenere le piccole e medie imprese nell’accedere al creditoprestando garanzie nei confronti degli istituti di credito; con riferimentoal valore della produzione netta, qui in esame, i confidi pertantodeterminano la base imponibile con il metodo retributivo, beneficiandodi un calcolo più favorevole rispetto alle imprese commerciali, purdovendosi considerare tali ai fini delle imposte sui redditi in virtù dellaprevisione dell’art. 13 del d.l. 269/2003, convertito dalla legge326/2003 innanzi richiamata.Numero registro generale 20741/2023Numero sezionale 5042/2026Numero di raccolta generale 21696/2026Data pubblicazione 25/06/20262.5.

In senso contrario non può richiamarsi la risoluzione n. 5/E del19 gennaio 2015, riportata dalla ricorrente.La risoluzione ha ad oggetto la “consulenza giuridica – IRAP –Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile aiCONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)”.Nel parere reso, richiamati i commi 45 e 47 dell’art. 13 del d.l.269/2003, l’Agenzia delle entrate ha osservato che da un punto di vistasoggettivo, i confidi, in quanto operanti nel settore finanziario,sarebbero generalmente riconducibili tra i soggetti “(…) indicatinell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, esuccessive modificazioni”, per i quali, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,del D.Lgs. n. 446 del 1997, “(…) salvo quanto previsto nei successivicommi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle(…) voci del conto economico (…)”; che però la previsione dell’art. 13,comma 47, del d.l. n. 269 del 2003 impone ai Confidi, “comunquecostituiti”, di determinare “in ogni caso” il valore della produzione nettasecondo le modalità di cui all’articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 446del 1997 (c.d.

“metodo retributivo”), e ciò conduce ad affermare che illegislatore abbia voluto riservare ai confidi -seppur soggettivamenteconfigurabili quali enti finanziari- la capacità di determinare il valoredella produzione netta secondo le regole previste per gli enti privatinon commerciali.Da tanto consegue, secondo la risoluzione citata, che “la descrittascelta legislativa comporta che, in ordine alla individuazione dellasoggettività passiva dei confidi, non può valere il riferimento a “lebanche e gli altri enti e società finanziari” contenuto nell’articolo 6 delD.Lgs. n. 446, la cui applicazione deve comunque intendersi, in viagenerale, necessariamente vincolata anche al metodo di calcolo dellabase imponibile in esso indicato.

Per i confidi, dunque, la sussistenzadel solo requisito soggettivo non rappresenta un elemento sufficienteNumero registro generale 20741/2023Numero sezionale 5042/2026Numero di raccolta generale 21696/2026Data pubblicazione 25/06/2026per poter giustificare l’applicazione (tanto in termini di determinazionedella base imponibile, quanto in relazione all’individuazionedell’aliquota applicabile) del regime IRAP proprio delle banche ed altrisoggetti finanziari”.La medesima Agenzia delle entrate ha, quindi, esclusoespressamente, non soltanto ai fini della determinazione della baseimponibile ma anche con riferimento alla individuazione dell’aliquotaapplicabile, la disciplina prevista ai fini IRAP per le banche e gli altrisoggetti finanziari ed ha affermato che non deve essere applicata lamaggiorazione di aliquota prevista per i soggetti di cui all’articolo 6 delD.Lgs. n. 446 del 1997.Da tanto consegue che se non deve essere applicata ai confidi lamaggiorazione dell’aliquota al 4,40% va escluso, a maggior ragione,l’aumento dell’aliquota dello 0,85% previsto proprio per gli enti per iquali era applicabile l’aliquota al 4,40%, come precisato dalla nota 1innanzi richiamata.2.6.

Peraltro, anche le istruzioni per la compilazione dei modelliIRAP per l’anno 2014 qui di interesse danno atto del peculiare regimedei confidi, così come per il precedente anno 2013 ed il successivo anno2015.

Ed infatti, per l’anno 2014 le istruzioni per la compilazione delmodello IRAP prevedevano che il rigo IC63 fosse utilizzato anche daiconfidi, così come definiti dall’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 269 del30 settembre 2003, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,i quali, comunque siano costituiti, determinano il valore dellaproduzione netta, ai sensi del comma 47 dello stesso articolo, secondole modalità contenute nell’articolo 10, comma 1.3.

Il ricorso va, pertanto, accolto e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la Corte, pronunziando ai sensi dell'art. 384,secondo comma, c.p.c., può decidere nel merito, accogliendol'originario ricorso proposto dalla contribuente.Numero registro generale 20741/2023Numero sezionale 5042/2026Numero di raccolta generale 21696/2026Data pubblicazione 25/06/20264.

Le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimitàdevono essere compensate per la novità e la complessità dellaquestione esaminata, anche per le plurime fonti normative diderivazione nazionale e regionale che vengono in rilievo da coordinareed interpretare, e stante l’introduzione del ricorso prima che Corte conla sentenza innanzi richiamata esprimesse l’orientamentogiurisprudenziale in materia, dovendosi altresì considerare icontrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso proposto dalla società ArtigiancreditoConsorzi fidi della piccola e media impresa e, decidendo nel merito aisensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., accoglie l’originario ricorsodella società contribuente.Compensa interamente tra le parti le spese di lite dei gradi di merito equelle del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19 giugno 2026Il PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LCLD67M65H501E);– ricorrente –controAgenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;– resistente –avversola sentenza n. 814/2022 della [OSCURATO:PERSONA] per laToscana, Sezione 05, del 17/06/2022, depositata il 20/6/2022;Numero registro generale 20741/2023Numero sezionale 5042/2026Numero di raccolta generale 21696/2026Data pubblicazione 25/06/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19 giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1. A seguito di controllo formale, eseguito ai sensi dell’art. 36 bisdel d.P.R. 600/1973, l’Agenzia delle entrate emetteva la cartella dipagamento n. 041 2017 00229781 77 000 dell’importo di euro90.596,05 -per omesso o carente versamento dell’IRAP anno 2014-, invirtù dell’applicazione della maggiore aliquota del 5,25% previstadall’art. 5 della legge Regione Toscana n. 64/2006, oltre interessi esanzioni.2. [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, con sentenzan.1019/2018, accoglieva il ricorso della società aderendo allagiurisprudenza di merito ed in particolare alle decisioni del 10/4/2017e del 26/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana,in particolare evidenziando che i confidi hanno una disciplina fiscaledifferenziata rispetto a quella degli istituti bancari ed assimilati.3. [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, consentenza n. 814/2022, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entraterilevando che: 1) è pacifico che i confidi non possono essere equiparatialle banche e che nel vigore della Legge Regionale n. 43/2002 lamaggiore aliquota prevista per le banche non fosse applicabile aiconfidi; 2) che la disciplina è stata modificata con la Legge RegioneToscana n. 64/2006, il cui art. 5, intitolato “Variazioni aliquota Irap”,ha previsto che “a decorrere dal 1 gennaio 2007 le aliquota Irap sonosoggette alle variazioni di incremento previste nell’allegato A”; 3)pertanto, l’aumento dello 0,85% rispetto alla aliquota ordinaria siapplica, oltre che per le attività finanziarie e di intermediazionefinanziaria (codice 65) anche per le attività ausiliariedell’intermediazione finanziaria (codice 67). In tale codice rientraNumero registro generale 20741/2023Numero sezionale 5042/2026Numero di raccolta generale 21696/2026Data pubblicazione 25/06/2026pacificamente l’attività della società contribuente non essendocontestato che al codice attività indicato in dichiarazione (64.02.01)corrisponda il codice Ateco 67.13.3. al quale fa riferimento la leggeregionale 64/2006. In definitiva, l’aliquota del 5,25% non è stataapplicata in ragione di una inesistente equiparazione agli istituti bancarima perché la società svolge attività, quale quella dei consorzi digaranzia collettiva dei fidi, catalogata con il codice 67.13.3 per il qualela legge regionale toscana del 64/2006 -a differenza della precedentelegge regionale n. 43/2002 che ai fini della maggiore aliquota facevariferimento ai soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 446/1996,escludendo pertanto i confidi di cui all’art. 10- prevede un aumentodell’aliquota Irap originaria. A nulla rileva poi la nota n. 1, in quantovolta soltanto a precisare che fino al 31 gennaio 2006 l’aliquota erapari al 4,40% e che a tale percentuale va aggiunto l’aumento dello0,85%, né la circolare n.5/E/2015, poiché relativa ad un diversocontesto normativo che non tiene conto delle norme contenute nellalegge regionale della Toscana.4. La società ricorre per cassazione articolando un unico motivo.5. L’Agenzia delle entrate non ha depositato controricorso ma merodiscussione ai sensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c., con istanza diriunione o trattazione congiunta rispetto ai ricorsi iscritti ai n.26450/2020, n. 24858/2022, n. 20741/23 e n. 12717/2024.6. La società controricorrente in data 8/6/2026 ha depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso la società contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione e, in ogni caso, la non corretta interpretazione dell’art. 10Numero registro generale 20741/2023Numero sezionale 5042/2026Numero di raccolta generale 21696/2026Data pubblicazione 25/06/2026d.lgs n.446/97 e dell’art 5 L.R. Toscana n. 64/2006, avendo laCommissione Tributaria Regione Toscana erroneamente ritenutoapplicabile l’aumento dell’aliquota IRAP previsto dalla L.R. Toscana64/2006 all’art. 5, non tenendo conto del fatto che la nota (1)dell’Allegato A della legge regionale chiarisce che il legislatoreRegionale, pur individuandoli con diversi criteri, intendeva applicare ilsecondo incremento dello 0,85% ai soggetti che già erano statiinteressati dal precedente aumento di cui alla L.R. Toscana 43/2002 edal quale Artigiancredito, quale soggetto a cui era applicabile lametodologia di calcolo di cui all’art. 10 del d.lgs. 446/97 e non gli artt.6 e 7, risultava escluso. Il riferimento alla aliquota del 4,40% contenutonella nota 1, secondo parte ricorrente, costituisce una espressa relatioalle aliquote già incise con il precedente intervento normativo regionaleponendosi in linea di continuità. Ulteriori indici dell’infondatezza dellapretesa dell’Agenzia delle entrate sono desumibili dal d.l. 269/2003,art. 13, dalla risoluzione 5/E del 19/01/2015 e dalle istruzioni operativedei [OSCURATO:PERSONA].2. Il ricorso è fondato.2.1. In via preliminare va disattesa la richiesta di riunione dei ricorsin. 26450/2020, n. 24858/2022, n. 20741/23 e n. 12717/2024, nontrattandosi di impugnazione avverso la medesima sentenza per cui nonricorre l’ipotesi di cui all’art. 335 c.p.c, mentre, ai fini di cui all’art. 273c.p.c. richiamato, la trattazione congiunta dei ricorsi nella medesimaadunanza camerale consente di evitare un eventuale contrasto digiudicati, non palesandosi la necessità anche di una riunione,trattandosi di cause diverse in relazione alle differenti cartelle dipagamento impugnate, sebbene con identità di questioni proposte.2.2. Venendo all’esame del motivo di ricorso, la Corte intende darecontinuità all’indirizzo giurisprudenziale espresso con sentenza dellasezione Tributaria del 31/8/2002, n. 25558, che ha affermato la nonNumero registro generale 20741/2023Numero sezionale 5042/2026Numero di raccolta generale 21696/2026Data pubblicazione 25/06/2026applicabilità ai confidi, e cioè ai Consorzi di garanzia collettiva fidi,dell’incremento IRAP previsto dall’art. 5 della Legge della RegioneToscana n. 64/2006.Più in particolare, la Corte ha ritenuto che “l’intento del legislatoreregionale sia stato quello di mutare il metodo di identificazione deisoggetti passivi, ma con la specificazione - tramite la nota "[1]" - chesono soggetti alla maggiorazione dello 0,85% solo quei soggetti per iquali alla data del 31.12.2006 era già stata prevista la maggiorazionedell'aliquota al 4,40%, ai sensi dell'art. 2, primo comma, dellaprecedente legge Regione Toscana n. 43 del 2002, la quale prevedevatale aumento solo "per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionalesulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delledetrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a taleimposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successivemodifiche", in cui sono ricomprese le imprese bancarie ed assicurative,ma da cui risultano esclusi i confidi, disciplinati dal successivo articolo10”.La Corte, sebbene con riferimento ad altra categoria e cioè a quelladei promotori finanziari, con ordinanza della sezione 6-5 del28/7/2022, n. 23619, aveva già affermato che la Regione Toscana, conla legge regionale n. 43 del 2002, esercitando la facoltà dimaggiorazione dell’aliquota Irap prevista dall’art. 16, co. 3, d.lgs. n.446/1997, ha innalzato la detta aliquota dal 4,25% al 4,40% solo perdeterminate categorie di soggetti passivi di cui agli artt. 6 e 7 e cioèper le banche, gli altri enti e società finanziarie ed imprese diassicurazione: per soggetti diversi restava applicabile l’aliquotaordinaria Irap del 4,25% (anziché quella maggiorata del 4,40%), comeda previsione generale contenuta nell’art. 16, co. 1, del d.lgs. n.446/1997. Pertanto, la Regione Toscana, allorquando con legge n.Numero registro generale 20741/2023Numero sezionale 5042/2026Numero di raccolta generale 21696/2026Data pubblicazione 25/06/202664/2006 ha previsto, all’art. 5, che, a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], lealiquote Irap fossero soggette alle variazioni di incremento previstenell’allegato A, non poteva non tener presente le differenti aliquote inquel momento applicate a seconda della categoria di attività presa inconsiderazione. In assenza di una espressa previsione nel senso di unaumento generalizzato delle dette aliquote, il richiamo, operato nellanota (1) a corredo dell’allegato A, all’aliquota del 4,40% vigente fino al31.12.2006 non poteva riferirsi ai soggetti sottoposti all’aliquota Irapordinaria del 4,25%.2.3. La normativa nazionale e quella regionale conducono nel sensodelle decisioni di cui innanzi.Il d.lgs. 446/1997, istitutivo dell’imposta sul reddito delle attivitàproduttive, ha disciplinato i criteri di determinazione del valore dellaproduzione netta delle banche e di altri enti e società finanziarie di cuiall’art. 6, quello delle imprese di assicurazioni all’art. 7, e quello deglienti non commerciali all’art. 10.All’interno della categoria degli enti non commerciali, e dunquenell’ambito dell’art. 10 del d.lgs. 446/1997, il d.lgs. 19 novembre 1998,n. 422, con l’art. 4, ha inserito nell’art. 10, comma 1 di cui innanzi,dopo l’inciso "esclusivamente attività non commerciali" la seguenteprevisione: "e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi diprimo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di societàcooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previstodell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385".L'articolo 16 del d.lgs. n. 446 del 1997 ha poi previsto per le Regionicon propri provvedimenti di aumentare l’aliquota base fissata ai finiIRAP al 4,25%.Numero registro generale 20741/2023Numero sezionale 5042/2026Numero di raccolta generale 21696/2026Data pubblicazione 25/06/2026In questo contesto normativo l’art. 2 della L.R. Toscana n. 43/2002 haprevisto che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per i soggetti di cui agliarticoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 l'impostaregionale sulle attività produttive è determinata applicando al valoredella produzione netta l'aliquota del 4,40%, così aumentando l’aliquotaordinaria del 4,25%. I destinatari della L.R. Toscana 43/2002 nonerano, dunque, i confidi che, per quanto detto, andavano ricondottiespressamente tra i soggetti di cui all’art. 10 del decreto IRAP.La disciplina nazionale dei confidi è stata poi introdotta dall’art. 13 deld.l. n. 269 del 2003, come conv. dalla legge 326/2003, con laprevisione di cui al comma 45, secondo cui ai fini delle imposte suiredditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali,e del comma 47, secondo cui detti confidi determinano in ogni caso ilvalore della produzione netta secondo le modalità contenutenell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni.Il legislatore nazionale, pur espressamente qualificandoli enticommerciali, ha confermato la distinzione dei confidi rispetto agli entifinanziari, bancari o assicurativi, che sono invece regolati ai sensi degliartt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997.In definitiva, l'art. 2 della Legge Regione Toscana n. 43 del 2002 haprevisto l'aumento dell'Irap al 4,40% nei confronti delle banche,nonché di enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione, ma datale incremento sono stati ritenuti pacificamente esclusi i confidi, chehanno continuato a versare l'Irap in base all'aliquota ordinaria del4,25%; l’art. 5 della Legge Regione Toscana n. 64 del 2006 ha poidisposto l'aumento delle aliquote Irap nei confronti dei soggettieconomici indicati nell'allegato "A" della stessa legge ove si chiarisceche per le attività di cui ai codici Ateco nn. 64, 65 e 66, è previsto unNumero registro generale 20741/2023Numero sezionale 5042/2026Numero di raccolta generale 21696/2026Data pubblicazione 25/06/2026aumento pari allo 0,85 %, ma in nota si specifica che esso si applicaad operatori economici per i quali "l'aliquota vigente al 31 dicembre2006 è al 4,40 per cento”.L'aumento è stato, dunque, previsto per le imprese che esercitano leriassicurazioni e fondi pensione), e 66 (attività ausiliarie dei servizifinanziari e delle attività assicurative), ma risulta decisiva la ricordatanota "1", la quale sancisce che la maggiorazione dello 0,85% dell'Irapsi applica (solo) a quelle attività per le quali era già stato fissatol'incremento dell'Irap al 4,40%.Sebbene l’[OSCURATO:PERSONA] soc. coop. sia un consorzio digaranzia collettiva fidi e, quindi, svolga attività ausiliaria dei servizifinanziari (codice Ateco 66 secondo la classificazione Istat del 2002),l’aumento dello 0,85% non si applica perché alla data dell’entrata invigore dell’art. 5 della legge regionale l’aliquota applicata ai confidi,esplicitamente esclusi, come detto, dalla disciplina dell'Irap applicabileagli enti finanziari, bancari, assicurativi, nonché ausiliari di talicategorie, dall'art. 13, comma 47, del d.l. n. 269 del 2003, non era parial 4,40% bensì al 4,25%.Non può, infatti, affermarsi che la nota esplicativa all’allegato A allaL.R. 64/2006 si limiti esclusivamente a precisare che per gli enticommerciali l’aliquota fino al 31 gennaio 2006 era pari al 4,40%, poichéin tal modo essa sarebbe priva di rilevanza, in quanto superflua.In definitiva, nell’allegato A è previsto ai fini IRAP un incremento dialiquota nella misura dello 0,85% per le attività indicate con i codiciAteco (anno 2002) 64 (servizi finanziari), 65 (assicurazioni,riassicurazioni e fondi pensione) e 66 (attività ausiliarie dei servizifinanziari e delle attività assicurative) ma la maggiorazione in virtùdella nota n. 1 non si applica alle intere categorie menzionate, bensìsoltanto a quelle attività -dalle quali vanno esclusi quelle svolte daiNumero registro generale 20741/2023Numero sezionale 5042/2026Numero di raccolta generale 21696/2026Data pubblicazione 25/06/2026confidi- per le quali l'aliquota vigente al 31 dicembre 2006 era pari4,40%.La prospettazione non risulta superata dalla indicazione di uncodice Ateco diverso n. 64.92.01 collocato sotto il Codice generale diriferimento 64.92.0 dedicato alle “Altre attività creditizie”, avutoriguardo alla successiva classificazione del 2007, della quale la leggeregionale n. 64/2006 non poteva tener conto. Mentre la L.R. Toscanan. 64/2006 richiama i codici Ateco 2002 relativi alle attività finanziariee assicurative, la classificazione Ateco 2007 ha attribuito ai confidi unautonomo codice (64.92.01), distinto da quelli richiamati dalla leggeregionale; nel 2007, quindi, i confidi sono stati espressamente distintidalle attività bancarie e finanziarie ordinarie e ricondotti all'autonomocodice 64.92.01 ("Altre attività creditizie"), diverso da quelli richiamatidalla normativa regionale, a conferma della specificità dei consorzi inquestione che, sebbene enti commerciali, non sono assimilabili quantoallo statuto applicabile alle banche o agli altri intermediari finanziari.La ratio di tale interpretazione va individuata a monte quale direttaconseguenza dell’esclusione dei confidi ai fini della determinazionedell’IRAP dal regime di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 446/1997 e, quindi,nella disposizione di favore riconosciuta a detti enti che, pur svolgendodi sostenere le piccole e medie imprese nell’accedere al creditoprestando garanzie nei confronti degli istituti di credito; con riferimentoal valore della produzione netta, qui in esame, i confidi pertantodeterminano la base imponibile con il metodo retributivo, beneficiandodi un calcolo più favorevole rispetto alle imprese commerciali, purdovendosi considerare tali ai fini delle imposte sui redditi in virtù dellaprevisione dell’art. 13 del d.l. 269/2003, convertito dalla legge326/2003 innanzi richiamata.Numero registro generale 20741/2023Numero sezionale 5042/2026Numero di raccolta generale 21696/2026Data pubblicazione 25/06/20262.5. In senso contrario non può richiamarsi la risoluzione n. 5/E del19 gennaio 2015, riportata dalla ricorrente.La risoluzione ha ad oggetto la “consulenza giuridica – IRAP –Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile aiCONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)”.Nel parere reso, richiamati i commi 45 e 47 dell’art. 13 del d.l.269/2003, l’Agenzia delle entrate ha osservato che da un punto di vistasoggettivo, i confidi, in quanto operanti nel settore finanziario,sarebbero generalmente riconducibili tra i soggetti “(…) indicatinell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, esuccessive modificazioni”, per i quali, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,del D.Lgs. n. 446 del 1997, “(…) salvo quanto previsto nei successivicommi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle(…) voci del conto economico (…)”; che però la previsione dell’art. 13,comma 47, del d.l. n. 269 del 2003 impone ai Confidi, “comunquecostituiti”, di determinare “in ogni caso” il valore della produzione nettasecondo le modalità di cui all’articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 446del 1997 (c.d. “metodo retributivo”), e ciò conduce ad affermare che illegislatore abbia voluto riservare ai confidi -seppur soggettivamenteconfigurabili quali enti finanziari- la capacità di determinare il valoredella produzione netta secondo le regole previste per gli enti privatinon commerciali.Da tanto consegue, secondo la risoluzione citata, che “la descrittascelta legislativa comporta che, in ordine alla individuazione dellasoggettività passiva dei confidi, non può valere il riferimento a “lebanche e gli altri enti e società finanziari” contenuto nell’articolo 6 delD.Lgs. n. 446, la cui applicazione deve comunque intendersi, in viagenerale, necessariamente vincolata anche al metodo di calcolo dellabase imponibile in esso indicato. Per i confidi, dunque, la sussistenzadel solo requisito soggettivo non rappresenta un elemento sufficienteNumero registro generale 20741/2023Numero sezionale 5042/2026Numero di raccolta generale 21696/2026Data pubblicazione 25/06/2026per poter giustificare l’applicazione (tanto in termini di determinazionedella base imponibile, quanto in relazione all’individuazionedell’aliquota applicabile) del regime IRAP proprio delle banche ed altrisoggetti finanziari”.La medesima Agenzia delle entrate ha, quindi, esclusoespressamente, non soltanto ai fini della determinazione della baseimponibile ma anche con riferimento alla individuazione dell’aliquotaapplicabile, la disciplina prevista ai fini IRAP per le banche e gli altrisoggetti finanziari ed ha affermato che non deve essere applicata lamaggiorazione di aliquota prevista per i soggetti di cui all’articolo 6 delD.Lgs. n. 446 del 1997.Da tanto consegue che se non deve essere applicata ai confidi lamaggiorazione dell’aliquota al 4,40% va escluso, a maggior ragione,l’aumento dell’aliquota dello 0,85% previsto proprio per gli enti per iquali era applicabile l’aliquota al 4,40%, come precisato dalla nota 1innanzi richiamata.2.6. Peraltro, anche le istruzioni per la compilazione dei modelliIRAP per l’anno 2014 qui di interesse danno atto del peculiare regimedei confidi, così come per il precedente anno 2013 ed il successivo anno2015. Ed infatti, per l’anno 2014 le istruzioni per la compilazione delmodello IRAP prevedevano che il rigo IC63 fosse utilizzato anche daiconfidi, così come definiti dall’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 269 del30 settembre 2003, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,i quali, comunque siano costituiti, determinano il valore dellaproduzione netta, ai sensi del comma 47 dello stesso articolo, secondole modalità contenute nell’articolo 10, comma 1.3. Il ricorso va, pertanto, accolto e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la Corte, pronunziando ai sensi dell'art. 384,secondo comma, c.p.c., può decidere nel merito, accogliendol'originario ricorso proposto dalla contribuente.Numero registro generale 20741/2023Numero sezionale 5042/2026Numero di raccolta generale 21696/2026Data pubblicazione 25/06/20264. Le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimitàdevono essere compensate per la novità e la complessità dellaquestione esaminata, anche per le plurime fonti normative diderivazione nazionale e regionale che vengono in rilievo da coordinareed interpretare, e stante l’introduzione del ricorso prima che Corte conla sentenza innanzi richiamata esprimesse l’orientamentogiurisprudenziale in materia, dovendosi altresì considerare icontrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso proposto dalla società ArtigiancreditoConsorzi fidi della piccola e media impresa e, decidendo nel merito aisensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., accoglie l’originario ricorsodella società contribuente.Compensa interamente tra le parti le spese di lite dei gradi di merito equelle del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19 giugno 2026Il PresidenteAndreina Giudicepietro
Sentenza Cassazione n. 21696/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris