CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 32382/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 17/02/2026, il Tribunale di sorveglianza diRoma ha dichiarato inammissibile l’istanza avanzata, ex art. 47 ter comma 1 lett.c) ord. pen., nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, in ragione dell’attuale finepena.2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXX,tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che, con un unico motivo,lamenta violazione di legge per errata notifica dell’ordinanza impugnata.Il provvedimento impugnato è stato notificato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -collaboratore di studio del difensore di fiducia del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA]Marconi - che aveva sostituito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del 17 febbraio2026.La notifica a difensore diverso da quello nominato integra una nullità aregime intermedio poiché incide direttamente sul diritto dell’interessato adessere assistito da proprio difensore e sul pieno esercizio del dirittoall’impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA],ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Va premesso che l’omesso avviso di udienza incide sulla partecipazionedel difensore e integra una nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen.;diversa è, invece, la fattispecie dell’omessa o viziata notificazione dell’avviso dideposito del provvedimento, che attiene a una fase successiva alla deliberazionee si risolve in una violazione delle norme concernenti l’assistenza e larappresentanza dell’imputato o del condannato, ai sensi dell’art. 178, comma 1,lett. c), cod. proc. pen.Tale violazione, non rientrando tra le ipotesi tassative di nullità assolutapreviste dall’art. 179 cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale aregime intermedio, soggetta alla disciplina degli artt. 180 e 182 cod. proc. pen.3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non è stato notificato aldifensore di fiducia del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], bensì all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Marconi, collaboratore di studio, che aveva sostituito il difensore all’udienza del17 febbraio 2026.La notificazione eseguita nei confronti di soggetto diverso dal difensoretitolare del mandato difensivo non può essere assimilata alla notificazioneritualmente eseguita al difensore nominato e, nei confronti di quest’ultimo,equivale a notificazione omessa o radicalmente nulla.La nullità è stata dedotta con il primo atto utile, costituito dal ricorso percassazione proposto avverso il provvedimento medesimo, sicché risultanorispettati i termini di deducibilità stabiliti dall’art. 180 cod. proc. pen., dovendo lanullità di ordine generale a regime intermedio essere eccepita o rilevata entro ladeliberazione della sentenza del grado successivo.4. Non conducono a diversa conclusione le osservazioni svolte dalProcuratore generale, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso perdifetto di specificità, richiamando il principio affermato da Sez. 3, n. 21852 del12/03/2025, dep. 10/06/2025, Rv. 288290-01.Il precedente evocato non appare pertinente alla fattispecie in esame.In quel caso, infatti, era stata dedotta la nullità della notifica di un attoeseguita presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato oeletto dall’imputato; situazione nella quale la notificazione, proprio in ragione delrapporto fiduciario tra imputato e difensore, era stata ritenuta comunque idoneaa determinare la conoscenza effettiva dell’atto. In motivazione si legge, infatti,che «Grazie al rapporto fiduciario tra imputato e difensore, infatti, tale notificarisulta comunque idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto, sicchéessa è soggetta ai termini di deduzione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc.pen. (ex plurimis, Sez. U., n. 58120 del 22/06/2017, in motivazione; Sez. 6, n.48620 del 23/09/2016, Rv. 268431; Sez. 6, n. 17123 del 07/01/2016, Rv.266613; Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Rv. 264505)».La vicenda qui scrutinata è radicalmente diversa: non si discute dellanotificazione all’imputato eseguita presso il difensore di fiducia, bensì dellanotificazione del provvedimento a un soggetto diverso dal difensore di fiducia,unico destinatario dell’atto in quanto titolare del mandato e soggetto legittimatoa riceverne comunicazione ai fini dell’eventuale impugnazione.In tal senso assume rilievo anche Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi,Rv. 271771-01, secondo cui la notificazione della citazione a giudizio medianteconsegna al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc.pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo a una nullità diordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazionedi circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato. Inmotivazione le Sezioni Unite hanno precisato che il giudice può impiegare ilparametro dell’esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare ilrispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa disanatoria rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti delprocesso, come la proposizione personale dell’atto di impugnazione da partedell’imputato o la nomina del difensore al fine precipuo di presentare l’atto diintroduzione alla fase di giudizio in riferimento al quale si deduce l’omessacitazione al domicilio dichiarato o eletto.Il principio, lungi dal giustificare una declaratoria di inammissibilità nel casodi specie, impone di verificare se l’atto successivamente compiuto abbiaeffettivamente realizzato lo scopo proprio della notificazione omessa o nulla. Taleverifica conduce, nella specie, a escludere la sanatoria.Vero è che, nel caso che ci occupa, il difensore ha avuto conoscenza difatto del provvedimento, come dimostra la proposizione del ricorso; ma taleconoscenza non è sufficiente, di per sé, a sanare la nullità quando l’atto diimpugnazione sia stato proposto esclusivamente al fine di denunciare il vizionotificatorio e non anche per devolvere censure di merito sul contenuto delprovvedimento.L’atto omesso o viziato, infatti, non è qui preordinato alla mera conoscenzadell’esistenza del rapporto processuale, secondo lo schema proprio della vocatioin ius, ma alla legale conoscenza del provvedimento da parte dei soggetti ai qualil’ordinamento attribuisce il potere di valutare se e come impugnarlo, segnando ilmomento dal quale decorre il relativo termine.La soluzione è coerente con il principio affermato, in fattispecie speculare,da Sez. 3, n. 6330 del 23/01/2023, Califano, Rv. 284085-01, secondo cui«L’omessa notificazione del decreto penale di condanna all’imputato integra unanullità di ordine generale, che è sanata nel caso in cui il difensore non l’eccepiscanell’atto di opposizione». Da tale arresto si ricava, per converso, che, quandol’atto introduttivo della fase successiva è destinato proprio a far valere il viziodella notificazione, la sanatoria non può dirsi verificata, poiché l’atto compiutonon realizza lo scopo sostanziale cui era preordinata la notificazione omessa onulla.Diversamente dovrebbe opinarsi se il difensore, ricevuta comunqueconoscenza del provvedimento, avesse proposto un’impugnazione articolataanche nel merito, così esercitando il potere difensivo cui la notificazione erafunzionale; in tal caso potrebbe discutersi del raggiungimento dello scopodell’atto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.Nel caso in esame, invece, il ricorso è diretto soltanto a rimuovere lasituazione di invalidità determinata dalla notificazione a soggetto diverso daldifensore di fiducia e a impedire l’apparente consolidamento della decisione.Ne deriva che non può ritenersi realizzata alcuna sanatoria: l’impugnazionenon ha avuto la funzione di esercitare il diritto di difesa nel merito, ma quella,preliminare, di denunciare il vizio che aveva impedito la rituale conoscenza legaledel provvedimento da parte del difensore titolare del mandato.Tale conclusione è, peraltro, coerente con i principi che hanno condottoquesta Corte ad affermare, in materia di validità delle notificazioni e di effettivitàdell’esercizio del diritto di difesa, la necessità di una verifica non meramenteformale, ma calibrata sulla funzione dell’atto e sull’effettiva possibilità per ildestinatario legale di esercitare le proprie prerogative processuali (Sez. 1, n.35629 del 30/09/2025, Ibrahimi, Rv. 288670-01).5. Deve conclusivamente dichiararsi la nullità della notifica delprovvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale disorveglianza di Roma perché provveda alla rinnovazione della notifica neiconfronti del difensore di fiducia del condannato.Deve, infine, ri levarsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anorma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dallalegge. P.Q.MDichiara la nullità della notifica del provvedimento impugnato e disponetrasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per la notifica aldifensore.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.