CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13797/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 26 settembre 2022 depositata in cancelleria il giorno successivo il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] di revoca dell'ingiunzione a demolire le opere abusive consistenti nella realizzazione di un fabbricato in cemento armato di circa 150 metri quadrati. 2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputato per vizio di motivazione dal momento che il Giudice non aveva preso in considerazione che era stata avanzata regolare istanza di condono non ancora evasa. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. L'imputato ha documentato di aver presentato istanza di condono del manufatto abusivo, tuttavia, il Giudice ha accertato che tale domanda, recante il n. prot. 78/98, non è agli atti del Comune, come dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] e Pianificazione territoriale con nota del 28 febbraio 2022 n. 41952. Ben vero il ricorrente ha assolto all'onere di allegazione come richiesto dalla giurisprudenza di questa Sezione (si veda in termini Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Giordano, Rv. 267413, ma anche Sez. 3, n. 2230 del 17/12/2021, dep. 2022, Favasuli, Rv. 282692-01 che in motivazione richiede, a ben vedere, non già l'assolvimento dell'onere della prova bensì l'assolvimento dell'onere di allegazione "qualificata" perché specifica). Spetta dunque al giudice, una volta che la parte abbia compiutamente prospettato le sue ragioni, di provvedere alle verifiche richieste dalla legge. E nel caso specifico il Giudice ha assolto con diligenza ai suoi compiti verificando presso il Comune che la domanda non era presente negli archivi. Rispetto a tale circostanza, il ricorrente nulla ha dedotto né ha dimostrato di aver avanzato solleciti, per oltre vent'anni; o di aver chiesto di ricostruire gli atti eventualmente smarriti. Sta di fatto che, considerata la risposta del Comune alla richiesta del Giudice, non è certo prevedibile il rilascio del condono in tempi ragionevoli, il che esclude in radice la possibilità di revocare l'ordine di demolizione (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, dep. 2016, Manna, Rv. 266763-01). Il ricorso va pertanto rigettato. Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 24 febbraio 2023 Il Consigliere es