CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2024
Cassazione n. 40957/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; cm9- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 13 dicembre 2023 con cui la Corte di appello di Catanzaro, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione per la violazione degli artt. 56, 575 cod. pen. e 628 cod. pen.; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione per avere la Corte di appello, con motivazione carente e manifestamente illogica, negato la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e omesso di concedere l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la Corte di appello ha approfonditamente esaminato i motivi di appello relativi al bilanciamento con le attenuanti generiche già concesse e alla concedibilità dell'attenuante della modesta gravità del danno patrimoniale, e ne ha escluso la fondatezza con una motivazione logica e approfondita che, pertanto, supera positivamente il controllo di legittimità (vedi Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747, quanto all'oggetto del giudizio di legittimità), avendo escluso la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti per la particolare gravità del fatto e la mancanza di elementi particolarmente favorevoli, tale non essendo l'incensuratezza dell'imputato ed essendo la sua collaborazione intervenuta solo dopo che la polizia giudiziaria lo aveva rintracciato, ed avendo escluso la concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. perché il danno patrimoniale causato con la rapina non è stato ritenuto irrisorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore I