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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 42153/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle-pani; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 18011_22 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame, il ricorrente lamenta in via del tutto generica il mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. non menzionata nella richiesta di applicazione di pena.

Si tratta di un motivo non riconducibile alle ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020.

Rv. 279117 - 01).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle-pani; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 18011_22 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame, il ricorrente lamenta in via del tutto generica il mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. non menzionata nella richiesta di applicazione di pena. Si tratta di un motivo non riconducibile alle ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020. Rv. 279117 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42153/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris