CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03534/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (02LRREG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO1.94m's-P 7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino - decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] - ha riqualificato la contestazione ex art. 648-bis cod. pen. sub E) della rubrica nella violazione dell'art. 648 cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche computate in regime di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato nella misura di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro quattromila di multa, eliminando la già disposta misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, deducendo illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e) cod. proc. pen., quanto alla determinazione della pena. La difesa si duole che la Corte di appello non abbia tenuto conto delle modalità concrete, in base alle quali si è determinato il reato (l'incendio è stato appiccato a un basso fabbricato, privo di abitazioni adiacenti, durante la chiusura del locale in orario notturno; la tipologia di reato, inoltre, è difforme rispetto ai reati per i quali il soggetto risulta pregiudicato, cosa che deve essere considerata indicativa di una non aumentata pericolosità). 3. Le parti civili Luca e [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno rassegnano conclusioni, a mezzo delle quali hanno domandato il rigetto dei motivi di impugnazione proposti dalla difesa dell'imputato, reputando í motivi posti a fondamento del ricorso infondati in punto di diritto. 4. Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico e meramente assertivo. Deve, invero, osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove questo risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio d diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiedE necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - s sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi gli oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di elementi che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnatc. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. Non si procede alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, stante la formulazione - ad opera dell'imputato - di motivi dì ricorso esclusivamente quoad poenam (Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,