CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17936/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore,- intimati -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 6 – n. 9852/2021, depositata l’8novembre 2021;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del4 marzo 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 9990/2022Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 17936/2026Data pubblicazione 04/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava, in data 23 febbraio2010, a [OSCURATO:PERSONA], diverse intimazioni di pagamento,relative a IRPEF, IRAP ed altri tributi per gli anni 1996-1997,sulla base di pregresse cartelle di pagamento.2. Avverso tali cartelle [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorsodinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania laquale, con sentenza n. 11971/2016, depositata il 22 novembre2016, lo accoglieva, condannando la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.alla rifusione delle spese di lite.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale della [OSCURATO:PERSONA] – sezionestaccata di Catania, con sentenza n. 9852/2021, pronunciata il19 gennaio 2021, e depositata in segreteria l’8 novembre 2021,rigettava l’appello, condannando l’appellante e la [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese del secondo grado digiudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo.s.p.a.) sono rimasti intimati.5. Con decreto presidenziale del 15 dicembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezioneper l’adunanza in camera di consiglio del 4 marzo 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 57-58 d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.R.G. N. 9990/2022 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 9990/2022Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 17936/2026Data pubblicazione 04/06/2026Deduce, in particolare, l’Ufficio che i giudici di secondo grado,nel respingere l’appello, avevano erroneamente ritenuto nonammissibile la produzione documentale effettuata dall’Agenzia,nonostante che tale preclusione non sussistesse e nonostanteche l’Agenzia fosse comunque legittimata a resistere alleeccezioni di prescrizione sollevate dal contribuente.2. Così delineati i motivi di ricorso, va rilevato che lo stessoricorso, notificato a mezzo posta come da relata in calce ericevute di spedizione, è inammissibile per mancato depositodell'avviso di ricevimento dell’atto, con conseguente superfluitàdell'esame dei motivi.Secondo la tradizionale e consolidata giurisprudenza di questaCorte (Cass. Sez. U., n. 627/2008; Cass. n. 18361/2018; Cass.n. 29992/2023), la produzione dell'avviso di ricevimento delpiego raccomandato contenente la copia del ricorso percassazione spedita per la notificazione a mezzo del serviziopostale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata conla quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatariodell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140c.p.c., è richiesta dalla legge in funzione della provadell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e,dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio;conseguentemente, l'avviso non allegato al ricorso e nondepositato può essere successivamente prodotto entro l'udienzadi discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia avuto iniziola relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione,ovvero entro l'adunanza della corte in Camera di consiglioprevista dall'art. 380-bis c.p.c., anche se non notificatomediante elenco alle altre parti, nel rispetto dell'art. 372 c.p.c.,comma 2.R.G. N. 9990/2022 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 9990/2022Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 17936/2026Data pubblicazione 04/06/2026In caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, edin assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso percassazione è dunque inammissibile, non essendo consentita laconcessione di un termine per il deposito, e non ricorrendo ipresupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291c.p.c.Anche in altre pronunce è stato ribadito il principio per cui, aifini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la provadell'avvenuto perfezionamento della sua notificazione a mezzoposta deve essere data tramite la produzione dell'avviso diricevimento entro l'udienza di discussione, che non può essererinviata per consentire al ricorrente di effettuare tale deposito,in contraddizione con il principio di ragionevole durata delprocesso, sancito dall'art. 111 Cost., ferma la possibilità perquesti di chiedere la rimessione in termini, assolvendo gli onerisopra indicati (Cass. 8641/2019). Il suddetto principio vaconfermato ma anche corretto, alla luce della recente riformadel processo civile ed in particolare dell'art. 372, comma 2,c.p.c., il quale prevede ora che il deposito dei documenti relativiall'ammissibilità, ancora possibile indipendentemente daldeposito del ricorso e del controricorso, non va più "notificatomediante elenco, alle altre parti", ma deve essere effettuato"fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza inCamera di consiglio", norma, quest’ultima, che si applica allafattispecie in esame, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 149del 2022, art. 35, comma 6, modificato dalla l. 29 dicembre2022, n. 197, art. 1, comma 380, lett. a), secondo il quale talemodifica si applica "anche ai giudizi introdotti con ricorso giànotificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stataancora fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio".R.G. N. 9990/2022 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 9990/2022Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 17936/2026Data pubblicazione 04/06/20263. Nel caso in esame non risulta effettuato alcun depositodell'avviso di ricevimento, né risulta avanzata alcuna istanza daparte del difensore del ricorrente, sicché, in assenza di attivitàdifensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione va dichiaratoinammissibile, senza statuizione sulle spese.4. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale delloStato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, 4 marzo 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 9990/2022 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]