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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 28581/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/09/2021 del TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Novara ha dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto riesaminarsi il sequestro della somma di euro 200,00 disposto in esecuzione dell'ordinanza della Corte di appello di Trieste che, nel dichiarare inammissibile l'istanza di ricusazione, lo aveva condannato al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Osserva, in particolare, che l'atto con cui la Casa circondariale di Novara aveva operato il trattenimento della somma in esecuzione della condanna pecuniaria non è qualificabile come sequestro penale.

2. Avverso il provvedimento, Attanasio, per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso, sviluppando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione agli artt. 324, 568 comma 5 e 666, comma 2, 4 e 4, cod. proc. pen.

Anziché pronunziare de plano e senza contraddittorio la declaratoria di non logo a provvedere, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inesistente o abnorme il provvedimento con cui la [OSCURATO:PERSONA], per di più in esecuzione di una condanna non definitiva al pagamento di ammenda, ha nella sostanza posto in sequestro la somma di denaro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo.

2. L'art. 568, comma 5, cod. proc. pen detta un principio valido in via generale per il sistema delle impugnazioni , secondo il quale, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo diverso da quello prescritto o rivolto ad autorità diversa da quella cui la competenza sia attribuita per legge, il giudice che riceve l'atto, una volta verificati l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e l'intento della parte proponente di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale di giudice diverso da quello che si è pronunciato, non può assumere decisione ostativa all'ulteriore sviluppo del processo, ma deve trasmettere gli atti al giudice competente.

Soltanto al giudice cui è conferito il potere di prendere cognizione dell'impugnazione, compete anche valutarne l'ammissibilità e la fondatezza (Sez.

Un. n. 45371, del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, dep. 2008, Catrini, Rv. 239247; Sez. 5, n. 21581 del 28/4/2009, Pm in proc.

Mare, Rv. 243888; Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, dep. 2014, P.M. in proc.

Bergantini, Rv. 259532).

Il principio contenuto nell'art. 568 cod. proc. pen., comma 5, - secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione attribuitale dalla parte, per cui, ove sia stata proposta a giudice incompetente, lo stesso trasmette gli atti a quello competente - non consente, infatti, al giudice incompetente, investito del gravame erroneamente proposto, di emettere pronuncia dichiarativa di inammissibilità della impugnazione, non rientrando tale pronuncia nella sfera dei poteri attribuiti dalla menzionata norma alla cognizione di detto giudice, dovendosi il medesimo limitare a procedere alla esatta qualificazione del mezzo di impugnazione proposto ed alla conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 1, n. 3769 del 10/1/1994, Lopez, Rv. 196877; Sez. 3, n. 19980 del 24/3/2009, Passannante, Rv. 243655)

3. Il Tribunale di Novara, pertanto, preso atto che l'impugnazione, qualificata dall'interessato come istanza di riesame cautelare ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. censurava in realtà la legittimità di un provvedimento - il trattenimento di somme di denaro di pertinenza del detenuto da parte della Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di Novara - avverso il quale l'ordinamento prevede il diverso mezzo di impugnazione previsto dall'art. 35-bis Ord. pen. (Sez. 1, n. 51999 del 22/11/2019 Rv. 277882) aveva l'obbligo, in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., di trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza, competente alla trattazione dei ricorsi giurisdizionali dei detenuti.

4. In conseguenza di quanto rilevato, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Magistrato di sorveglianza di Novara per l'ulteriore corso P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e, qualificata l'istanza di riesame quale reclamo ex art. 35-bis ord. Pen., dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di No

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/09/2021 del TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Novara ha dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto riesaminarsi il sequestro della somma di euro 200,00 disposto in esecuzione dell'ordinanza della Corte di appello di Trieste che, nel dichiarare inammissibile l'istanza di ricusazione, lo aveva condannato al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Osserva, in particolare, che l'atto con cui la Casa circondariale di Novara aveva operato il trattenimento della somma in esecuzione della condanna pecuniaria non è qualificabile come sequestro penale. 2. Avverso il provvedimento, Attanasio, per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso, sviluppando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione agli artt. 324, 568 comma 5 e 666, comma 2, 4 e 4, cod. proc. pen. Anziché pronunziare de plano e senza contraddittorio la declaratoria di non logo a provvedere, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inesistente o abnorme il provvedimento con cui la [OSCURATO:PERSONA], per di più in esecuzione di una condanna non definitiva al pagamento di ammenda, ha nella sostanza posto in sequestro la somma di denaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo. 2. L'art. 568, comma 5, cod. proc. pen detta un principio valido in via generale per il sistema delle impugnazioni , secondo il quale, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo diverso da quello prescritto o rivolto ad autorità diversa da quella cui la competenza sia attribuita per legge, il giudice che riceve l'atto, una volta verificati l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e l'intento della parte proponente di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale di giudice diverso da quello che si è pronunciato, non può assumere decisione ostativa all'ulteriore sviluppo del processo, ma deve trasmettere gli atti al giudice competente. Soltanto al giudice cui è conferito il potere di prendere cognizione dell'impugnazione, compete anche valutarne l'ammissibilità e la fondatezza (Sez. Un. n. 45371, del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, dep. 2008, Catrini, Rv. 239247; Sez. 5, n. 21581 del 28/4/2009, Pm in proc. Mare, Rv. 243888; Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, dep. 2014, P.M. in proc. Bergantini, Rv. 259532). Il principio contenuto nell'art. 568 cod. proc. pen., comma 5, - secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione attribuitale dalla parte, per cui, ove sia stata proposta a giudice incompetente, lo stesso trasmette gli atti a quello competente - non consente, infatti, al giudice incompetente, investito del gravame erroneamente proposto, di emettere pronuncia dichiarativa di inammissibilità della impugnazione, non rientrando tale pronuncia nella sfera dei poteri attribuiti dalla menzionata norma alla cognizione di detto giudice, dovendosi il medesimo limitare a procedere alla esatta qualificazione del mezzo di impugnazione proposto ed alla conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 1, n. 3769 del 10/1/1994, Lopez, Rv. 196877; Sez. 3, n. 19980 del 24/3/2009, Passannante, Rv. 243655) 3. Il Tribunale di Novara, pertanto, preso atto che l'impugnazione, qualificata dall'interessato come istanza di riesame cautelare ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. censurava in realtà la legittimità di un provvedimento - il trattenimento di somme di denaro di pertinenza del detenuto da parte della Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di Novara - avverso il quale l'ordinamento prevede il diverso mezzo di impugnazione previsto dall'art. 35-bis Ord. pen. (Sez. 1, n. 51999 del 22/11/2019 Rv. 277882) aveva l'obbligo, in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., di trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza, competente alla trattazione dei ricorsi giurisdizionali dei detenuti. 4. In conseguenza di quanto rilevato, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Magistrato di sorveglianza di Novara per l'ulteriore corso P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e, qualificata l'istanza di riesame quale reclamo ex art. 35-bis ord. Pen., dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di No
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