CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31933/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 6.2.2025 la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Trani del 2.3.2020 di condanna del ricorrente per i reati di ricettazione e detenzione illecita di arma comune da sparo nonché di detenzione illegale di munizioni; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso sia meramente reiterativo di doglianza già adeguatamente disattesa dai giudici di appello sulla base di giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui la natura di un'arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, atteso che il pericolo per l'ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile (Sez. 1, n. 18218 del 6/3/2019, Romano, Rv. 275465 - 01; Sez. 1, n. 16638 del 27/3/2013, Farciglia, Rv. 255686 - 01) e che solo nel caso di arma totalmente e assolutamente inefficiente viene meno quella situazione di pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità che costituisce l'oggetto giuridico della detenzione illegittima di arma (Sez. 1, n. 2168 del 24/10/1994, dep. 1995, Veneto, Rv. 200412 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso sia generico e non prospetti apprezzabili elementi di confutazione della motivazione della sentenza impugnata, la quale ha operato un congruo richiamo ai precedenti penali dell'imputato e all'assenza di elementi favorevoli per giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione del trattamento sanzionatorio in termini non coincidenti con il minimo edittale, così dando adeguatamente conto degli elementi, tra quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato prevalenti per la esclusione del beneficio previsto dall'art. 62-bis cod. pen. e per la quantificazione della pena in misura sia pure di poco superiore al minimo edittale; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.