Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2021

Cassazione n. 02433/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 04/03/2019 del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letto/udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Luigi BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dell'avvocato difensore del ricorrente che dichiara di non avere ricevuto le conclusioni scritte del P.G. e insiste per l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Benevento ha confermato, quale giudice di appello, la decisione del Giudice di pace di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui contestati di diffamazione e minaccia, condannandolo alla pena di giustizia, con le statuizioni risarcitorie in favore ella costituita parte civile.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge tre motivi, denunciando violazione di legge e motivazione apparente.

2.1. violazione dell'art. 612 cod. pen. in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., sotto il profilo dell'elemento soggettivo.

La minaccia non era stata pronunciata in presenza della persona offesa, ma innanzi a terze persone, ciononostante, manca la motivazione da parte di entrambi i giudici di merito in ordine all'elemento soggettivo, non essendo stato dimostrato che l'agente abbia voluto e cercato di produrre l'effetto intimidatorio. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha confuso la prova dell'evento con la prova della volontà; mentre il Tribunale ha motivato solo in modo apparente in ordine alla idoneità della condotta, non avendo chiarito, rispetto al primo motivo di appello, da quali motivi ha tratto la prova della volontà dell'evento.

2.2. Violazione dell'art. 595 cod. pen. in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. per non essere stato dimostrato il requisito della comunicazione con più persone, giacchè il ricorrente si era rivolto a un solo impiegato dell'Ufficio, non essendo stato provato che egli fosse consapevole che le parole da lui pronunciate, offensive della reputazione della persona offesa, venissero ascoltate anche da una terza persona.

Anche in relazione a tale fattispecie la motivazione risulta, pertanto, solo apparente.

2.3. violazione degli artt. 132 - 133 cod. pen. in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. per carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, avendo il Tribunale omesso del tutto di replicare al quarto motivo di appello attinente, appunto, al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Preliminarmente va dato atto - a fronte della deduzione del Difensore - che la requisitoria del Pubblico Ministero, predisposta in vista dell'udienza del 19 aprile 2021, rinviata dal Collegio per impedimento del sottoscritto relatore, venne tempestivamente comunicata in data 01 aprile 2021 ai due difensori costituiti del ricorrente, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Pisanello.

2. Nel merito del ricorso, non coglie nel segno la doglianza con la quale si denuncia il mancato scrutinio dell'elemento soggettivo del delitto di minaccia.

Secondo la concorde ricostruzione dei fatti proveniente dalla conformi pronunce di merito, il ricorrente pronunciò le parole ingiuriose e minacciose riportate in imputazione una volta giunto presso la portineria dei Monopoli di Stato, alla presenza dei testimoni Zitani e D'Aloisio: in tale occasione, per quanto riferito dai testi in dibattimento, l'imputato riferendosi alla persona offesa, l'appellò ripetutamente "uomo di merda", e manifestò l'intenzione di picchiarlo ("spaccargli la faccia").3.

Ciò posto, premesso che l'elemento soggettivo del reato di minaccia si caratterizza per il dolo generico consistente nella cosciente volontà di minacciare un male ingiusto, indipendentemente dal fine avuto di mira( Sez. 5, n. 50573 del 24/10/2013 Rv. 257765), nel caso di specie, il dolo è stato correttamente desunto secondo l'ordinario procedimento inferenziale a base fattuale, in relazione alla circostanza che l'imputato si fosse recato in prossimità del luogo di lavoro della persona offesa, chiedendo insistentemente all'addetto alla portineria dove fosse e pronunciando parole dall'indubbia valenza intimidatoria.

Da qui la corretta inferenza, alla luce delle concrete circostanze del caso, che l'imputato fosse certamente conscio dell'ingiustizia del danno e del turbamento che la minaccia era idonea a creare nella persona offesa.

Il dolo del delitto di minaccia, quale componente del fatto contestato, consiste, infatti, nella cosciente volontà di minacciare ad altri un ingiusto danno ed è diretto a provocare la intimidazione del soggetto passivo, senza che sia necessario che in tale volontà sia compreso il proposito di tradurre in atta il male minacciato.

Infatti, oggetto del delitto è unicamente l'azione intimidatrice (sez. 1, sent. n.7382 del 11/06/1985 rv. 170186 ), essendo sufficiente la coscienza e volontà dell'azione, indipendentemente dal fine specifico che il soggetto attivo vuole perseguire nei confronti del soggetto passivo( Sez. 5, n. 4957 del 16/02/1981, Rv. 149019).

4. Del tutto congetturale il secondo motivo che omette di confrontarsi con le evidenze probatorie in ordine alla concrete connotazioni del fatto, dal momento che le parole offensive furono pronunciate, ripetutamente, all'interno dei locali di un ufficio pubblico e alla accertata presenza di più persone ( Zitani e D'Aloisio).

Inoltre, i testi hanno riferito che la persona offesa era venuta a conoscenza del fatto da più colleghi.

Giova ricordare che, ai fini della configurabilità del requisito della comunicazione con più persone concorrono a formare il numero delle persone sia quelle diverse da coloro ai quali l'agente si è direttamente indirizzato, sia persone che siano informate del fatto offensivo attribuito ( Sez. 5, n. 5267 del 03/05/1985,Rv. 169472).

4.1. Quanto all'elemento soggettivo il delitto è integrato dal dolo generico - che può anche assumere la forma del dolo eventuale ( Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013 (dep. 2014), Rv. 25894) - consiste nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva della altrui reputazione, in uno alla volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone.

E' necessario cioè che l'autore della diffamazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona, ma con tali modalità che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri (Sez. 5, n. 2138 del 14/12/1972 (dep. 1973 ) Rv. 123561).

Nessun dubbio che, nel caso di specie, la situazione di fatto in cui vennero pronunciate le parole denigratorie rendesse agevolmente prevedibile che venissero ascoltate dai presenti e da questi riferite al destinatario.

5. E' manifestamente infondato il motivo che attinge la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, giacchè oblitera il contenuto decisorio della sentenza di primo grado, condivisa anche sotto tale profilo dal Tribunale , - nella quale il Giudice di pace aveva effettuato una valutazione di congruità nella individuazione di una pena base, per il più grave reato di cui all'art. 595 cod. pen., in misura nettamente inferiore al medio edittale ( euro 516).

In tal caso, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza sella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen., in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986,Ronzan, Rv. 171948; conf.

Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015; nel senso della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi eiencati nell'art. 133 cod.pen., nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, rv. 255153 ). 6.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 24 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 04/03/2019 del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letto/udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Luigi BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dell'avvocato difensore del ricorrente che dichiara di non avere ricevuto le conclusioni scritte del P.G. e insiste per l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Benevento ha confermato, quale giudice di appello, la decisione del Giudice di pace di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui contestati di diffamazione e minaccia, condannandolo alla pena di giustizia, con le statuizioni risarcitorie in favore ella costituita parte civile. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge tre motivi, denunciando violazione di legge e motivazione apparente. 2.1. violazione dell'art. 612 cod. pen. in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., sotto il profilo dell'elemento soggettivo. La minaccia non era stata pronunciata in presenza della persona offesa, ma innanzi a terze persone, ciononostante, manca la motivazione da parte di entrambi i giudici di merito in ordine all'elemento soggettivo, non essendo stato dimostrato che l'agente abbia voluto e cercato di produrre l'effetto intimidatorio. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha confuso la prova dell'evento con la prova della volontà; mentre il Tribunale ha motivato solo in modo apparente in ordine alla idoneità della condotta, non avendo chiarito, rispetto al primo motivo di appello, da quali motivi ha tratto la prova della volontà dell'evento. 2.2. Violazione dell'art. 595 cod. pen. in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. per non essere stato dimostrato il requisito della comunicazione con più persone, giacchè il ricorrente si era rivolto a un solo impiegato dell'Ufficio, non essendo stato provato che egli fosse consapevole che le parole da lui pronunciate, offensive della reputazione della persona offesa, venissero ascoltate anche da una terza persona. Anche in relazione a tale fattispecie la motivazione risulta, pertanto, solo apparente. 2.3. violazione degli artt. 132 - 133 cod. pen. in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. per carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, avendo il Tribunale omesso del tutto di replicare al quarto motivo di appello attinente, appunto, al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Preliminarmente va dato atto - a fronte della deduzione del Difensore - che la requisitoria del Pubblico Ministero, predisposta in vista dell'udienza del 19 aprile 2021, rinviata dal Collegio per impedimento del sottoscritto relatore, venne tempestivamente comunicata in data 01 aprile 2021 ai due difensori costituiti del ricorrente, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Pisanello. 2. Nel merito del ricorso, non coglie nel segno la doglianza con la quale si denuncia il mancato scrutinio dell'elemento soggettivo del delitto di minaccia. Secondo la concorde ricostruzione dei fatti proveniente dalla conformi pronunce di merito, il ricorrente pronunciò le parole ingiuriose e minacciose riportate in imputazione una volta giunto presso la portineria dei Monopoli di Stato, alla presenza dei testimoni Zitani e D'Aloisio: in tale occasione, per quanto riferito dai testi in dibattimento, l'imputato riferendosi alla persona offesa, l'appellò ripetutamente "uomo di merda", e manifestò l'intenzione di picchiarlo ("spaccargli la faccia").3. Ciò posto, premesso che l'elemento soggettivo del reato di minaccia si caratterizza per il dolo generico consistente nella cosciente volontà di minacciare un male ingiusto, indipendentemente dal fine avuto di mira( Sez. 5, n. 50573 del 24/10/2013 Rv. 257765), nel caso di specie, il dolo è stato correttamente desunto secondo l'ordinario procedimento inferenziale a base fattuale, in relazione alla circostanza che l'imputato si fosse recato in prossimità del luogo di lavoro della persona offesa, chiedendo insistentemente all'addetto alla portineria dove fosse e pronunciando parole dall'indubbia valenza intimidatoria. Da qui la corretta inferenza, alla luce delle concrete circostanze del caso, che l'imputato fosse certamente conscio dell'ingiustizia del danno e del turbamento che la minaccia era idonea a creare nella persona offesa. Il dolo del delitto di minaccia, quale componente del fatto contestato, consiste, infatti, nella cosciente volontà di minacciare ad altri un ingiusto danno ed è diretto a provocare la intimidazione del soggetto passivo, senza che sia necessario che in tale volontà sia compreso il proposito di tradurre in atta il male minacciato. Infatti, oggetto del delitto è unicamente l'azione intimidatrice (sez. 1, sent. n.7382 del 11/06/1985 rv. 170186 ), essendo sufficiente la coscienza e volontà dell'azione, indipendentemente dal fine specifico che il soggetto attivo vuole perseguire nei confronti del soggetto passivo( Sez. 5, n. 4957 del 16/02/1981, Rv. 149019). 4. Del tutto congetturale il secondo motivo che omette di confrontarsi con le evidenze probatorie in ordine alla concrete connotazioni del fatto, dal momento che le parole offensive furono pronunciate, ripetutamente, all'interno dei locali di un ufficio pubblico e alla accertata presenza di più persone ( Zitani e D'Aloisio). Inoltre, i testi hanno riferito che la persona offesa era venuta a conoscenza del fatto da più colleghi. Giova ricordare che, ai fini della configurabilità del requisito della comunicazione con più persone concorrono a formare il numero delle persone sia quelle diverse da coloro ai quali l'agente si è direttamente indirizzato, sia persone che siano informate del fatto offensivo attribuito ( Sez. 5, n. 5267 del 03/05/1985,Rv. 169472). 4.1. Quanto all'elemento soggettivo il delitto è integrato dal dolo generico - che può anche assumere la forma del dolo eventuale ( Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013 (dep. 2014), Rv. 25894) - consiste nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva della altrui reputazione, in uno alla volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone. E' necessario cioè che l'autore della diffamazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona, ma con tali modalità che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri (Sez. 5, n. 2138 del 14/12/1972 (dep. 1973 ) Rv. 123561). Nessun dubbio che, nel caso di specie, la situazione di fatto in cui vennero pronunciate le parole denigratorie rendesse agevolmente prevedibile che venissero ascoltate dai presenti e da questi riferite al destinatario. 5. E' manifestamente infondato il motivo che attinge la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, giacchè oblitera il contenuto decisorio della sentenza di primo grado, condivisa anche sotto tale profilo dal Tribunale , - nella quale il Giudice di pace aveva effettuato una valutazione di congruità nella individuazione di una pena base, per il più grave reato di cui all'art. 595 cod. pen., in misura nettamente inferiore al medio edittale ( euro 516). In tal caso, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza sella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen., in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986,Ronzan, Rv. 171948; conf. Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015; nel senso della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi eiencati nell'art. 133 cod.pen., nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, rv. 255153 ). 6.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 24 n
Sentenza Cassazione n. 02433/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris