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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34612/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2026 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di furto aggravato continuato, ha rideterminato la pena, previa esclusione dell'aggravante del mezzo fraudolento; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione, anche sub specie di travisamento della prova, in ordine all'affermazione di responsabilità, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); in particolare, il punto del motivo che denuncia il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, trascura di considerare come il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01), proponendo una diversa ricostruzione storica dei fatti ed una alternativa rilevanza e attendibilità delle prove; per contro, le conformi sentenze di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno esplicitato le ragioni del convincimento giudiziale (si vedano, in particolare, pagg. 1-2 della motivazione della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'identificazione dell'imputato e della sussistenza del reato; -[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, che contesta il diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è reiterativo emanifestamente infondato, poiché le conformi sentenze di merito hanno dato atto - con motivazione che non evidenzia vizi censurabili in questa sede - delle ragioni ostative (v. f. 11 sentenza di primo grado, nella quale si dà atto che il ricorrente è stato dichiarato delinquente abituale); - [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, che contesta la mancata esclusione della recidiva, il giudizio di comparazione fra opposte circostanze e la determinazione dell'entità della pena, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando tutte le censure proposte una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione; e che, pertanto, le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) sono incensurabili, non avendo il ricorrente introdotto circostanze, potenzialmente decisive sui punti indicati, rimaste, invece, ingiustificatamente ignorate; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl ConsigleNestensore [OSCURATO:PERSONA] identeAless drina [OSCURATO:PERSONA] o Cananzi [OSCURATO:PERSONA] Se7iOr70 ‘/! 28 SET 2026 L'ASSTF, //,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2026 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di furto aggravato continuato, ha rideterminato la pena, previa esclusione dell'aggravante del mezzo fraudolento; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione, anche sub specie di travisamento della prova, in ordine all'affermazione di responsabilità, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); in particolare, il punto del motivo che denuncia il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, trascura di considerare come il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01), proponendo una diversa ricostruzione storica dei fatti ed una alternativa rilevanza e attendibilità delle prove; per contro, le conformi sentenze di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno esplicitato le ragioni del convincimento giudiziale (si vedano, in particolare, pagg. 1-2 della motivazione della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'identificazione dell'imputato e della sussistenza del reato; -[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, che contesta il diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è reiterativo emanifestamente infondato, poiché le conformi sentenze di merito hanno dato atto - con motivazione che non evidenzia vizi censurabili in questa sede - delle ragioni ostative (v. f. 11 sentenza di primo grado, nella quale si dà atto che il ricorrente è stato dichiarato delinquente abituale); - [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, che contesta la mancata esclusione della recidiva, il giudizio di comparazione fra opposte circostanze e la determinazione dell'entità della pena, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando tutte le censure proposte una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione; e che, pertanto, le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) sono incensurabili, non avendo il ricorrente introdotto circostanze, potenzialmente decisive sui punti indicati, rimaste, invece, ingiustificatamente ignorate; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl ConsigleNestensore [OSCURATO:PERSONA] identeAless drina [OSCURATO:PERSONA] o Cananzi [OSCURATO:PERSONA] Se7iOr70 ‘/! 28 SET 2026 L'ASSTF, //,