CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 ottobre 2021
Cassazione n. 45004/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla rideterminazione della pena richiesta con il primo motivo, con dichiarazione di inammissibilità nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava, per quanto qui di interesse, le istanze avanzate da [OSCURATO:PERSONA], relativamente alle seguenti richieste: - rideterminazione (in considerazione della sentenza Corte cost. n. 40 del 2019) della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 giudicato con sentenza diventa irrevocabile il 13 maggio 1992; - applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle pene irrogate a [OSCURATO:PERSONA] per i reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili, rispettivamente, il 26 aprile 2002, il 13 maggio 1992 e il 19 novembre 1992; - dichiarazione di non esecutività della sentenza del Tribunale di Genova irrevocabile il 26 aprile 2002, in ragione dell'incompatibilità ai sensi dell'art. 106 cod. proc. pen. in cui versava il difensore di [OSCURATO:PERSONA] allora designato dal giudice. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, muovendo doglianze rappresentate in tre motivi con cui denuncia vizi della motivazione. 3.1. Il primo motivo rileva che l'istanza di rideterminazione della pena irrogata per il reato di cui all'art. 73 comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 giudicato con sentenza diventa irrevocabile il 13 maggio 1992, era stata rigettata, nonostante il trattamento sanzionatorio "illegale", sul presupposto della carenza di un interesse attuale, mentre dall'accoglimento potevano scaturire le condizioni di espiazione senza titolo da computarsi ai fini della pena ora in esecuzione. 3.2. Il secondo motivo, avente a oggetto l'esclusione della continuazione con riguardo ai reati giudicati con le altre sentenze sopra indicate, si duole della mancata considerazione della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva avviato le attività criminali nel settore degli stupefacenti animato da un solo e inequivocabile disegno criminoso, quello di inserirsi in una più grande organizzazione, sicché egli prima aveva commesso i singoli traffici e poi partecipato a un'associazione. 3.3. Il terzo motivo lamenta la mancata considerazione delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 106 cod. proc. pen., idonee a integrare la nullità della decisione resa nel giudizio definitivo con sentenza del Tribunale di Genova irrevocabile il 26 aprile 2002 in cui si era verificata la violazione di detto articolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi del ricorso sono infondati per le ragioni di seguito illustrate.2. Il primo motivo si fonda sull'erronea lettura dell'estensione degli effetti della sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019 in sede di esecuzione, non considerando che essi operano solamente per i reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R, n. 309 del 1990, commessi nel periodo in cui ha potuto operare, quanto al TRAI- 4 kv-ne NT.° rnnzionatorio, l'aggravamento di cui alla legge n. 49 del 2006, mentre i fatti in relazione ai quali si richiede la rideterminazione della pena risalgono al 1991. Peraltro, l'esecuzione con riguardo alla pena irrogata per tali fatti) è indicata nel provvedimento impugnato come intervenuta nel periodo dal 18 febbraio 1991 al 23 febbraio 1995, sicché, in ragione del divieto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., non potrebbe comunque formarsi un "credito di pena" in relazione all'esecuzione per le condanne per i fatti successivamente commessi. Neppure tale corretta lettura viene considerata dalle doglianze mosse con il primo motivo, che sostengono l'esistenza di un interesse da parte del ricorrente. 3. Il secondo motivo, a fronte di una motivazione che appropriatamente illustra sulla base della valutazione di precisi indicatori (cronologici, spaziali e legati alle tipo di reati,) le ragioni dell'esclusione della continuazione, oppone assertive considerazioni che prospettano generici progetti criminali nel settore degli stupefacenti, privi di aggancio, in concreto, con il verificarsi dei fatti, la cui iniziale volizione e rappresentazione unitaria può far ravvisare la continuazione. Da ciò deriva con tutta evidenza l'infondatezza del secondo motivo. 4. Il terzo motivo risulta parimenti infondato, in quanto continua a prospettare condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 106 cod. proc. pen., da cui dovrebbe derivare una nullità a regime intermedio, la cui deducibilità, come già illustrato nel provvedimento impugnato, è comunque preclusa in sede esecutiva, trattandosi di violazione che avrebbe dovuto eccepirsi in cognizione. 5. Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. I Così deciso il 22 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]