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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36704/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 del GIP TRIBUNALE di GENOVA Ldato avviso alle parti; d

3. u ita la relazion-g—sVal—a dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 166 d.

Igs. n. 58 del 1998, nonché a numerosi episodi di truffa; Considerato che le doglianze proposte — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sulla entità della pena — esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 del GIP TRIBUNALE di GENOVA Ldato avviso alle parti; d 3. u ita la relazion-g—sVal—a dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 166 d. Igs. n. 58 del 1998, nonché a numerosi episodi di truffa; Considerato che le doglianze proposte — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sulla entità della pena — esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14
Sentenza Cassazione n. 36704/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris