CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17077/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 130-42759/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO . 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, non esplicitanti alcuna comprensibile critica argomentata all'apparato motivazionale della sentenza impugnata, né alcuna fondata violazione della legge penale, sostanziale o processuale. 1.1. La difesa si duole con il primo motivo, di natura processuale, del rigetto del motivo di gravame (quanto mai generico e non sostenuto da validi argomenti in diritto) svoto in punto di rigetto della richiesta di definizione del giudizio di primo grado con il rito abbreviato condizionato. La Corte territoriale ha respinto il motivo, evidenziando che non ricorrevano le condizioni processuali per accedere al rito condizionato richiesto. Il motivo di ricorso è sul punto assolutamente generico e reiterativo. 1.2. La Corte ha altresì argomentato in ordine alla non lieve entità del fatto, in ragione della entità degli interessi pattuiti, ricordando che è il patto usurario che costituisce di per sé momento consumativo del reato (Sez. 2, n. 41045 del 13/10/2005, PM in proc Casadei, Rv. 232698 - 01), a prescindere dalla effettiva corresponsione degli interessi. 1.3. Meramente reiterativi e privi di qualsivoglia specificità sono i motivi spesi in tema di censura della conferma dell'accertamento di responsabilità, richiedendosi con questi alla Corte di legittimità un inammissibile nuovo e differente apprezzamento della prova. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il