CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 giugno 2026
Cassazione n. 21020/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inaro;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 1185/2022,depositata il 22/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29664/2022Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 21020/2026Data pubblicazione 21/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale diPesaro la società [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo, deducendo diavere acquistato una imbarcazione la cui perfetta navigabilità era statagarantita dalla venditrice e chiedendo di accertare l’esistenza di vizi, laresponsabilità contrattuale della convenuta e di condannarla al pagamentodelle somme spese dall’attore per l’eliminazione dei vizi, nonché di quellesostenute per la perdita di carburante e al risarcimento del dannoderivante dalla mancata utilizzazione dell’imbarcazione.La convenuta si è costituita, chiedendo il rigetto della domanda,considerata l’inapplicabilità dell’art. 1490 c.c. alla vendita effettuata dalconcordato preventivo e l’esclusione pattizia della garanzia.Con la sentenza n. 466/2016 il Tribunale di Pesaro ha rigettato ladomanda dell’attore.2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA].Nel corso del giudizio d’appello il Tribunale di Pesaro ha dichiarato ilfallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] e la Corte d’appello di Ancona hadichiarato l’interruzione del processo. Il processo è stato riassuntodall’appellante nei confronti del curatore fallimentare, che si è costituito ingiudizio.Con la sentenza n. 1185/2022 la Corte d’appello di Ancona ha dichiaratoinammissibile il gravame. La Corte d’appello ha osservato come il secondocomma, n. 3, dell’art. 96 della legge fallimentare preveda che il curatore,una volta che un credito sia stato ammesso con riserva sulla base di unasentenza non passata in giudicato prima della dichiarazione di fallimento,possa proporre o proseguire il giudizio. La lettera della norma fariferimento soltanto all’iniziativa del curatore e alla vis attractiva dellaprocedura concorsuale, circostanza che comporterebbe l’improseguibilitàdella domanda di condanna coltivata dal creditore, ma – ha rimarcato ilgiudice d’appello – la giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisatoNumero registro generale 29664/2022Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 21020/2026Data pubblicazione 21/06/2026che tale vis attractiva non si estende all’ipotesi in esame, ove ladichiarazione di fallimento è intervenuta dopo la sentenza di primo gradoche abbia rigettato la domanda proposta dal creditore. Al riguardo ilgiudice d’appello ha fatto riferimento a pronunce della Suprema Corte (inparticolare Cass. n. 26041/2010), che hanno richiamato il canone dellaragionevole durata del processo, che impone di privilegiare soluzioniidonee a evitare inutili duplicazioni di attività processuali e, quindi, diescludere la necessità che una causa già decisa nella sua sede naturale siaposta nuovamente in discussione in un giudizio di primo grado e l’illogicitàdi assoggettare il medesimo credito a un diverso regime processuale, incaso di accoglimento ovvero di rigetto della domanda. Il creditore cheintenda fare valere nel fallimento il credito – ha ancora osservato il giudiced’appello, richiamando la pronuncia di Cass. n. 7426/2015 – al fine di nonincorrere nella decadenza comminata dall’art. 101 della legge fallimentare,è tenuto a chiederne l’ammissione con riserva, non oltre il termine di unanno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi rilevato che, nell’atto di riassunzione e nel corso delgiudizio, l’appellante non ha allegato e provato di avere proposto domandadi ammissione del credito litigioso allo stato passivo della procedura, il che– ha concluso il giudice d’appello – “preclude alla Corte di potere scenderenel merito”.3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione GianniIngrosso.Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Il ricorrente, a sua volta, ha proposto controricorso nei confronti delcontroricorso. Tale atto è inammissibile, essendo il controricorsoproponibile unicamente nei confronti del ricorso incidentale (cfr. in talsenso, da ultimo, Cass. n. 27766/2025).Memorie sono state depositate dal ricorrente e dal controricorrente.Numero registro generale 29664/2022Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 21020/2026Data pubblicazione 21/06/2026All’esito della camera di consiglio del 17 giugno 2026 la Corte ha riservatoil deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni in rito sollevate dalcontroricorrente.Il controricorrente ha anzitutto fatto valere l’improcedibilità del ricorso pertardivo deposito del medesimo, nonché per mancato deposito di copiadella sentenza impugnata di cui il difensore abbia attestato la conformitàall’originale.Le eccezioni non possono essere accolte.Quanto alla tardività del deposito del ricorso, risulta agli atti che il ricorsoè stato depositato il 21 dicembre 2022, mentre il 22 dicembre 2022, dataalla quale fa riferimento il controricorrente, vi è stata l’accettazione delricorso da parte della cancelleria. Per quanto, invece, concerne il depositodella copia della sentenza impugnata, va rilevato che il documento,depositato telematicamente, è un documento nativo digitale, cosicché nonera necessaria l’attestazione di conformità all’originale da parte deldifensore. A differenza dei documenti su supporto cartaceo, in cui vi è unproblema di conformità dell'atto depositato con l'originale, quando ildeposito riguarda l'atto digitale, lo stesso non viene prodotto in "copia",bensì in originale, essendo l'originale dell'atto suscettibile di ripetuteriproduzioni, senza perdere la caratteristica di essere un atto originale(cfr. al riguardo Cass. n. 981/2023).Non è poi fondata l’obiezione formulata dal controricorrente in relazionealla mancanza di potere di riassunzione del processo interrotto in capoall’appellante Ingrosso. Ad avviso del controricorrente, Ingrosso nonavrebbe potuto riassumere il giudizio di secondo grado essendo statodichiarato soccombente dal Tribunale di primo grado, cosicché il potere diriassunzione spettava solo alla curatela e non al creditore senza titolo. Ilragionamento del controricorrente non può essere seguito ed èNumero registro generale 29664/2022Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 21020/2026Data pubblicazione 21/06/2026contraddetto dallo stesso precedente da esso citato: nella pronuncia n.26041/2010 questa Corte ha infatti precisato che quando, dopol’impugnazione della sentenza di rigetto della domanda da parte delcreditore, il giudizio d’appello si sia interrotto per la dichiarazione difallimento del debitore, tale giudizio può essere proseguito dal curatoreovvero nei suoi confronti, essendo quest’ultimo legittimato non solo aproporre l'impugnazione ma anche (passivamente) a subirla (v. in talsenso, da ultimo, Cass. n. 10616/2025). D’altro canto, a fronte – comenel caso in esame – del rigetto in primo grado della domanda delcreditore, il soggetto che ha interesse alla prosecuzione del giudiziod’appello, interrottosi a seguito del fallimento del debitore, è di regola ilcreditore, al quale va riconosciuto il diritto alla riassunzione del processo.2. Il ricorso è articolato in tre motivi.2.1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., falsaapplicazione e/o violazione degli artt. 96 e 101 del r.d. 267/1942 (leggefallimentare): la Corte d’appello ritiene che il giudizio di appello sia statocorrettamente riassunto dal ricorrente nei confronti della curatelafallimentare, ma poi riporta parte di una motivazione di una pronunciadella Corte di cassazione che riguarda la procedura fallimentare diformazione dello stato passivo, con particolare riferimento alla fattispeciedel rigetto della domanda di insinuazione tardiva, per applicare la relativainammissibilità nel giudizio di appello proposto dal ricorrente; la proceduradi ammissione allo stato passivo di un credito all’interno della procedurafallimentare e il giudizio di merito da cui deriva il titolo che si pretende diopporre nella sede fallimentare sono autonomi; la Corte d’appello non hamotivato quali sarebbero le fonti da cui dedurre l’operatività delle regoleconcorsuali nel giudizio di merito e la loro capacità di renderlo addiritturainammissibile e improcedibile; la trasposizione nel giudizio di merito dellenorme tipiche della procedura di insinuazione e di rigetto del credito nellaNumero registro generale 29664/2022Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 21020/2026Data pubblicazione 21/06/2026procedura fallimentare costituisce una falsa applicazione degli artt. 92,comma 2, n. 3 e 101 della legge fallimentare.2.2. Il secondo motivo contesta, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost.in relazione all’art. 111 Cost., omessa concessione al ricorrente deltermine per dedurre in merito alla questione rilevata d’ufficio: la sentenzaimpugnata ha dichiarato inammissibile l’appello del ricorrente, rilevandod’ufficio una questione mai prospettata dalle parti né dalla medesimaCorte, così violando il principio del contraddittorio. Evidenzia che laquestione era mista, di fatto e di diritto, e che se fosse stata sottopostaalle parti, sarebbe emerso che in data 12 marzo 2019, nel corso delgiudizio di appello, vi era stata l’ammissione del credito con riserva daparte del giudice fallimentare.2.3. Il terzo motivo lamenta, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.,violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., omessa concisa esposizionedelle ragioni di fatto e diritto della decisione, violazione dell’art. 111,comma 6, Cost.: la statuizione di rigetto è totalmente priva dimotivazione, anche indiretta, dalla quale possa in qualche modocomprendersi l’iter argomentativo seguito dalla Corte e posto afondamento della trasposizione nel giudizio di merito della tipica edesclusiva causa di rigetto della domanda di ammissione del credito in sedefallimentare.3. Per motivi di priorità logica va anzitutto esaminato il secondo motivo.Il motivo è fondato, con conseguente assorbimento del primo e del terzomotivo.Il secondo comma dell’art. 101, introdotto dalla legge n. 69/2009stabilisce: «Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questionerilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, apena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore aNumero registro generale 29664/2022Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 21020/2026Data pubblicazione 21/06/2026quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria dimemorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».Come noto, secondo l’interpretazione della Suprema Corte non tutte lequestioni rilevate d’ufficio vanno sottoposte al contraddittorio delle parti,concedendo loro un termine per il deposito di memorie. Più volte laCassazione ha infatti avuto modo di affermare che la disposizione siriferisce alla rilevazione d’ufficio di circostanze che, modificando il quadrofattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazionedalle parti (v. per tutte Cass., Sez. Un., n. 105/2023). In particolare, laSuprema Corte ha affermato che le questioni di esclusiva rilevanzaprocessuale non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2,c.p.c., se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti (cfr., ad esempio eper tutte, Cass. n. 6218/2019). Devono però, appunto, essere questioni dirito inidonee a modificare il quadro fattuale e a determinare nuovi sviluppidella lite non presi in considerazione dalle parti. Si deve quindi trattare,come hanno sottolineato le Sezioni Unite (v. la sentenza n. 30883/2024),di circostanze obiettive che le parti possono agevolmente rilevare, onde laverifica delle stesse non si configura quale “sviluppo inatteso” per il qualesi renda necessaria l’instaurazione del contraddittorio mediantel’assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive.Nel caso in esame, il fallimento della società debitrice [OSCURATO:SOCIETA] è statodichiarato nel corso dello stesso giudizio di appello, giudizio di appellointerrotto e poi riassunto dal creditore Ingrosso, giudizio d’appello chesecondo la corretta ricostruzione della Corte d’appello poteva proseguire invia ordinaria per l’accertamento del credito fatto valere nel processo. LaCorte d’appello ha infatti seguito l’orientamento consolidato di questaCorte secondo cui l’art. 96, comma 2, n. 3, della legge fallimentare deveessere interpretato estensivamente, in modo da ricomprendere anche icrediti oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza nonpassata in giudicato e pronunciata prima della dichiarazione di fallimentoNumero registro generale 29664/2022Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 21020/2026Data pubblicazione 21/06/2026(così, ex multis, Cass. n. 11362/2018). Il principio per cui, nel caso in cuiun soggetto, rimasto soccombente all'esito di un giudizio di condanna, siadichiarato fallito nel corso del giudizio di impugnazione, l'azione propostanon è improcedibile, in quanto, a norma del citato art. 96, il creditore puòinsinuarsi al passivo con riserva sulla base della sentenza impugnata e ilcuratore, dal suo canto, può proseguire il giudizio di impugnazione, valeinfatti anche nella contraria ipotesi in cui il fallimento sopravvenga allasentenza di rigetto della domanda proposta da un creditore, risultandotale soluzione coerente con il principio della ragionevole durata delprocesso (così Cass. n. 10616/2025, già menzionata). Il creditore, perevitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato delladecisione di merito, deve quindi proporre impugnazione in via ordinarianei confronti della curatela e la sentenza di accertamento del credito,eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado, spiega efficaciaverso la procedura, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazioneproposta o proseguita dal curatore in caso di accoglimento della domandain primo grado (cfr. da ultimo Cass. n. 14316/2026). Si configura –sottolinea la Cassazione – un’eccezione alla regola della esclusività delgiudizio di verificazione poiché, in definitiva, l’accertamento dell’an e delquantum del credito è rimesso al giudizio di impugnazione della sentenzapronunciata prima del fallimento e al rito cui tale giudizio è assoggettato,così che la sentenza spiega la sua efficacia nei confronti del fallimento purse pronunciata dal giudice ordinario; ciò però richiede che il (presunto)creditore abbia proposto la domanda d’ammissione al passivo del creditogià azionato in via ordinaria e abbia ottenuto l’accoglimento della stessa,sia pure con riserva (così Cass. n. 30725/2025).Nel giudizio d’appello, validamente davanti ad essa riassunto, la Corted’appello ha rilevato solo in sentenza che “nell’atto di riassunzione e nelprosieguo del giudizio l’appellante non ha allegato (e provato) di avereproposto la domanda di ammissione del credito litigioso allo stato passivoNumero registro generale 29664/2022Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 21020/2026Data pubblicazione 21/06/2026della procedura” e su ciò ha fondato la dichiarazione di inammissibilitàdell’appello; all’evidenza si tratta di circostanze di fatto che hannocomportato un nuovo sviluppo della lite non agevolmente rilevabile dallaparte appellante. A prescindere, pertanto, dalla correttezza o meno delladeclaratoria di inammissibilità resa dalla Corte d’appello, quest’ultima nonpoteva dichiarare l’inammissibilità del giudizio senza prima instaurare ilcontraddittorio sulla questione da essa rilevata d’ufficio e assegnare alleparti uno specifico termine per depositare memorie difensive e glieventuali documenti la cui mancanza, ad avviso della Corte, comportaval’impossibilità di decidere nel merito la causa; la produzione di talidocumenti – quali l’istanza di ammissione al passivo e il decreto diammissione allo stato passivo – era sicuramente ammissibile in appello, inquanto si trattava di documenti formatisi dopo il giudizio di primo grado.4. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivoaccolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Ancona, cheinstaurerà il contraddittorio tra le parti sulla questione da essa rilevatad’ufficio, con termine per depositare memorie e i documenti pertinenti allaquestione.Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti il primo e il terzo motivo diricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spesedel giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civiledella Corte di cassazione, in data 17 giugno 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino