CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24785/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gnata, limitatamenteall’istanza di rideterminazione della pena principale per il reato di cui all’art. 583-quinquies cod. pen.Letta la memoria, con motivi aggiunti, depositata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensoredel ricorrente, che ha prospettato l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 29 gennaio 2026, la Corte diappello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, in relazione all’istanza propostada [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto – a seguito della declaratoria di parzialeillegittimità costituzionale dell’art. 583-quinquies cod. pen., emessa dallasentenza della Corte costituzionale n. 83 del 2025 – la rideterminazione dellapena detentiva di anni cinque, mesi sei, giorni dieci di reclusione, oltre alla penaaccessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, allacuratela e all’amministrazione di sostegno, inflittagli dalla stessa Corte di appellodi Roma con sentenza del 17 febbraio 2024, irrevocabile il 20 settembre 2024,anche in ordine al reato di cui all’art. 583-quinquies cit., per avere cagionato aXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lesioni personali consistite nella deformazionepermanente del volto, ha rigettato l’istanza con riferimento alla rideterminazionedella pena principale e ha rideterminato la sola pena accessoria, fissandone ladurata di anni cinque.Il giudice dell’esecuzione – premesso che la Corte costituzionale, conl’indicata sentenza, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 583-quinquies, primo comma, cod. pen., nella parte in cui tale norma non prevedeche la pena da essa comminata è diminuita in misura non eccedente un terzoquando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione,ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieveentità, nonché l’illegittimità costituzionale dell'art. 583-quinquies, secondocomma, cod. pen., nella parte in cui dispone comporta l'interdizione perpetua,anziché può comportare l'interdizione stessa – ha osservato che è stata per talevia introdotta una fattispecie attenuata del delitto prevedendo che il giudicepossa irrogare all’imputato la pena diminuita in misura non eccedente un terzose ricorrono le connotazioni succitate, così da configurare il fatto di lieve entità.La Corte di appello ha, poi, analizzato gli elementi ritenuti rilevanti nel casodi specie e ha concluso nel senso che il caso esula dall’ambito per il quale possaoperare la circostanza attenuante introdotta nell’ordinamento a seguito dellaricordata pronuncia della Corte costituzionale. Ha, invece, considerato che, inrelazione alla declaratoria di parziale incostituzionalità dell’art. 583-quinquies,secondo comma, cod. pen., la pena accessoria, valutati gli elementi di cui all’art.133 cod. pen., con particolare riferimento alla capacità a delinquere di [OSCURATO:PERSONA],in relazione alle modalità del fatto e ai precedenti penali, fosse da circoscriversialla durata di anni cinque, soltanto in tal senso intervenendo sul giudicato.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di XXXXXXchiedendone l'annullamento e affidando l’impugnazione a un unico motivo concui ha prospettato la violazione dell’art. 583-quinquies cod. pen., come incisodalla sentenza della Corte costituzionale, nonché degli artt. 132, 133 cod. pen. e30 legge 11 marzo 1953, n. 87, e manifesta illogicità della motivazione.La difesa, innanzi tutto, critica l’impostazione privilegiata dal giudicedell’esecuzione, laddove ha negato che si ponesse una questione di illegalitàdella pena: ogni qual volta la pena è stata determinata sulla base di una corniceedittale poi dichiarata incostituzionale, essa è da considerarsi illegale, in quanto ilprocedimento commisurativo è intrinsecamente viziato, per essere statoparametrato su coordinate espunte dall’ordinamento, con efficacia ex tunc.: nelcaso di specie, la pronuncia di parziale incostituzionalità dell’art. 583-quinquiescod. pen. ha modificato il paradigma sanzionatorio introducendo una valvola disicurezza per adeguare la pena alla concreta gravità del fatto: non averecorrisposto a tale adeguamento ha costituito una violazione di legge.In secondo luogo – sostiene il ricorrente – il giudice dell’esecuzione haecceduto nell’esplicazione dei suoi poteri infrangendo il divieto di una nuovavalutazione di merito, non potendo il giudice della fase esecutiva modificarequella cristallizzata del giudicato di cognizione.In tale direzione, secondo la difesa, la Corte di appello si è dedicata ariesaminare la vicenda affermando che il fatto era stato di gravità estrema e nonera suscettibile di una valutazione in termini di lieve entità, giudizio determinatodallo sconfinamento del giudice dell’esecuzione nel merito cognitivo, essendostato utilizzato il parametro della gravità del fatto come argomento perprecludere in radice l’applicazione della nuova circostanza attenuante, senza peròverificare le esatte risultanze processuali, fra cui il riferimento da parte delconsulente medico all’unica lesione, ossia la frattura del pavimento orbitario.In terzo luogo, l’ordinanza impugnata, ad avviso del ricorrente, hacompletamente omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rideterminazione dellapena accessoria, pure investita dalla declaratoria di incostituzionalità, laddove ilgiudice dell’esecuzione aveva l’obbligo di intervenire anche sotto questo profiloper rimuovere gli effetti di una sanzione divenuta illegale.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamentealla richiesta di rideterminazione della pena principale, mentre ha stimatomanifestamente infondato il ricorso in tema di rideterminazione della penaaccessoria, attesa la statuizione modificativa emessa con l’ordinanza impugnata.Con particolare riferimento alla rideterminazione della pena principale,l’Autorità requirente ha evidenziato che il giudice dell’esecuzione, pur essendosimosso da premesse corrette, ha escluso la lieve entità, invocata in relazione alreato di “deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti alviso”, con motivazione apodittica, in quanto sganciata da una valutazione digravità dell’evento lesivo; ha effettuato, infatti, il riferimento all’indebolimentopermanente dell’occhio destro, che integra l’aggravante di cui al primo comma,n. 2, dell’art. 583 cod. pen., non già alla deformazione o sfregio del volto.4. La difesa ha depositato una memoria con motivi aggiunti.4.1. Si prospetta, in tal senso, il travisamento del giudicato e l’erroneavalutazione della gravità del fatto, avendo la Corte di merito ignorato alcuniimportanti fattori, quali la condotta della persona offesa, di segno provocatorio eminaccioso, connotata dall’aver brandito un oggetto metallico, nei confronti didue giovani, la conseguente finalità difensiva dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA],l’esclusione dell’aggravante dei futili motivi, fattori costituenti parte integrantedel giudicato e tali da mitigare significativamente il disvalore della condotta.4.2. Il ricorrente denuncia, inoltre, la mancata considerazione della condottapost delictum e dei criteri indicati dalla Corte costituzionale.Si osserva, in tal senso, che il Giudice delle leggi aveva evidenziato lanecessità di una valutazione complessiva del fatto, che tenesse conto di tutti gliindici di cui agli artt. 133 cod. pen., fra i quali rientrano anche la condottacontemporanea o susseguente al reato, inclusa la condotta riparatoria, nonché lecircostanze dell’azione e la particolare tenuità del danno o del pericolo: non si ètenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] ha versato la somma di euro 5.000,00 alla vittima,quale risarcimento del danno, a dimostrazione di una concreta volontàriparatoria, elemento completamente ignorato dal giudice dell’esecuzione, che siè aprioristicamente trincerato dietro una nozione parziale di gravità del fatto.4.3. Infine, si deduce la violazione del principio di necessariarideterminazione della pena illegale: si ribadisce che la Corte di appello ha elusoil suo dovere di intervento correttivo trasformando una valutazione di merito,peraltro viziata, in un ostacolo insormontabile rispetto all’applicazione di unprincipio di legalità rafforzato dall’intervento della Corte costituzionale e haomesso di compiere la valutazione della sussistenza dell’introdotta attenuante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’impugnazione non è basata su argomentazioni fondate, per cui essa nonpuò essere accolta.2. E’ rilevante richiamare sinteticamente i passaggi essenziali dellamotivazione fornita dal giudice dell’esecuzione a ragione del rigetto.Per la Corte di appello, la questione esaminata non riguarda un caso diillegalità della pena, ma presenta la necessità di verificare la sussistenza o menodella lieve entità del fatto, naturalmente con riferimento al solo reato ex art.583-quinquies cod. pen., nella vicenda che aveva contemplato la condotta diXXXXXX e la susseguente condanna.In questa direzione, verificato il contenuto delle decisioni di merito nonchédella sentenza di legittimità (resa da Sez. 5, n. 38741 del 06/07/2023) cheaveva annullato la prima sentenza di appello limitatamente all’aggravante deifutili motivi, la Corte territoriale ha ritenuto che il fatto ex art. 583-quinquiescod. pen. ascritto a [OSCURATO:PERSONA] non si fosse configurato per essere di lieve entità, inquanto i due coimputati (oltre a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) erano stati presentisul luogo del fatto fin dall’inizio, avevano agito in concorso sino a cagionare allavittima le deformazioni e le lesioni in più parti del corpo, entrambi colpendola conpugni; inoltre, la partecipazione dei due imputati, in particolare di [OSCURATO:PERSONA], nonera stata minima, né ininfluente rispetto alla consumazione dei reati; i giudici delmerito cognitivo avevano acclarato che [OSCURATO:PERSONA] aveva colpito per primo il volto eil corpo di XXXXXXXXXX con una tale intensità da farlo rovinare a terra e daindurlo a portarsi le mani al volto, sino a quando era intervenuto anche XXXXX, ilquale, a sua volta, aveva reiterato i colpi proprio sul viso, ossia nella parte in cuila vittima era stata già attinta, per cui era stato accertato che, fra leconseguenze di tale aggressione, secondo il responso del consulente medico delPubblico ministero, era emersa la frattura del pavimento orbitario diXXXXXXXXXX, che ne aveva indebolito in modo permanente l’occhio destro.Si è anche considerato, in merito alla gravità del fatto, che i giudici dellacognizione avevano accertato la sussistenza della circostanza aggravante dellaminorata difesa, essendo stata, la vittima, colpita di notte e in un contestoisolato, dopo la neutralizzazione delle altre persone presenti in loco.Ad avviso del giudice dell’esecuzione, inoltre, il delitto commesso daXXXXXX, oltre che da XXXXX, era stato caratterizzato da modalità estremamenteviolente, connotate anche dall’uso improprio delle abilità specifiche nelcombattimento possedute dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], nonché dal danno estremo(distonia bulbare e diplopia di grado marcato) cagionato alla vittima, certo nonvalutabile in termini di tenuità; la conferma della gravità del fatto è stataindividuata anche nell’entità della pena irrogata, posto che i giudici dellacognizione avevano fissato la pena base per il suddetto delitto in misurasuperiore al minimo edittale.Si è già constatato che al rigetto dell’istanza di rideterminazione della penaprincipale si è affiancato l’accoglimento, per quanto di ragione, dell’istanza diriconfigurazione in melius della pena accessoria.3. A fronte del complessivo esito sortito dal procedimento esecutivo, appareevidente, innanzi tutto, il carattere eccentrico e, in ogni caso, generico dellacensura svolta dal ricorrente lì dove ha lamentato che il giudice dell’esecuzioneavrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rideterminazione della penaaccessoria: è vero esattamente l’opposto e di tanto [OSCURATO:PERSONA] sembra non averpreso contezza, con conseguente inammissibilità della prospettazione.4. Per quanto concerne il rigetto dell’istanza inerente alla rideterminazionedella pena principale, si osserva, quanto al novum costituito dalla sentenza dellaCorte costituzionale che ha originato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], che la declaratoria diillegittimità costituzionale dell'art. 583-quinquies, primo comma, cod. pen., nellaparte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misuranon eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità ocircostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo,il fatto risulti di lieve entità (scaturente da Corte cost., sent. n. 83 del 2025), nonha determinato la riduzione del minimo edittale della figura delittuosa, bensì haintrodotto una fattispecie attenuata che può avere effetto concreto sultrattamento sanzionatorio fissato con la decisione definitiva sortita dal pregressoaccertamento di cognizione solo se la condotta sussunta nella citata disposizioneincriminatrice possa essere considerata in concreto di lieve entità (in tal sensogià Sez. 5, n. 36907 del 17/10/2025, I., Rv. 288901 - 01, che ha declinato taleprincipio al fine di stabilire il presupposto necessario affinché la sopravvenienzadella suddetta declaratoria possa essere ritenuta idonea a travolgere l’accordointervenuto tra le parti in appello, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.; intempo successivo, Sez. 5, n. 12255 del 24/02/2026, Doja, non mass.).Non è inutile ricordare, a monte, che l’art. 583-quinquies cod. pen.(rubricato come «Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesionipermanenti al viso», come introdotto dall’art. 12, comma 1, legge 19 luglio2019, n. 69) punisce con la reclusione da otto a quattordici anni colui checagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale derivano la deformazione olo sfregio permanente al viso.Con tale intervento normativo, la deformazione ovvero lo sfregiopermanente del viso – che costituivano una delle forme delle circostanzeaggravanti ad effetto speciale del delitto di lesione personale (art. 583, secondocomma, n. 4, cod. pen.), inserita tra le lesioni "gravissime" – sono stati trasferitinell’ambito di una distinta previsione incriminatrice e sanzionatoria, costituitadall’applicazione della suindicata pena principale, di una pena accessoria edeventualmente di circostanze aggravanti (art. 585, primo comma, cod. pen. eart. 576, primo comma, n. 5, cod. pen.).Al riguardo, l’esegesi ha evidenziato la trasformazione, in rapporto dicontinuità normativa, della circostanza aggravante in fattispecie autonoma direato, desunta sia dal complessivo esito della modifica (costituitodall’abrogazione della corrispondente circostanza aggravante e dalla suacontestuale articolazione in autonomo modello legale), sia dalla tecnicaredazionale che ha caratterizzato la formulazione della suindicata norma, in lineacon scelte già adottate per delineare figure di reato in luogo di circostanzeaggravanti (Sez. 5, n. 6781 del 22/10/2025, dep. 2026, P., Rv. 289512 - 01, perl’approdo, confortato dalla motivazione di Corte cost., sent. n. 83 del 2025, cit.,secondo cui il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesionipermanenti al viso integra un titolo autonomo di reato che ha riguardo, non soloalla deformazione, ma anche alla diversa ipotesi di sfregio del viso).4.1. Poste tali coordinate, si rivela incongruo il riferimento operato dalladifesa agli effetti determinati, anche nell’ambito esecutivo, dalle pronunce dellaCorte costituzionale (sent. n. 32 del 2024 e sent. n. 40 del 2019) in ordine allacornice edittale dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.La diretta modificazione in melius della cornice edittale progressivamenteconnotante la citata norma introdotta da queste pronunce ha, invero,determinato la necessità di verificare, rispetto ai reati accertati in precedenza, lalegalità del rispettivo trattamento sanzionatorio (fra le altre, v. Sez. 1, n. 20878del 21/03/2023, Galeano, Rv. 284715 - 01: a seguito della sentenza Cortecostituzionale n. 40 del 2019, dichiarativa della illegittimità costituzionaledell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte relativa alminimo edittale, fissato in anni otto di reclusione piuttosto che in anni sei, deveritenersi illegale la pena inflitta sulla base della cornice sanzionatoria previgente,anche con riferimento ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2005).4.2. Il caso in esame trova, piuttosto, adeguati elementi di raffronto in altrefattispecie in cui il Giudice delle leggi ha determinato, con la pronuncia,l’introduzione di una circostanza attenuante, in particolare della diminuente dellalieve entità, nella disciplina incriminatrice e sanzionatoria di riferimento.Si consideri, ad esempio, la vicenda parallela relativa all’art. 629 cod. pen.,norma incisa da Corte cost., sent. n. 120 del 2023, che ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell'art. 629 cit., nella parte in cui non prevede che lapena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando –per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero perla particolare tenuità del danno o del pericolo – il fatto risulti di lieve entità.Al riguardo, si è affermato che il giudice dell'esecuzione al quale ilcondannato per il delitto di estorsione chieda di riconoscere la circostanzaCorte costituzionale) e, conseguentemente, di rideterminare la pena, devericercare nelle motivazioni espresse dal giudice della cognizione gli indici di levitàdella condotta, potendo ricorrere – ma solo in via surrogatoria e all'esito dellaconstatata insufficienza di quell'ordito motivazionale ai fini dell'individuazione deinecessari marcatori di disvalore – a proprie valutazioni ulteriori e autonome(Sez. 1, n. 6768 del 03/02/2026, Tramacera, Rv. 289439 - 02).Altrettali riflessioni sono state svolte con riferimento, fra gli altri casi, alladeclaratoria di illegittimità costituzionale (pronunciata da Corte cost., sent. n. 86del 2024) dell’art. 628, primo e secondo comma, cod. per, nella parte in cui nonprevede che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzoquando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione,ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieveentità (Sez. 1, n. 6225 del 30/10/2024, dep. 2025, Akibe, Rv. 287557 - 01).4.3. Pertanto, nella fattispecie oggetto di esame, competeva al giudicedell’esecuzione – sull’istanza di rideterminazione del trattamento sanzionatorioinflitto con la pregressa sentenza irrevocabile di condanna, in virtù dellasopravvenuta modificazione ex tunc della disciplina determinata dalla pronunciadella Corte costituzionale con l’inserimento della circostanza attenuante dellalieve entità nella previsione dell’art. 583-quinquies cod. pen.– ricercare iparametri applicativi dell’invocata circostanza (fra gli altri e in sensoesemplificativo, l’estemporaneità della condotta, la scarsità dell'offesa personalealla vittima, la modesta portata dei mezzi eventualmente impiegati, la pochezzadelle conseguenze determinate, l’assenza di profili organizzativi), in primo edirimente luogo, nel tessuto della motivazione resa dal giudice della cognizione;poi, in secondo ed eventuale luogo, ove la prima indagine non avesse rinvenutoindici sufficienti ed esaustivi, avrebbe dovuto compiere ulteriori e autonomevalutazioni onde pervenire alla verifica richiesta.5. Il giudice dell’esecuzione ha compiuto in modo adeguato e non illogico,dunque con esito incensurabile in sede di legittimità, il vaglio richiesto, mentre laposizione del ricorrente, che, da un lato, ha prospettato l’eccedenza di talevaglio, siccome avrebbe esulato dall’ambito trattato del giudice della cognizione,e, dall’altro, avrebbe trascurato parametri rilevanti, quali l’avvenuto risarcimentodel danno, ma a loro volta non riscontrati proprio in sede cognitiva, si rivelapriva di giuridico fondamento, oltre che intrinsecamente contraddittoria.5.1. La valutazione compiuta dalla Corte di appello, se, per un verso, appareessersi concentrata sui parametri di gravità del fatto evidenziati nell’ambito delgiudizio di cognizione (con particolare riferimento a quanto aveva evidenziato lasentenza di legittimità che aveva annullato parzialmente la prima decisione diappello, ma escludendo la sola circostanza aggravante dei futili motivi), ha, peraltro e rilevante verso, enucleato – sempre mediante l’esame delle decisioniaccertative del fatto, a loro volta recepite nella corrispondente sede di legittimità– chiari e univoci parametri dosimetrici ritenuti tali da precludere la sussunzionedel caso in quello che, alla stregua della nuova fattispecie attenuata configuratadal Giudice delle leggi, si definisce di lieve entità.Sul punto, constatato che gli indicatori (la natura, la specie, i mezzi, lemodalità o circostanze dell'azione, ovvero la particolare tenuità del danno o delpericolo) enunciati dalla Corte costituzionale affinché il fatto possa essereconsiderato di lieve entità riguardano primariamente le connotazioni dellacondotta (specificamente l’azione) e, poi, la particolare tenuità del danno o delpericolo, si osserva che su entrambi i punti il discorso giustificativo offertonell’ordinanza impugnata non si presta a determinanti censure.Invero, il giudice dell’esecuzione, sul primo versante, ha operato riferimentiadeguati alle connotazioni di gravità o comunque esorbitanti in modo netto eunivoco dalla sfera della lieve entità: risulta congruamente esposta l’analisi,estratta dalle sentenze di merito, della portata conferita alla condotta dall’azionecoordinata dei due coimputati (oltre a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), alleconseguenti connotazioni dell’azione di natura violenta dai medesimi posta inessere, al contributo, ritenuto non minimo, apportato da [OSCURATO:PERSONA] nellaperpetrazione del reato ([OSCURATO:PERSONA] aveva colpito per primo il volto e il corpo diXXXXXXXXXX con una tale intensità da farlo rovinare a terra e da indurlo aportarsi le mani al volto, sino a quando era intervenuto anche XXXXX, il qualeaveva reiterato i colpi proprio sul volto, parte del corpo già attinta), alle peculiarimodalità della condotta del ricorrente, dotato di abilità specifiche nelcombattimento, abilità certo non tali da alleviare la sua posizione, nonché allacircostanza della minorata difesa che pure aveva caratterizzato l’azione diXXXXXX che aveva colpito la vittima di notte e in un contesto isolato, dopo laneutralizzazione delle altre persone presenti in loco.Pure sul versante del danno o del pericolo cagionato, il giudicedell’esecuzione ha richiamato contenuti tratti dall’accertamento cognitivo ritenutiin modo motivato contrastanti con la valutazione della lieve entità del fatto: ilriferimento chiaro alla, non più emendabile, procurata distopia bulbare verso laparte posteriore e verso il basso della fossa oculare del cranio, conseguente allafrattura del pavimento orbitario di destra, tratto dall’imputazione, come ritenutaaccertata in sede di merito all’esito della corrispondente sentenza di legittimitàespressamente citata, si profila esaustivo per l’evidenziazione del corrispondenteindicatore, ritenuto, pur nell’ambito di una fattispecie incriminatrice afferente aun fatto di per sé grave, di accentuata entità delle conseguenze dannoseriportate dalla vittima, conseguenze del tutto esulanti dal parametro dellaparticolare tenuità di esse enucleato, sul punto del danno, dal Giudice delle leggi.Il rilievo (svolto dal Procuratore generale nella requisitoria) che taleparametro è stato citato dal giudice dell’esecuzione con riferimento –obiettivamente inesatto – all’indebolimento dell’organo, piuttosto che alladeformazione del viso (effetto peraltro accertato dal giudicato di cognizione,comunque richiamato e tenuto in conto nel provvedimento impugnato), coglie,pertanto, un dato di sola forma espressiva che, tuttavia, non neutralizza lasostanza della valutazione del pregiudizio determinatosi con l’evento oggettodell’art. 583-quinquies cod. pen., anche all’esito dell’introduzione delladiminuente scaturita dalla pronuncia del Giudice delle leggi.5.2. Appurati tali dati emergenti dall’ordinanza impugnata, si rileva che ilricorrente, laddove ha lamentato la mancata aderenza della valutazione operatadal giudice dell’esecuzione a quella compiuta dal giudice della cognizione, lo hafatto soltanto predicando la distonia, ma non ha evidenziato, nell’atto diimpugnazione, quali siano state le note, enucleate nelle sentenze di cognizione,che avrebbero dovuto condurre alla conclusione della lieve entità del fatto.Né aggiungono elementi rilevanti i motivi nuovi rassegnati dalla difesa diXXXXXX, motivi da valutarsi sempre considerando l’ambito della loro ammissibilededucibilità, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen. (dovendo i medesimi inerire aitemi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazioneprincipale, così che le inerenti deduzioni si pongano in connessione funzionalecon quelle introdotte con i motivi originari).In particolare, il riferimento al pagamento del (modestissimo) importorisarcitorio, comunque avvenuto in forme, tempi ed entità estranei alriconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 cod. pen., integraun richiamo, oltre che rivalutativo, senz’altro inadeguato a contrastare la serie diindicatori contrari evidenziati dal giudice dell’esecuzione, anche perché, rispettoalla portata della pronuncia della Corte costituzionale, si colloca in un momentosuccessivo alla condotta, laddove, secondo l'indicata sentenza n. 83 del 2025, iparametri di rilevanza della lieve entità del fatto si devono desumere dallanatura, dalla specie, dai mezzi, dalle modalità o circostanze dell’azione, ovverodalla particolare tenuità del danno o del pericolo.Pertanto, ininfluenti appaiono le considerazioni relative all’attivitàpostdelictum, svolte, in modo peraltro aspecifico, dal ricorrente.Le altre deduzioni svolte in merito alle circostanze dell’azione e allaparticolare tenuità del danno o del pericolo – riferite all’elisione dell’aggravantedei futili motivi, alla condotta antecedente messa in essere dalla vittima eall’addotta finalità difensiva dell’azione lesiva ascritta a [OSCURATO:PERSONA] – si sono risoltein evocazioni generiche e, in ogni caso, contrastate in modo persuasivo dairiferimenti ai dati illustrati, in modo adeguato e non illogico, nel provvedimentoimpugnato, mediante l’esposizione di un tessuto argomentativo fondato suelementi concreti e di sicuro spessore, in quanto tratti, essi sì, dall’accertamentocognitivo, senza evidenza di sorta dei lamentati travisamenti.5.3. Infine (siccome il ricorrente ha trattato l’argomento anche nei motivinuovi), è da ribadire che la pronuncia del Giudice delle leggi n. 83 del 2025 nonha determinato, di per sé, l’illegalità della pena in precedenza irrogata aXXXXXX, ma ha solo reso necessaria la verifica – impregiudicato l’esito – dellasussunzione nell’ipotesi normativa connotata dal fatto di lieve entità dellafattispecie già accertata: verifica compiuta dal giudice dell’esecuzione in modocorretto e scevro da erronei riferimenti al concetto di illegalità della pena.La deducibilità in sede esecutiva dell’illegalità della pena si inscrive, certo,nel quadro del principio di recessività della statuizione sortita dal giudicato oveessa abbia avuto ad oggetto una pena risultata, appunto, illegale a seguito disopravvenienze in melius della cornice edittale aventi efficacia retroattiva, ancheper la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa daquella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamentosanzionatorio (riferimenti rinvenibili, in specie, negli insegnamenti di Sez. U, n.46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111 - 01; Sez. U, n. 37107 del26/02/2015, Marcon, Rv. 264857/58/59 - 01; Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015,Jazouli, Rv. 264205/06/07 - 01; Sez. U n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015,Basile, Rv. 262327 - 01; Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697 -01; Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258649 - 01).Però, una volta compiuta l’indagine resa necessaria dalla pronuncia dellaCorte costituzionale, indagine che, per quanto qui rileva, ha sortito esitosfavorevole al ricorrente, resta fermo che, in merito alla residua possibilità dirilevare in sede esecutiva l’omessa applicazione nel giudizio di cognizione dideterminati principi giuridici influenti sulla concreta quantificazione della pena, siconfigura come pena illegale – non quella che risulti irrogata a seguito di unamera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamentosanzionatorio, all’irrogazione della quale il sistema processuale consente eimpone di reagire mediante l’impiego dei rimedi processuali costituiti dalleimpugnazioni, bensì soltanto – quella che non risulti prevista dall’ordinamento,oppure che sia stata quantificata in misura superiore ai limiti previsti dalla leggeo risulti più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore.In tale ulteriore direzione, l’illegalità della pena, dunque, si determinasoltanto quando la sanzione eccede i valori – espressi sia qualitativamente(genere e specie), sia quantitativamente (minimo e massimo) – stabiliti dallegislatore in riferimento al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storicocostituente reato. Può non risultare semplice in concreto individuare la corniceedittale pertinente al caso specifico, ma resta il fatto che solo la violazione di talecornice, caratterizzante il perimetro del potere legale di determinazione dellasanzione, integra la pena illegale, mentre le altre violazioni delle regole inerentialla definizione della pena da irrogare si risolvono nell’erroneo esercizio delpotere commisurativo e determinano l’inflizione di una pena illegittima, ma nonillegale (per tutte, Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 - 01).Appare chiaro che nemmeno sotto tale ulteriore angolo visuale l’evocazionedell’illegalità della pena, reiterata dal ricorrente nei motivi nuovi, potesse e possaricevere positivo riscontro nella fattispecie scrutinata con l’ordinanza impugnata.6. Deriva da queste considerazioni il rigetto dell’impugnazione.Segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali.7. Secondo quanto stabilisce l’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, devedisporsi, in considerazione della natura del reato che ha connotato la fattispecieesecutiva, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, dovrannoomettersi le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.