CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12661/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rissa commesso in data 8 febbraio 2008 e aggravato ai sensi del comma secondo dell'art. 588, cod. pen., con la recidiva reiterata infraquinquennale per entrambi. 2. Avverso la sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA], con due atti di contenuto identico depositati in date diverse, e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori. 3. È fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo di ricorso. 3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01). 3.2. Il termine ordinario di prescrizione del reato di rissa ex art. 157 cod. pen., tenuto conto della operatività di cui circostanze aggravanti ad effetto speciale (art. 588, comma secondo cod. pen. e art. 99, comma quarto cod. pen.) e della previsione di cui all'art. 63, comma quarto cod. pen. è pari ad anni sei e mesi otto (anni cinque di reclusione per aggravante più grave, 588 comma secondo, aumentata di un terzo per seconda aggravante nei limiti del citato art. 63, comma quarto cod. pen.). Il termine massimo di prescrizione del reato, considerata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., è pari ad anni undici, mesi uno e giorni dieci (anni sei e mesi otto, aumentati di due terzi). Vanno poi computati 642 giorni di sospensione (185 giorni per rinvio da 5 maggio 2014 a 6 novembre 2014 per adesione astensione; 199 giorni per rinvio da 20 aprile 2015 a 5 novembre 2015 su richiesta del difensore; 60 giorni per rinvio udienza del 5 novembre 2016 per impedimento del difensore; 198 giorni per rinvio dal 16 febbraio 2016 al 1 settembre 2016 su richiesta del difensore). Si ottiene: - data commesso reato = 8 febbraio 2008; - termine massimo di prescrizione = 18 marzo 2019; - tenuto conto di 642 giorni di sospensione = 19 ottobre 2020. 3.3. Ne consegue che il termine di prescrizione è decorso prima della pronuncia della sentenza di appello. 4. Il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] sull'omessa notificazione della citazione in appello al difensore di fiducia dell'imputato non è manifestamente infondato, pertanto va rilevato, anche per tale imputato, il decorso del termine prescrizionale. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per p