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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34530/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04CYQ9G) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Venezia, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei reati di tentato furto e furto consumato; - che tutti i tre motivi di ricorso - che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio - sono indeducibili in quanto la graduazione della pena (con riferimento alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti irrogati) presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) e in concreto la pena base, per il furto qualificato ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen. (relativo al proc. n. 2185/23), è pari al minimo edittale, con un aumento di cinque mesi per il furto consumato (capo A del proc. n. 2290/23) e di un solo mese per il furto tentato (capo B del proc. n. 2290/23), sicché il relativo onere motivazionale ben può ritenersi assolto in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata, tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine alla determinazione della pena è correlato all'entità della stessa (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800), tenendo comunque presente che il giudice del gravame, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto e conformemente al principio di integrazione tra le sentenze di primo e secondo grado, può integrare la motivazione della sentenza impugnata che non abbia specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale, trattandosi di lacuna motivazionale che non dà luogo ad alcuna nullità (Sez. 3, n. 9695 del 09/01/2024, Renna, Rv. 286029); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04CYQ9G) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Venezia, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei reati di tentato furto e furto consumato; - che tutti i tre motivi di ricorso - che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio - sono indeducibili in quanto la graduazione della pena (con riferimento alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti irrogati) presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) e in concreto la pena base, per il furto qualificato ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen. (relativo al proc. n. 2185/23), è pari al minimo edittale, con un aumento di cinque mesi per il furto consumato (capo A del proc. n. 2290/23) e di un solo mese per il furto tentato (capo B del proc. n. 2290/23), sicché il relativo onere motivazionale ben può ritenersi assolto in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata, tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine alla determinazione della pena è correlato all'entità della stessa (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800), tenendo comunque presente che il giudice del gravame, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto e conformemente al principio di integrazione tra le sentenze di primo e secondo grado, può integrare la motivazione della sentenza impugnata che non abbia specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale, trattandosi di lacuna motivazionale che non dà luogo ad alcuna nullità (Sez. 3, n. 9695 del 09/01/2024, Renna, Rv. 286029); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M
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