CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 04347/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alle conclusioni e, quindi, chiede che venga dichiarato inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 22 febbraio 2021 la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Bari il 11 giugno 2019 alla pena di otto mesi di reclusione ed C 2.000 di multa, con la sospensione condizionale della pena, per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per la cessione a [OSCURATO:PERSONA], al prezzo di euro dieci, di grammi 1,4 di sostanza stupefacente del tipo marjuana. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e l'insufficienza della motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Il ridotto valore della sostanza stupefacente venduta, le modalità della condotta e l'esiguità del danno avrebbero determinato un'offesa di particolare tenuità meritevole dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. La Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. La condotta dell'imputato sarebbe definibile «piccolo spaccio», caratterizzato da una ridotta portata dell'attività dello spacciatore, dalla mancanza di una qualsivoglia struttura organizzativa, da una limitata circolazione sul mercato di merce e denaro e conseguenti guadagni effimeri. La quantità irrisoria di sostanza stupefacente, il ridotto prezzo di vendita, la ridotta circolazione e diffusività di merce e denaro di 'provenienza delittuosa sul territorio escludono sia ipotizzabile l'esistenza di un mercato di spaccio. Tali elementi renderebbero l'offesa particolarmente tenue e determinerebbero l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione dell'art. 133 cod. pen. La Corte di Appello avrebbe determinato la pena in modo eccessivamente severo senza tenere conto delle concrete circostanze e modalità del caso che, unitamente all'incensuratezza e al comportamento processuale dell'imputato, avrebbero dovuto determinare l'applicazione del minimo edittale. Il difensore ha poi depositato il 18 gennaio 2022 una memoria, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che i motivi di appello sull'art. 131-bis cod. pen. si riferiscono non alla speciale tenuità ma alla lieve entità (cfr. pag. 3, quarto capoverso) ed il fatto è già stato qualificato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il primo ed il secondo motivo sono infondati. 1.1. La fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572 - 01). 1.2. La Corte di appello ha rigettato la richiesta prendendo in esame proprio tali elementi, in sostanza, applicando l'art. 133, comma 1, n.1, cod. pen.: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa per le modalità del fatto, descritte nella prima parte della sentenza. La Corte territoriale ha ritenuto che il fatto, commesso in pubblica via, con l'imputato che si dette alla fuga dopo la cessione, possa concretizzare solo l'ipotesi lieve, ex art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, ma non sia stato tale da escludere la punibilità. Tale decisione è corretta in diritto ed immune da vizi logici. 1.3. Va ribadito il principio per cui - cfr. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 - ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. In motivazione, la sentenza Milone ha ritenuto corretta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto. Ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno 3 (:y; soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (cfr. Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01). 2. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Con la sentenza di primo grado è stata inflitta la pena, al netto della riduzione per il giudizio abbreviato, di un anno di reclusione ed C 3.000 di multa, inferiore al medio edittale. La Corte territoriale, dopo aver descritto nella prima parte della sentenza le modalità del fatto, ha ritenuto congrua tale pena, in base ai criteri ex art. 133 cod. pen. 2.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza nel caso in cui sia irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. Inoltre, il criterio di determinazione è desumibile anche dal testo della sentenza e non solo nella parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). In tali casi l'uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile ed è inammissibile il ricorso che tenda ad una nuova valutazione della congruità della pena. 3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali