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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 35020/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Ritenuto che entrambi i motivi sono manifestamente infondati.

Non è ravvisabile la dedotta erronea applicazione della recidiva posto che tale aggravante non risulta essere stata né contestata né ritenuta né oggetto di specifico motivo di appello.

Il trattamento sanzionatorio, una volta esclude le invocate attenuanti, è stato determinato nel minimo edittale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 10 marzo 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Non è ravvisabile la dedotta erronea applicazione della recidiva posto che tale aggravante non risulta essere stata né contestata né ritenuta né oggetto di specifico motivo di appello. Il trattamento sanzionatorio, una volta esclude le invocate attenuanti, è stato determinato nel minimo edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 marzo 2022.
Sentenza Cassazione n. 35020/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris