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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17951/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24093/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, unitamente e disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della Libertà, n. 20 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1272/2020, pubblicata in data 6 luglio 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione introduttivo [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trani, sezione di Canosa di Puglia, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo di essere risarcito per i danni subiti a causa di un infortunio avvenuto in ambiente domestico.

Nessuno si costituiva per la compagnia assicurativa.

All'esito dell'istruttoria il Tribunale con sentenza del 21 novembre 2014 rigettava la domanda attorea in quanto sfornita di prova, in particolare allegando che l'attore aveva solo prodotto una copia non completa della polizza richiamata a sostegno della propria pretesa, senza ulteriormente produrre né il modello n. 15113 relativo alla proposta contrattuale sottoscritta, né le condizioni particolari di polizza, non altrimenti desumibili dagli atti di causa.

2. Avverso tale sentenza il Patruno proponeva appello chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado; nuovamente nel giudizio di appello nessuno si costituiva per la compagnia assicurativa.

Con sentenza n. del 2020 pubblicata il 6 luglio 2020 la Corte d'appello di Bari rigettava l'appello proposto.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo.

La compagnia assicuratrice, ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni e non sono state depositate memorie illustrative.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico motivo in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1363, 1364, 1367, 1368 e 1370 cod. civ.

Lamenta che la Corte di Appello di Bari avrebbe errato nel ritenere che la sua produzione documentale in primo grado, pur priva della proposta sottoscritta in pari data alla polizza ed indicata quale allegato n. 1 della polizza medesima, non avrebbe consentito di identificare il rischio garantito, conseguentemente ritenendo escluso dalla garanzia assicurativa l'infortunio domiciliare patito.

Specifica ancora il ricorrente (v. p. 13 ricorso): la sentenza impugnata infatti non interpreta le clausole attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto (violazione dell'articolo 1363 cod. civ.); non identifica correttamente l'oggetto del contratto violando il canone di cui all'art. 1364 cod. civ.; priva di effetti le clausole contrattuali dei modelli 15114, 15115 e 15117 (violando il canone di conservazione del contratto di cui all'art 1367 cod. civ.); attribuisce alla proposta una valenza di determinazione dell'oggetto del contratto, in modo assolutamente contrario alla prassi contrattuale di assicurazione (violando il canone di cui all'art. 1368 cod. civ.); attribuisce alla mancanza della proposta l'impossibilità di determinare l'oggetto del contratto con la conseguenza di annullarne di fatto qualunque effetto (violando il canone dell'art. 1369 cod. civ. in combinato disposto con il 1367 cod. civ.).

Ma soprattutto la sentenza impugnata omette di considerare che le condizioni contrattuali e quindi anche i modelli allegati alla polizza sono predisposti unilateralmente dalla compagnia assicuratrice onde gli effetti del dubbio debbono ricadere contro l'autore della clausola e il predisponente la modulistica allegata (violazione del canone di cui all'articolo 1370 cod. civ.) . 1.1 Il motivo è inammissibile, in quanto diretto a censurare il giudizio in fatto compiuto dalla Corte territoriale nella rilevazione ed individuazione della volontà negoziale delle parti, desunta dal testo di polizza (v.

Cass., Sez. 3, 18/07/2022, n. 22532).

L'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nella ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione (v.

Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 21/4/2005, n. 8296).

Il sindacato di legittimità può avere cioè ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v.

Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 29/7/2004, n. 14495).

Inoltre, nei sopra esposti limiti in cui risulta censurabile l’accertamento svolto dal giudice di merito, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma anche precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente equella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza ex art.366, n. 6 cod. proc. civ., dalla integrale trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa (cfr. Cass., 25/10/2006, n. 22889; Cass., 15/11/2013, n. 25728).

Questa Corte ha pure ripetutamente chiarito che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6125, Cass. sez. 3, 20/11/2009, n. 24539).

Nel caso di specie, parte ricorrente si limita ad opporre alla interpretazione del contratto assicurativo data dai giudici del merito la propria soggettiva lettura di quello stesso contratto, omette di trascrivere per intero le clausole che, in tesi, il giudice dovrebbe unitariamente considerare al fine di ricostruire la reale volontà delle parti, non spiega in che termini ciascuna delle norme esegetiche di cui si deduce la violazione sarebbero state violate e si limita ad evocarle genericamente ed assertivamente (v. pp. 7 e 13 del ricorso), oltre tutto sulla premessa -la cui emersione nello svolgimento processuale non viene indicata-che la polizza non sarebbe mai stata consegnata.

Aggiungasi peraltro che la Corte territoriale: a) ha precisamente argomentato nel senso della mancanza di prova della fonte della disciplina specifica del rapporto, posto che la polizza infortuni prodotta (in copia in primo grado ed in originale in grado di appello, unitamente alle condizioni generali e ad un modello allegato e riferito a condizioni particolari aggiunte) contiene invero solo alcune indicazioni concernenti la parte assicurata, il premio da versare, gli importi oggetto di copertura, ma per ulteriori aspetti di dettaglio fa espresso e specifico rinvio a modelli allegati ed indicati come parti integranti della polizza, tra cui in particolare il modello n. 15113, riferito alla proposta sottoscritta in data 18 gennaio 1988, che in quanto tale deve ritenersi documento essenziale al fine di poter comprendere e valutare comprendere i limiti della garanzia assicurativa; b) ha altrettanto specificamente motivato sul fatto per cui neppure la produzione di un diverso modello n. 15117 rileva ai fini dell'individuazione dell'oggetto e dei limiti di copertura di polizza, dal momento che questo modello, pur riferito alle condizioni particolari di polizza, concerne solo la disciplina prevista dal numero CA.1 relativa al frazionamento del premio in rate e non altro.

2. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.Non è luogo a provvedere in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24093/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, unitamente e disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della Libertà, n. 20 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1272/2020, pubblicata in data 6 luglio 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione introduttivo [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trani, sezione di Canosa di Puglia, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo di essere risarcito per i danni subiti a causa di un infortunio avvenuto in ambiente domestico. Nessuno si costituiva per la compagnia assicurativa. All'esito dell'istruttoria il Tribunale con sentenza del 21 novembre 2014 rigettava la domanda attorea in quanto sfornita di prova, in particolare allegando che l'attore aveva solo prodotto una copia non completa della polizza richiamata a sostegno della propria pretesa, senza ulteriormente produrre né il modello n. 15113 relativo alla proposta contrattuale sottoscritta, né le condizioni particolari di polizza, non altrimenti desumibili dagli atti di causa. 2. Avverso tale sentenza il Patruno proponeva appello chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado; nuovamente nel giudizio di appello nessuno si costituiva per la compagnia assicurativa. Con sentenza n. del 2020 pubblicata il 6 luglio 2020 la Corte d'appello di Bari rigettava l'appello proposto. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo. La compagnia assicuratrice, ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni e non sono state depositate memorie illustrative.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1363, 1364, 1367, 1368 e 1370 cod. civ. Lamenta che la Corte di Appello di Bari avrebbe errato nel ritenere che la sua produzione documentale in primo grado, pur priva della proposta sottoscritta in pari data alla polizza ed indicata quale allegato n. 1 della polizza medesima, non avrebbe consentito di identificare il rischio garantito, conseguentemente ritenendo escluso dalla garanzia assicurativa l'infortunio domiciliare patito. Specifica ancora il ricorrente (v. p. 13 ricorso): la sentenza impugnata infatti non interpreta le clausole attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto (violazione dell'articolo 1363 cod. civ.); non identifica correttamente l'oggetto del contratto violando il canone di cui all'art. 1364 cod. civ.; priva di effetti le clausole contrattuali dei modelli 15114, 15115 e 15117 (violando il canone di conservazione del contratto di cui all'art 1367 cod. civ.); attribuisce alla proposta una valenza di determinazione dell'oggetto del contratto, in modo assolutamente contrario alla prassi contrattuale di assicurazione (violando il canone di cui all'art. 1368 cod. civ.); attribuisce alla mancanza della proposta l'impossibilità di determinare l'oggetto del contratto con la conseguenza di annullarne di fatto qualunque effetto (violando il canone dell'art. 1369 cod. civ. in combinato disposto con il 1367 cod. civ.). Ma soprattutto la sentenza impugnata omette di considerare che le condizioni contrattuali e quindi anche i modelli allegati alla polizza sono predisposti unilateralmente dalla compagnia assicuratrice onde gli effetti del dubbio debbono ricadere contro l'autore della clausola e il predisponente la modulistica allegata (violazione del canone di cui all'articolo 1370 cod. civ.) . 1.1 Il motivo è inammissibile, in quanto diretto a censurare il giudizio in fatto compiuto dalla Corte territoriale nella rilevazione ed individuazione della volontà negoziale delle parti, desunta dal testo di polizza (v. Cass., Sez. 3, 18/07/2022, n. 22532). L'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nella ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione (v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 21/4/2005, n. 8296). Il sindacato di legittimità può avere cioè ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 29/7/2004, n. 14495). Inoltre, nei sopra esposti limiti in cui risulta censurabile l’accertamento svolto dal giudice di merito, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma anche precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente equella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza ex art.366, n. 6 cod. proc. civ., dalla integrale trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa (cfr. Cass., 25/10/2006, n. 22889; Cass., 15/11/2013, n. 25728). Questa Corte ha pure ripetutamente chiarito che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6125, Cass. sez. 3, 20/11/2009, n. 24539). Nel caso di specie, parte ricorrente si limita ad opporre alla interpretazione del contratto assicurativo data dai giudici del merito la propria soggettiva lettura di quello stesso contratto, omette di trascrivere per intero le clausole che, in tesi, il giudice dovrebbe unitariamente considerare al fine di ricostruire la reale volontà delle parti, non spiega in che termini ciascuna delle norme esegetiche di cui si deduce la violazione sarebbero state violate e si limita ad evocarle genericamente ed assertivamente (v. pp. 7 e 13 del ricorso), oltre tutto sulla premessa -la cui emersione nello svolgimento processuale non viene indicata-che la polizza non sarebbe mai stata consegnata. Aggiungasi peraltro che la Corte territoriale: a) ha precisamente argomentato nel senso della mancanza di prova della fonte della disciplina specifica del rapporto, posto che la polizza infortuni prodotta (in copia in primo grado ed in originale in grado di appello, unitamente alle condizioni generali e ad un modello allegato e riferito a condizioni particolari aggiunte) contiene invero solo alcune indicazioni concernenti la parte assicurata, il premio da versare, gli importi oggetto di copertura, ma per ulteriori aspetti di dettaglio fa espresso e specifico rinvio a modelli allegati ed indicati come parti integranti della polizza, tra cui in particolare il modello n. 15113, riferito alla proposta sottoscritta in data 18 gennaio 1988, che in quanto tale deve ritenersi documento essenziale al fine di poter comprendere e valutare comprendere i limiti della garanzia assicurativa; b) ha altrettanto specificamente motivato sul fatto per cui neppure la produzione di un diverso modello n. 15117 rileva ai fini dell'individuazione dell'oggetto e dei limiti di copertura di polizza, dal momento che questo modello, pur riferito alle condizioni particolari di polizza, concerne solo la disciplina prevista dal numero CA.1 relativa al frazionamento del premio in rate e non altro. 2. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.Non è luogo a provvedere in ordine alle spese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo
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