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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 33950/2023

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DECRETO sul ricorso iscritto al n. 584/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], P [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come da Registri di Giustizia -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:SOCIETA]., - Controricorrenti - rappresentate e difese dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come da Registri di Giustizia, avverso la SENTENZA n. 524/2022emessa da CORTE D'APPELLO di Messina, pubblicata in data 13/7/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso iscritto al n. 584/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], P [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come da Registri di Giustizia -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:SOCIETA]., - Controricorrenti - rappresentate e difese dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come da Registri di Giustizia, avverso la SENTENZA n. 524/2022emessa da CORTE D'APPELLO di Messina, pubblicata in data 13/7/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari. Così deciso
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