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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26844/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva con motivi nuovi fatta pervenire dal difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 16 gennaio 2020 del Tribunale di Agrigento che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e, con le attenuanti generiche e la attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevalenti sulla aggravante, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata è inammissibile, in quanto si limita a reiterare il corrispondente motivo di appello senza confrontarsi con le ragioni della decisione, avendo la Corte di appello affermato che l'avvistamento dell'azione criminosa era stato causale e non era dovuto ad un controllo continuo e costante della bottiglia sottratta attuato dal personale dell'esercizio commerciale; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la pena è stata determinata secondo il cosiddetto metodo diretto (vedi Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528); - che la procedibilità a querela, sopravvenuta per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. giudicato sostanziale (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva con motivi nuovi fatta pervenire dal difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 16 gennaio 2020 del Tribunale di Agrigento che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e, con le attenuanti generiche e la attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevalenti sulla aggravante, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata è inammissibile, in quanto si limita a reiterare il corrispondente motivo di appello senza confrontarsi con le ragioni della decisione, avendo la Corte di appello affermato che l'avvistamento dell'azione criminosa era stato causale e non era dovuto ad un controllo continuo e costante della bottiglia sottratta attuato dal personale dell'esercizio commerciale; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la pena è stata determinata secondo il cosiddetto metodo diretto (vedi Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528); - che la procedibilità a querela, sopravvenuta per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. giudicato sostanziale (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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