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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05844/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10852-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4997/22/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 10852 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -2- Rg n. 10852/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla Commissione Tributaria di Benevento una intimazione di pagamento riferita ad una cartella esattoriale emessa per crediti Iva relativi all'anno d'imposta 1988. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso del contribuente, avendo l'Amministrazione provato la regolare notifica dell'atto prodromico all'avviso di intimazione, resosi pertanto definitivo.

La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva l'appello, rilevata la mancata prova dell'inoltro e della ricezione della successiva raccomandata informativa, con conseguente nullità della notifica della cartella di pagamento prodromica all'intimazione impugnata, che veniva pertanto annullata.

Il contribuente resiste con controricorso e deposita memoria.

Considerando che:

1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 comma 4 DPR 602/73 in combinato disposto con l'art. 140 c.p.c. in relazione all'art. 360, n.3 c.p.c. per avere la CTR accolto l'appello ritenendo non correttamente eseguita la notifica della prodromica cartella di pagamento, non avendo l'amministrazione depositato la c.d. raccomandata informativa, a riprova della validità della notificazione.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Risulta agli atti di causa che la notifica della cartella di pagamento è avvenuta tramite consegna del mezzo notificatore alla coniuge del contribuente, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c.; e non è stato provato il successivo invio della raccomandata informativa.

2.2. Sul punto, questa Corte ha affermato che in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle i mani di persona di famiglia, richiede quale adempimento essenziale della notifica, l'invio della raccomandata informativa (Cass.

V, n. 2868/2017; Cass. n. 27446/2022; conf. in relazione a controversia fra le stesse parti Cass. n. 6818/2022).

3. Conclusivamente, avendo la [OSCURATO:PERSONA] fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati, il ricorso, diversamente dalla proposta del relatore, va respinto.

Le spese i;irrozi seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in C. 4.900,00, C. 200,00 per esborsi, spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Roma, 22 novembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10852-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4997/22/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 10852 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Rg n. 10852/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla Commissione Tributaria di Benevento una intimazione di pagamento riferita ad una cartella esattoriale emessa per crediti Iva relativi all'anno d'imposta 1988. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso del contribuente, avendo l'Amministrazione provato la regolare notifica dell'atto prodromico all'avviso di intimazione, resosi pertanto definitivo. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva l'appello, rilevata la mancata prova dell'inoltro e della ricezione della successiva raccomandata informativa, con conseguente nullità della notifica della cartella di pagamento prodromica all'intimazione impugnata, che veniva pertanto annullata. Il contribuente resiste con controricorso e deposita memoria. Considerando che: 1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 comma 4 DPR 602/73 in combinato disposto con l'art. 140 c.p.c. in relazione all'art. 360, n.3 c.p.c. per avere la CTR accolto l'appello ritenendo non correttamente eseguita la notifica della prodromica cartella di pagamento, non avendo l'amministrazione depositato la c.d. raccomandata informativa, a riprova della validità della notificazione. 2. Il motivo è infondato. 2.1. Risulta agli atti di causa che la notifica della cartella di pagamento è avvenuta tramite consegna del mezzo notificatore alla coniuge del contribuente, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c.; e non è stato provato il successivo invio della raccomandata informativa. 2.2. Sul punto, questa Corte ha affermato che in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle i mani di persona di famiglia, richiede quale adempimento essenziale della notifica, l'invio della raccomandata informativa (Cass. V, n. 2868/2017; Cass. n. 27446/2022; conf. in relazione a controversia fra le stesse parti Cass. n. 6818/2022). 3. Conclusivamente, avendo la [OSCURATO:PERSONA] fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati, il ricorso, diversamente dalla proposta del relatore, va respinto. Le spese i;irrozi seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in C. 4.900,00, C. 200,00 per esborsi, spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Roma, 22 novembre 2022
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