CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13534/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Titoli unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado delle Marche n. 691/2024 depositata il 22 luglio2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4165/2025Numero sezionale 2671/2026Numero di raccolta generale 13534/2026Data pubblicazione 10/05/20261. – L’Agenzia delle entrate notificava nei confronti di GiorgiaMarinucci, titolare dell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, dopoaver concluso un’attività di verifica fiscale relativa al periodod’imposta 2012 (II.DD. e IVA), in data 20 ottobre 2015 unprocesso verbale di constatazione, contestando irregolaritàconnesse alla contabilizzazione degli acquisti e della vendita divongole. All’esito della fase amministrativa, l’Ufficio emetteva enotificava in data 28 dicembre 2016 l’avviso di accertamento n.TQY01X102921/2016, con cui rettificava il reddito d’impresa e ilvolume d’affari IVA della contribuente per il 2012. In relazione almedesimo contesto verificativo, l’Ufficio notificava in data 28febbraio 2017 un atto di contestazione n. TQYCOX1000522017 perviolazione dell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997 (omessaautofatturazione), riferita a complessivi kg 1.404 di vongole (di cui504 kg asseritamente corrispondenti alla differenza tra quantitàvendute e acquistate nel 2012 e 900 kg asseritamente riconducibilia rimanenze finali non documentate), applicando la sanzioneminima di euro 250,00. La contribuente presentava memoriedifensive ex art. 16, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997, chiedendol’annullamento dell’atto sanzionatorio; quindi l’Ufficio adottaval’atto di irrogazione sanzioni TQYIRX100002/2018, notificato il 18gennaio 2018, oggetto del presente giudizio.La contribuente impugnava l’atto sanzionatorio.Si costituiva l’Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Ancona accoglieva ilricorso con sentenza n. 124/2019, depositata il 27 febbraio 2019.2. – Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponevaappello.Si costituiva la contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello.Numero registro generale 4165/2025Numero sezionale 2671/2026Numero di raccolta generale 13534/2026Data pubblicazione 10/05/2026Con sentenza n. 691/2024, depositata il 22 luglio 2024, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche rigettaval’impugnazione.3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.La contribuente si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare, riguardo all'istanza di riunione o ditrattazione congiunta contenuta nel ricorso, va rilevato che nonsussiste un'ipotesi di riunione obbligatoria con il procedimento R.G.1613/25, vertendosi su provvedimenti diversi (sentenze della Cortedi giustizia tributaria di secondo grado delle Marche n. 690/2024 en. 691/2024) e su distinti avvisi di accertamento (n.TQY01X102921/2016 con il quale veniva rettificato il redditod’impresa da euro 11.566,00 ad euro 84.182,00 e il volume d’affariIVA e n. TQYIRX100002/2018 che afferisce esclusivamente allasanzione), anche se fra loro connessi (Cass., Sez. Un., n.1521/2013), risultando sufficiente la trattazione nella medesimaudienza e dal medesimo collegio, come già avvenuto in sede dimerito. Il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni dimera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale delgiudice, e ha natura ordinatoria (Cass. n. 1053/2016; Cass., Sez.Un., n. 2245/2015).2. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973,dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt.2727, 2729 e 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Sicontesta che il giudice d’appello, richiamando la sentenza n.Numero registro generale 4165/2025Numero sezionale 2671/2026Numero di raccolta generale 13534/2026Data pubblicazione 10/05/2026690/2024 sull’accertamento, abbia ritenuto illegittima anche lasanzione. Secondo l’Agenzia, la ricostruzione presuntiva e l’operatodell’Ufficio sarebbero invece legittimi anche ai fini sanzionatori.2.1. – Il motivo è fondato.La motivazione impugnata si basa esclusivamente sulpresupposto dell'accoglimento dell'appello nel procedimentoconnesso e della condivisione della sentenza richiamata, senzaalcuna specifica valutazione delle circostanze dedotte in questogiudizio.Questa Corte, scrutinando il procedimento R.G. 1613/25riguardante l'avviso di accertamento n. TQY01X102921/2016 concui è stato rettificato il reddito d’impresa e il volume d’affari IVA,ha ritenuto fondata la censura riguardante l’esame dei presuppostidell’accertamento analitico induttivo e la disciplina dellepresunzioni, cassando con rinvio la sentenza della Corte di giustiziatributaria di secondo grado delle Marche n. 690/2024.Conseguentemente deve essere cassata anche la pronunciaqui impugnata, evidenziandosi che nella motivazione difettal’accertamento del rapporto di dipendenza tra i due procedimenti eun esame degli elementi presuntivi dedotti nel caso di specie.Nel processo tributario, la decisione di più questioni inrapporto di consequenzialità necessaria, ed in particolare dipregiudizialità reciproca può essere motivata per relationemrispetto ad altra sentenza assunta simultaneamente, purché lamotivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte diriferimento, ma riproduca i contenuti mutuati, facendone oggetto diautonoma valutazione critica nel contesto della diversa - anche seconnessa - causa sub iudice, in modo da consentire la verifica dellacompatibilità logico-giuridica dell'innesto motivazionale (Cass. n.16440/2025; Cass. n. 107/2015).Numero registro generale 4165/2025Numero sezionale 2671/2026Numero di raccolta generale 13534/2026Data pubblicazione 10/05/20263. – L'accoglimento del primo motivo determinal'assorbimento del secondo con cui si prospetta la nullità dellasentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e delprincipio del ne bis in idem (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). Sideduce che la Corte di secondo grado, nel ritenere “ineccepibile”(anche sul piano fattuale e giuridico) la decisione resa sul giudiziorelativo all’accertamento e nel “richiamarla” alla causa sullesanzioni, si sarebbe pronunciata nuovamente sul meritodell’accertamento in un giudizio che riguardava la sola sanzione,con conseguente vizio processuale.4. – La sentenza impugnata va cassata in relazione al primomotivo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradocompetente anche per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado delle Marche, in diversa composizione anche per laliquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 24 marzo 2026.La PresidenteTania Hmeljak