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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36461/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 3 febbraio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 maggio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta una violazione di legge in ordine alla mancata concessione dell'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, risulta manifestamente infondato, in quanto il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell'indulto è ammissibile solo qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre nel caso in cui abbia omesso di pronunciarsi deve essere adito il giudice dell'esecuzione (Sez. 4, n. 7944 del 27/06/2013, Broccio e altri, Rv. 259312); Considerato che nel caso in esame il secondo giudice ha devoluto la questione al giudice competente per l'esecuzione, non ritenendo di poter decidere sul punto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 3 febbraio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 maggio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta una violazione di legge in ordine alla mancata concessione dell'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, risulta manifestamente infondato, in quanto il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell'indulto è ammissibile solo qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre nel caso in cui abbia omesso di pronunciarsi deve essere adito il giudice dell'esecuzione (Sez. 4, n. 7944 del 27/06/2013, Broccio e altri, Rv. 259312); Considerato che nel caso in esame il secondo giudice ha devoluto la questione al giudice competente per l'esecuzione, non ritenendo di poter decidere sul punto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 36461/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris