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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31362/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta la tenuta motivazionale della decisione resa nel denegare le generiche ( ed a monte la proposta di concordato imperniata sul riconoscimento delle dette attenuanti atipiche) benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, rece recessive già dal compiuto riferimento ai precedenti anche specifici e dalla applicazione di misura di prevenzione così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta la tenuta motivazionale della decisione resa nel denegare le generiche ( ed a monte la proposta di concordato imperniata sul riconoscimento delle dette attenuanti atipiche) benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, rece recessive già dal compiuto riferimento ai precedenti anche specifici e dalla applicazione di misura di prevenzione così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31362/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris