CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 2024
Cassazione n. 02390/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26219/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in piazza Adriana n.4 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA],c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentat i e difes i dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzi pec [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] controricorrenti avverso la sentenza n.172/2018 della Corte d’Appello di Lecce , depositata in data 8-2-2018 OGGETTO: contratto di prestazione d’opera professionale RG.26219/2018 P.U.11-1-2024 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11-2-2024 dal consigliere relatore nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA] sentito ilSostituto Procuratore Generale, nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA]Erba, la qualeha concluso per la dichiarazione di estinzione [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con sentenza n. 172/2018 pubblicata in data 8-2-2018 la Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] della Madre di Dio delle [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza non definitiva n. 5376/2016 del Tribunale di Lecce, che aveva rigettato l’eccezione di nullità dell’atto di citazione e aveva dichiarato l’obbligo della Casa di provvedere al pagamento del corrispettivo per l’attività svolta dagli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA]. 2.Casa dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] della Madre di Dio delle [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio e all’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con ordinanza interlocutoria n. 17090/2023 è stata rimessa la decisione alla pubblica udienza, al fine di vagliare la sussistenza di eventuale questione da decidere avanti le Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374 cod. proc. civ., a fronte del primo motivo di ricorso che aveva riproposto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.In data 29-6-2023 è stato depositato dai controricorrenti atto di rinuncia regolarmente notificato e in data 18-7-2023 è stato depositato dal ricorrente atto di rinunciaal ricorso regolarmente notificato. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’atto di rinuncia depositato dai ricorrenti è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art. 390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1 cod. proc. civ. Poiché i controricorrenti, depositando a loro volta rinuncia, hanno manifestato la volontà di aderire alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. 2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676-01). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seco