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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2026

Cassazione n. 19761/2026

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dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCalabria n. 891/2025, depositata il 28/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16592/2025Numero sezionale 4584/2026Numero di raccolta generale 19761/2026Data pubblicazione 14/06/20261.

La presente controversia trae origine da una verifica fiscale neiconfronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (concessionaria dei marchi Opel eCitroen e titolare della partecipazione totalitaria della società [OSCURATO:SOCIETA].,concessionaria per la commercializzazione delle autovetture a marchioSuzuki), a seguito della quale l’Agenzia delle Entrate ha emesso l’avviso diaccertamento TD03030200213/2020 con cui ha contestato alla societàl’omessa contabilizzazione di ricavi per euro 85.950,97.

All’esito dellaverifica, difatti, sarebbe stata accertata una elevata compenetrazioneoperativa tra le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., dato chequest’ultima utilizzava locali e personale amministrativo della prima,versando, all’uopo, un corrispettivo forfettario.

I verificatori, in particolare,hanno ritenuto poco verosimile che la controllata dovesse rimborsare allacontrollante, per aver fruito della struttura amministrativa della [OSCURATO:SOCIETA]., la somma di soli 10.000 euro (di cui alla Fattura A 1283 del16/06/2017), e hanno, invece, ritenuto maggiormente congrua, perl’erogazione di tale servizio, una spesa di euro 95.950,97, alla qualesottrarre i 10.000 euro già pagati.

Con l’accertamento, inoltre, è statodisposto il recupero dell’IVA applicata dalla Tema motori s.r.l., con aliquotadel 4%, su una serie di cessioni a soggetti disabili, e ciò per via dell’asseritacarenza dei presupposti agevolativi.2.

La società ha impugnato l’avviso, deducendone la nullità per mancataindicazione del tipo di accertamento praticato e sostenendo, altresì,l’illegittimità dell’accertamento medesimo, sia per la carenza deipresupposti di cui all’art. 39 comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 600/1973,sia per l’impossibilità di configurare una presunzione per la mancanza deirequisiti di gravità, precisione e concordanza, sia, infine, per carenza deipresupposti di cui all’art. 39, comma 2, del citato d.P.R. e per eccesso disindacato dell’Ufficio; ha dedotto, infine, l’erroneità del recupero dell’IVAapplicata ai disabili.Numero registro generale 16592/2025Numero sezionale 4584/2026Numero di raccolta generale 19761/2026Data pubblicazione 14/06/20263.

La CGT1 di Cosenza, con la sentenza n. 1429/2023, ha accolto ilricorso limitatamente al recupero dell’IVA, confermando la spettanzadell’aliquota agevolata al 4%, e ha rigettato le doglianze sulla pretesa dimaggiori ricavi.4.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello limitatamente al caporelativo all’IVA agevolata al 4%.

La società ha proposto appello incidentalelimitatamente al capo della sentenza relativo ai ricavi, deducendo l’inesattaricostruzione dei fatti, l’assenza di presunzioni gravi precise e concordanti,con violazione del divieto di doppia presunzione, la mancata verifica deicosti sostenuti da [OSCURATO:SOCIETA]. risultanti dal bilancio 2016, l’inesistenzadell’antieconomicità - parametro che avrebbe dovuto essere valutato nellalogica di gruppo - e l’erroneità del metodo di calcolo utilizzato perconteggiare i pretesi maggiori ricavi, in quanto fondato su una proporzionetra dati eterogenei.5.

La CGT2, con sentenza n. 891/2025, depositata il 28.03.2025, harigettato l’appello principale e l’appello incidentale, ritenendorispettivamente la sussistenza dei requisiti per l’aliquota IVA agevolata al4% e legittimo l’accertamento analitico induttivo dei maggiori ricavi, ex art.39, comma 1, lett. d), in quanto fondato su presunzioni gravi, precise econcordanti, e sul canone di antieconomicità.6.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione laTema motori s.r.l., formulando tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate resistecon controricorso.

La ricorrente ha depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt.132 cod. proc. civ., 36 del d. lgs. n. 546/92 e 24 della Costituzione, dalmomento che la Corte di Giustizia di secondo grado non ha esaminato inalcun modo il motivo specifico formulato in appello, ossia che allaNumero registro generale 16592/2025Numero sezionale 4584/2026Numero di raccolta generale 19761/2026Data pubblicazione 14/06/2026controllante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata contestata la omessa dichiarazionedi ricavi per euro 85.950,97 senza mai avere esaminato la contabilità dellacontrollata (non sottoposta a verifica), e non ha valorizzato i documentiprodotti in giudizio, ivi compreso il bilancio di esercizio della [OSCURATO:SOCIETA]..2.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione di legge, per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5) cod. proc. civ., non avendo, la CGT2, esaminato, al fine divalutarne la legittimità o meno, il metodo utilizzato dall’Ufficio per stimarei costi da riaddebitare a [OSCURATO:SOCIETA]. e i conseguenti ricavi omessi di [OSCURATO:SOCIETA]., né ha valutato i dati del bilancio [OSCURATO:SOCIETA]. per il 2016 e lacircostanza che la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. era in fase di start up, avendo operatosolo nel secondo semestre del 2016.3.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per avere, il giudice di appello, nelconfermare la sentenza di primo grado, ammesso sostanzialmente lapresunzione semplice che era stata configurata dall’ufficio, senzal’indicazione dei fatti noti e del percorso inferenziale e senza la duplicevalutazione analitica e complessiva richiesta dalla giurisprudenza dilegittimità sui requisiti di gravità, precisione e concordanza, con richiamoanche all’erroneo utilizzo del canone di antieconomicità nel contesto dirapporti infragruppo.4.

Il primo motivo è fondato.5.

Occorre, preliminarmente, disattendere l’eccezione di inammissibilitàsollevata dalla controricorrente, posto che, nel formulare tale rilievo,l’Agenzia delle Entrate si limita a contestare solo genericamente la censuradi radicale carenza motivazionale formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,Numero registro generale 16592/2025Numero sezionale 4584/2026Numero di raccolta generale 19761/2026Data pubblicazione 14/06/2026limitandosi ad invocare, a supporto dell’eccezione, la correttezza delladecisione impugnata.6.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi di impresa, questaCorte ha chiarito che l’Amministrazione finanziaria, anche in presenza dicontabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile perl’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere ilreddito di quest'ultimo, in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett.d), del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di presunzioni semplici purchégravi, precise e concordanti, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, icompensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni diesercizio della specifica attività svolta, mentre incombe sul contribuentel’onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione dellacorrettezza delle proprie dichiarazioni. (Cass. Sez. 5, 08/09/2025, n. 24773,Rv. 676514 - 01).7.

La CGT2, nella impugnata sentenza, lungi dal fare applicazione dellecoordinate ermeneutiche sopra evidenziate e dall’esaminare funditus, allaluce delle stesse, le ragioni dell’AE e della contribuente, pur avendorichiamato giurisprudenza di legittimità pertinente si è astenuta dalprofondersi adeguatamente circa le censure di merito che erano statesollevate dalla odierna ricorrente, limitandosi all’affermazione per cui “Aeguale conclusione d’infondatezza si perviene anche in relazione all’appelloincidentale.

Con esso, infatti, vengono reiterate le medesimeargomentazioni sottoposte al giudice di primo grado e da questoadeguatamente vagliate, con motivazione aderente alle emergenzeprocessuali, sulla base delle quali è stato spiegato e rinvenuto il concetto dieconomicità oltre che la legittimità del metodo cui ha fatto ricorso l’Ufficio.”.Si tratta di un corredo motivazionale obiettivamente inadeguato a rispettareil c.d.

“minimo costituzionale” richiesta dall’art. 111 Cost., il che implica lanullità della sentenza impugnata e impone il rinvio alla Corte territoriale.Numero registro generale 16592/2025Numero sezionale 4584/2026Numero di raccolta generale 19761/2026Data pubblicazione 14/06/2026Difatti, per consolidato orientamento di questa Corte, la sentenza diappello tributaria è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., laddove ilgiudice abbia omesso l’illustrazione delle censure sollevate dall’appellanterispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che lo hannoindotto a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenzaimpugnata mediante la mera adesione ad essa, senza un autonomoapprezzamento critico, così da impedire l'individuazione del themadecidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione (Cass.9830/2024, Cass. n. 24452/2018).In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d.

“minimocostituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053/2014(v. anche Cass.

VI - 5 n. 5209/2018; Cass V, n. 24313/2018).8.

All’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento delsecondo e del terzo motivo.9.

La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, per l'effetto, vadisposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria territorialmentecompetente, anche per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCalabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCalabria n. 891/2025, depositata il 28/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16592/2025Numero sezionale 4584/2026Numero di raccolta generale 19761/2026Data pubblicazione 14/06/20261. La presente controversia trae origine da una verifica fiscale neiconfronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (concessionaria dei marchi Opel eCitroen e titolare della partecipazione totalitaria della società [OSCURATO:SOCIETA].,concessionaria per la commercializzazione delle autovetture a marchioSuzuki), a seguito della quale l’Agenzia delle Entrate ha emesso l’avviso diaccertamento TD03030200213/2020 con cui ha contestato alla societàl’omessa contabilizzazione di ricavi per euro 85.950,97. All’esito dellaverifica, difatti, sarebbe stata accertata una elevata compenetrazioneoperativa tra le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., dato chequest’ultima utilizzava locali e personale amministrativo della prima,versando, all’uopo, un corrispettivo forfettario. I verificatori, in particolare,hanno ritenuto poco verosimile che la controllata dovesse rimborsare allacontrollante, per aver fruito della struttura amministrativa della [OSCURATO:SOCIETA]., la somma di soli 10.000 euro (di cui alla Fattura A 1283 del16/06/2017), e hanno, invece, ritenuto maggiormente congrua, perl’erogazione di tale servizio, una spesa di euro 95.950,97, alla qualesottrarre i 10.000 euro già pagati. Con l’accertamento, inoltre, è statodisposto il recupero dell’IVA applicata dalla Tema motori s.r.l., con aliquotadel 4%, su una serie di cessioni a soggetti disabili, e ciò per via dell’asseritacarenza dei presupposti agevolativi.2. La società ha impugnato l’avviso, deducendone la nullità per mancataindicazione del tipo di accertamento praticato e sostenendo, altresì,l’illegittimità dell’accertamento medesimo, sia per la carenza deipresupposti di cui all’art. 39 comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 600/1973,sia per l’impossibilità di configurare una presunzione per la mancanza deirequisiti di gravità, precisione e concordanza, sia, infine, per carenza deipresupposti di cui all’art. 39, comma 2, del citato d.P.R. e per eccesso disindacato dell’Ufficio; ha dedotto, infine, l’erroneità del recupero dell’IVAapplicata ai disabili.Numero registro generale 16592/2025Numero sezionale 4584/2026Numero di raccolta generale 19761/2026Data pubblicazione 14/06/20263. La CGT1 di Cosenza, con la sentenza n. 1429/2023, ha accolto ilricorso limitatamente al recupero dell’IVA, confermando la spettanzadell’aliquota agevolata al 4%, e ha rigettato le doglianze sulla pretesa dimaggiori ricavi.4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello limitatamente al caporelativo all’IVA agevolata al 4%. La società ha proposto appello incidentalelimitatamente al capo della sentenza relativo ai ricavi, deducendo l’inesattaricostruzione dei fatti, l’assenza di presunzioni gravi precise e concordanti,con violazione del divieto di doppia presunzione, la mancata verifica deicosti sostenuti da [OSCURATO:SOCIETA]. risultanti dal bilancio 2016, l’inesistenzadell’antieconomicità - parametro che avrebbe dovuto essere valutato nellalogica di gruppo - e l’erroneità del metodo di calcolo utilizzato perconteggiare i pretesi maggiori ricavi, in quanto fondato su una proporzionetra dati eterogenei.5. La CGT2, con sentenza n. 891/2025, depositata il 28.03.2025, harigettato l’appello principale e l’appello incidentale, ritenendorispettivamente la sussistenza dei requisiti per l’aliquota IVA agevolata al4% e legittimo l’accertamento analitico induttivo dei maggiori ricavi, ex art.39, comma 1, lett. d), in quanto fondato su presunzioni gravi, precise econcordanti, e sul canone di antieconomicità.6. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione laTema motori s.r.l., formulando tre motivi. L’Agenzia delle Entrate resistecon controricorso. La ricorrente ha depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt.132 cod. proc. civ., 36 del d. lgs. n. 546/92 e 24 della Costituzione, dalmomento che la Corte di Giustizia di secondo grado non ha esaminato inalcun modo il motivo specifico formulato in appello, ossia che allaNumero registro generale 16592/2025Numero sezionale 4584/2026Numero di raccolta generale 19761/2026Data pubblicazione 14/06/2026controllante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata contestata la omessa dichiarazionedi ricavi per euro 85.950,97 senza mai avere esaminato la contabilità dellacontrollata (non sottoposta a verifica), e non ha valorizzato i documentiprodotti in giudizio, ivi compreso il bilancio di esercizio della [OSCURATO:SOCIETA]..2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione di legge, per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5) cod. proc. civ., non avendo, la CGT2, esaminato, al fine divalutarne la legittimità o meno, il metodo utilizzato dall’Ufficio per stimarei costi da riaddebitare a [OSCURATO:SOCIETA]. e i conseguenti ricavi omessi di [OSCURATO:SOCIETA]., né ha valutato i dati del bilancio [OSCURATO:SOCIETA]. per il 2016 e lacircostanza che la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. era in fase di start up, avendo operatosolo nel secondo semestre del 2016.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per avere, il giudice di appello, nelconfermare la sentenza di primo grado, ammesso sostanzialmente lapresunzione semplice che era stata configurata dall’ufficio, senzal’indicazione dei fatti noti e del percorso inferenziale e senza la duplicevalutazione analitica e complessiva richiesta dalla giurisprudenza dilegittimità sui requisiti di gravità, precisione e concordanza, con richiamoanche all’erroneo utilizzo del canone di antieconomicità nel contesto dirapporti infragruppo.4. Il primo motivo è fondato.5. Occorre, preliminarmente, disattendere l’eccezione di inammissibilitàsollevata dalla controricorrente, posto che, nel formulare tale rilievo,l’Agenzia delle Entrate si limita a contestare solo genericamente la censuradi radicale carenza motivazionale formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,Numero registro generale 16592/2025Numero sezionale 4584/2026Numero di raccolta generale 19761/2026Data pubblicazione 14/06/2026limitandosi ad invocare, a supporto dell’eccezione, la correttezza delladecisione impugnata.6. In tema di accertamento delle imposte sui redditi di impresa, questaCorte ha chiarito che l’Amministrazione finanziaria, anche in presenza dicontabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile perl’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere ilreddito di quest'ultimo, in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett.d), del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di presunzioni semplici purchégravi, precise e concordanti, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, icompensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni diesercizio della specifica attività svolta, mentre incombe sul contribuentel’onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione dellacorrettezza delle proprie dichiarazioni. (Cass. Sez. 5, 08/09/2025, n. 24773,Rv. 676514 - 01).7. La CGT2, nella impugnata sentenza, lungi dal fare applicazione dellecoordinate ermeneutiche sopra evidenziate e dall’esaminare funditus, allaluce delle stesse, le ragioni dell’AE e della contribuente, pur avendorichiamato giurisprudenza di legittimità pertinente si è astenuta dalprofondersi adeguatamente circa le censure di merito che erano statesollevate dalla odierna ricorrente, limitandosi all’affermazione per cui “Aeguale conclusione d’infondatezza si perviene anche in relazione all’appelloincidentale. Con esso, infatti, vengono reiterate le medesimeargomentazioni sottoposte al giudice di primo grado e da questoadeguatamente vagliate, con motivazione aderente alle emergenzeprocessuali, sulla base delle quali è stato spiegato e rinvenuto il concetto dieconomicità oltre che la legittimità del metodo cui ha fatto ricorso l’Ufficio.”.Si tratta di un corredo motivazionale obiettivamente inadeguato a rispettareil c.d. “minimo costituzionale” richiesta dall’art. 111 Cost., il che implica lanullità della sentenza impugnata e impone il rinvio alla Corte territoriale.Numero registro generale 16592/2025Numero sezionale 4584/2026Numero di raccolta generale 19761/2026Data pubblicazione 14/06/2026Difatti, per consolidato orientamento di questa Corte, la sentenza diappello tributaria è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., laddove ilgiudice abbia omesso l’illustrazione delle censure sollevate dall’appellanterispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che lo hannoindotto a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenzaimpugnata mediante la mera adesione ad essa, senza un autonomoapprezzamento critico, così da impedire l'individuazione del themadecidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione (Cass.9830/2024, Cass. n. 24452/2018).In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimocostituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053/2014(v. anche Cass. VI - 5 n. 5209/2018; Cass V, n. 24313/2018).8. All’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento delsecondo e del terzo motivo.9. La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, per l'effetto, vadisposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria territorialmentecompetente, anche per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCalabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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